Art. 222 — Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione (articolo 13 decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 211, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le Autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →

Richiamato da

  • Testo Unico Adempimenti e Accertamento (2026)art. 219