Art. 217 — Termini e validità delle procedure (articolo 7 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi (articolo 8 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 212 a 216 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →