Art. 211 — Definizioni (articolo 2 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Ai fini della presente sezione, si intende per: a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni: 1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente; 2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti; 3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma; b) «gestore di piattaforma»: un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa; c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'Autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 219, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione; d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni: 1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni: 1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato; 1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato; 1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE; 2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE; e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni: 1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE; ordo qualificante effettivo tra Autorità competenti»: un accordo tra le Autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 220, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011; h) «attività pertinente»: un'attività svolta al fine di percepire un corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito: 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio; 2) i servizi personali; 3) la vendita di beni; 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto; i) «attività pertinenti qualificate»: qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra Autorità competenti; l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile; m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma; n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente; o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo; p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati; q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente: 1) è un'entità statale; 2) è un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo; 3) è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione; 4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione; r) «entità»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione; s) «entità collegata»: un'entità è collegata di un'altra entità se una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrice del 100 per cento; t ) «entità statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti; u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente; v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che è un'entità; aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'articolo 219; bb) «proprietà inserzionata»: l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore; cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo; dd) «beni»: qualsiasi bene materiale; ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle Autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le Autorità competenti di tali Stati membri; ff) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale di un Venditore.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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