Art. 220 — Informazioni da comunicare (articolo 11 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate: a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 223, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione. b) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili: 1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 213, commi 1 e 2; 2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreché l'Autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 214 non abbia comunicato all'Autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo; 3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto; 4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 214; 5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato; 6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; c) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili: 1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 213, commi 1 e 2; 2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, sempreché l'Autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 214 non abbia comunicato all'Autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo; 3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto; 4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 214; 5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 215, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile; 6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata; 7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; 8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione; d) l'identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell'identità e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione per accertare l'identità e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non è necessario comunicare le informazioni di cui all'articolo 213, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio di Identificazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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