Art. 216 — Termini e validità delle procedure (articolo 7 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 212, 213, 214 e 215 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data del 26 marzo 2023 o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 213, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi; b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 212, dell'articolo 213, commi 1 e 2, e dell'articolo 215, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

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