Art. 212 — Identificazione dei venditori esclusi (articolo 3 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.

Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.

Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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