Art. 212 — Identificazione dei venditori esclusi (articolo 3 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.
Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.
Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 211, comma 1, lettera q), numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.