Art. 209 — Obblighi di conservazione della documentazione (articolo 11 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)

Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 203 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero: a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate; b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 19 settembre 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →