Art. 204 — Obbligo di comunicazione in più Stati membri (articolo 4 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)
Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a più di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle Autorità competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2011/16/UE.