Corte costituzionale

Sentenza n. 170/2017

Corte cost., sent. 12 luglio 2017, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/2017
Data di deposito
12 luglio 2017
Data di decisione
23 maggio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:170

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 38, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 4, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 5, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 6, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 1, bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 1, comma 554, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 38, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 3, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 6, lett. a), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 6, lett. b), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 6, bis, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 6, ter, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 7, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 8, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • art. 38, comma 10, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 41973

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto il d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, sono dichiarati inammissibili, per carenza di legittimazione, l'intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) e - in via preliminare e assorbente - per tardività, quello dell'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria", in quanto effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 4, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 226 del 2003 ). Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seg. della legge n. 87 del 1953, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016 ).

Massima n. 41974

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, è dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. A prescindere dai motivi che hanno determinato il tardivo deposito della deliberazione della Giunta di ratifica del decreto presidenziale, con cui è stata assunta la determinazione all'impugnativa indicata, il ricorso è comunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale attiva in capo al Presidente della Regione, dal momento che il decreto presidenziale è stato depositato oltre il termine (dieci giorni successivi alla proclamazione) entro cui, in base allo statuto regionale, egli può compiere gli atti improrogabili e urgenti di competenza della Giunta, tra i quali rientra, a norma dell'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, la deliberazione alle impugnative davanti alla Corte costituzionale, stante anche quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. l), dello statuto regionale. (Precedente specifico citato: sentenza n. 110 del 2016).

Massima n. 41975

È dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria piena corrispondenza quanto ad oggetto tra ricorso e delibera autorizzativa, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 77 Cost., dell'intero d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014. La deliberazione con cui la Giunta regionale si è determinata all'impugnazione non menziona il decreto-legge nella sua interezza. ( Precedente citato: sentenza n. 153 del 2015 ).

Massima n. 41976

È dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria piena corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa, la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Abruzzo, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. La deliberazione della Giunta ad impugnare non include tale parametro fra quelli di cui si lamenta la violazione ad opera della disposizione censurata. ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016) .

Massima n. 41977

È dichiarata inammissibile, per difetto e genericità di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. Da un lato, l'evocazione degli artt. 117, secondo comma - peraltro contraddetta dall'assunto che la norma impugnata inciderebbe su materie di competenza legislativa concorrente - e 118 Cost. risulta immotivata; dall'altro, la censura proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è generica, non essendo argomentata in relazione alle singole disposizioni - connotate da varietà contenutistica, seppur astretta da un'omogeneità di fondo - di cui l'articolo impugnato si compone, e finisce per risultare priva di un'adeguata motivazione, esigenza che si pone in termini particolarmente pregnanti nei giudizi in via principale. ( Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016 ).

Massima n. 41978

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che contiene una nuova disciplina delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, stabilendone l'urgenza e l'indifferibilità. Considerati la notoria situazione di crisi economica sistemica, il tenore delle disposizioni censurate e la ratio che le ispira, non sono riscontrabili né la mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza né l'irragionevolezza o l'arbitrarietà della loro valutazione. Dalla loro mera lettura ne emerge inoltre la portata precettiva e la immediata e diretta applicabilità. Infine, la normativa risulta omogenea sia al suo interno, dal momento che si compone di disposizioni che disciplinano organicamente misure volte alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, sia, per ratio, al contenuto dell'intero d.l. n. 133 del 2014, il quale, nonostante la diversità dei settori in cui interviene, reca una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita. ( Precedenti citati: sentenza n. 244 del 2016, n. 220 del 2013 e n. 22 del 2012 ). Il sindacato costituzionale sulla mancanza dei presupposti della straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge è circoscritto ai casi di evidente mancanza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007 ). La straordinaria necessità ed urgenza non postula inderogabilmente un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge, ma ben può fondarsi sulla necessità di provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito. ( Precedente citato: sentenza n. 16 del 2017 ). Il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., si ricollega ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. ( Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012 ).

Massima n. 41979

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. a), della legge n. 208 del 2015. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti; inoltre, la norma originaria è di natura autoapplicativa, difettando così la certezza in ordine al requisito della sua mancata applicazione. Lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere quando la modifica della norma impugnata sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e questa non abbia medio tempore ricevuto applicazione. ( Precedente citato: sentenza n. 50 del 2017 ).

Massima n. 41980

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - qualificava le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale indicate come di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L'intervento normativo impugnato riguarda un ambito circoscritto, con riferimento al quale si esplicitano, seppur sinteticamente, le ragioni di unitarietà e proporzionalità fondanti la chiamata in sussidiarietà. In tale contesto l'accentramento realizzato non risulta sproporzionato, bensì coerente col carattere strategico degli interventi cui si rivolge e si giustifica alla luce del ruolo centrale nella politica energetica nazionale già riconosciuto alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi. Quanto al preteso effetto acceleratorio e semplificatorio sulla procedura di VIA, il presupposto interpretativo della ricorrente è erroneo, risultando smentito dall'art. 38, comma 6-bis - aggiunto in sede di conversione - il quale rimanda alle normali modalità e competenze di cui al codice dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016, n. 165 del 2011 e n. 313 del 2010 ). Lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa pur quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, quale, ad esempio, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ovvero residuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016, n. 278 del 2010, n. 114 del 2017, n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003 ). Affinché, nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e non risulti affetta da irragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016, n. 7 del 2016, n. 144 del 2014 e n. 232 del 2011 ).

Massima n. 41981

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - qualificava le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale indicate come di interesse strategico e di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Diversamente da quanto lamentato dalla ricorrente, la chiamata in sussidiarietà realizzata dalla norma impugnata richiede l'intesa con la Regione per ogni tipologia di titolo abilitativo all'esercizio delle attività minerarie nel settore degli idrocarburi, mentre, con riguardo alle attività minerarie in mare, non si configura alcuna fattispecie di attrazione in sussidiarietà, stante il difetto di competenza regionale in detto ambito. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2016 ).

Massima n. 41982

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse complessivamente dalle Regioni Abruzzo, Campania, Marche, Puglia, Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 11, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118 ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., ed in relazione agli artt. 3, par. 2, lett. a), 4 e da 5 a 12 della direttiva n. 2001/42/CE, dell'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014; nonché dell'art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014, che lo ha sostituito. L'art. 38, comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, che originariamente prevedeva che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predisponesse un piano delle aree in cui consentire le attività minerarie di cui al precedente comma 1, è stato sostituito dall'art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014, in virtù del quale il piano suddetto doveva essere adottato, per le attività minerarie sulla terraferma, previa intesa con la Conferenza unificata, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della stessa, e nelle more dell'adozione del piano, stabiliva che i relativi titoli abilitativi fossero rilasciati sulla base delle norme previgenti. L'art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, ha abrogato l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014, e poiché, prima dell'abrogazione, la norma sul piano delle aree non ha mai trovato applicazione, mentre il previsto regime transitorio non è stato censurato, sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 50 del 2017 ).

Massima n. 41983

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 38, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alle opere del comma 1, che comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. La norma impugnata realizza una fattispecie di attrazione in sussidiarietà che consente di regolare la funzione amministrativa in rilievo pur quando la materia appartenga alla competenza regionale concorrente o addirittura residuale; in presenza di tale fattispecie, infatti, la distinzione tra normativa di principio e normativa di dettaglio è destinata a dissolversi, dovendosi piuttosto valutare la rispondenza della norma, da un lato, ai criteri dell'art. 118 Cost. per allocazione e disciplina e, dall'altro, al principio di leale collaborazione. ( Precedente citato: sentenza n. 6 del 2004 ).

Massima n. 41984

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 118 e 120 Cost., dell'art. 38, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, secondo cui il rilascio dell'autorizzazione alle opere del comma 1, che comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. La ricorrente non denuncia la mancanza degli estremi per l'attrazione in sussidiarietà, cui i parametri evocati - ritenuti dalla ricorrente espressivi del principio di leale collaborazione - invece si riferiscono.

Massima n. 41985

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, modificando il punto 7) dell'allegato II della parte seconda del cod. ambiente, sottrae alla Regione la competenza sui procedimenti di VIA afferenti ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma. Poiché la VIA è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si colloca, ove pure siano presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi che all'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia della tutela dell'ambiente - cui va iscritta la procedura di VIA - conseguono, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà e, dall'altro, la spettanza allo stesso del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche ad organi centrali, ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - della cui violazione la ricorrente nella fattispecie non si duole - senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2013, n. 20 del 2012, n. 278 del 2010, n. 221 del 2010, n. 234 del 2009, n. 225 del 2009 e n. 114 del 2017 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina in tema di VIA e la relativa procedura vanno ascritte alla materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 117 del 2015, n. 199 del 2014 e n. 221 del 2010 ).

Massima n. 41986

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, promosso dalla Regione Abruzzo, deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia [parziale] al ricorso depositata in prossimità dell'udienza. La deliberazione della Giunta regionale in tal senso non è stata infatti prodotta in tempo utile per poter essere presa in considerazione.

Massima n. 41987

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, sempre in tema di VIA - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali, ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - della cui violazione le ricorrenti nella fattispecie non si dolgono - senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017 ). La previsione di un termine entro cui il procedimento di VIA deve concludersi è espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2009, n. 383 del 2005, n. 336 del 2005 e n. 43 del 2004 ).

Massima n. 41988

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Marche, Puglia e Lombardia in riferimento all'art. 120 Cost., anche in relazione all'art. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il parametro evocato non trova applicazione nella fattispecie in considerazione, la quale comunque non verte in un ambito di competenza regionale, ma esclusivo del legislatore statale, che, in materia di tutela dell'ambiente, si riappropria della procedura di VIA. Peraltro, l'attrazione delle funzioni non attinge al livello locale, ma a quello regionale, presso il quale erano allocate prima dell'accentramento; infine, l'avocazione avviene per esigenze unitarie nazionali di sfruttamento delle risorse energetiche. Nel disporre l'avocazione di una funzione amministrativa, la valutazione della necessità del conferimento ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non da un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore. ( Precedente citato: sentenza n. 6 del 2004 ). Quando si applica il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., le esigenze unitarie che giustificano l'attrazione della funzione amministrativa per sussidiarietà consentono anche di conservare in capo allo Stato poteri acceleratori da esercitare nei confronti degli organi della Regione che restino inerti, cosicché la già avvenuta assunzione di una funzione amministrativa in via sussidiaria legittima l'intervento sollecitatorio diretto a vincere l'inerzia regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 303 del 2003 ). Non può farsi discendere dall'art. 120, secondo comma, Cost. una riserva a favore della legge statale di ogni disciplina del potere sostitutivo, dovendosi viceversa riconoscere che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e nel disciplinare, ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, e dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, prevede anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento medesimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2009 e n. 43 del 2004 ).

Massima n. 41989

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. L'asserito aggravio del lavoro della Commissione VIA nazionale che la norma impugnata determinerebbe costituisce un mero inconveniente di fatto, che non è idoneo ad introdurre il giudizio di legittimità di una norma, in quanto non direttamente riferibile alla previsione normativa, invece ricollegabile a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2014, n. 114 del 2017, n. 270 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 158 del 2014 e n. 362 del 2008 ).

Massima n. 41990

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il parametro risulta meramente evocato, senza indicazione dei motivi per cui la norma impugnata vi contrasterebbe.

Massima n. 41991

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, il quale prevede che, decorso inutilmente il termine del 31 marzo 2015, entro cui la Regione presso la quale sono stati avviati i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, deve concluderli, sia trasmessa la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico, con versamento dei conseguenti oneri di spesa istruttori al bilancio dello Stato. Il principio, invocato dalla ricorrente, di corrispondenza tra la spettanza delle spese istruttorie ed il livello di governo a cui è attribuito il procedimento impone che, a seguito del legittimo trasferimento della procedura di VIA all'amministrazione centrale, gli oneri di spesa istruttori conseguenti siano devoluti al bilancio dello Stato, senza pregiudizio alcuno per l'autonomia finanziaria regionale. D'altra parte, la stessa Regione prospetta la violazione come consequenziale all'illegittima assegnazione allo Stato dei procedimenti pendenti: esclusa quest'ultima, difetta anche la prima.

Massima n. 41992

Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalle Regioni Abruzzo e Veneto, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014,deve escludersi che sia cessata la materia del contendere per effetto della sopravvenuta sostituzione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015, che ha disciplinato le modalità di rilascio del titolo concessorio unico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La disposizione sopravvenuta non soddisfa le ragioni dedotte dalle ricorrenti, atteso che il titolo concessorio unico viene mantenuto con i suoi connotati originari (salvo che per quanto concerne la possibilità di proroga, non riguardata dalle censure regionali), seppure accanto ai precedenti titoli abilitativi; inoltre, la norma impugnata può aver ricevuto frattanto applicazione in ragione del dettato del comma 8 del medesimo art. 38, il quale prevede che, su istanza del titolare o del richiedente, il comma 5 possa essere applicato anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 ed ai procedimenti in corso.

Massima n. 41993

È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione alla direttiva 94/22/CE, dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La censura è del tutto generica, in quanto la ricorrente non indica i parametri interposti che assume violati, limitandosi ad un rinvio all'intero corpo della direttiva n. 94/22/CE del 1994. ( Precedente citato: sentenza n. 156 del 2016 ).

Massima n. 41994

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che - nella versione originaria - disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. In un'ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole attribuire i poteri ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione in cui potranno essere concretamente esercitati, mentre l'eventuale difficoltà di specificazione delle aree interessate dal programma generale di lavori sulla base del quale rilasciare il titolo concessorio unico, preteso indice di irragionevolezza, costituisce un mero inconveniente di fatto. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017 ).

Massima n. 41995

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. dell'art. 38, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014 che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, concorre a disciplinare il titolo concessorio unico. La ricorrente, la quale lamenta che la norma impugnata non prevederebbe un'intesa in senso forte con la Regione, nemmeno in sede di conferenza di servizi, non chiarisce la ragione per cui l'intesa impugnata [per le attività da svolgere in terraferma] non sarebbe "forte" e neppure in che modo l'asserita impropria previsione di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) determinerebbe la violazione dei parametri evocati, per cui le argomentazioni non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 312 del 2013 e n. 88 del 2014 ).

Massima n. 41996

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. a), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, concorre a disciplinare il titolo concessorio unico, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, sempre in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.

Massima n. 41997

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, nella parte in cui, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede che il titolo concessorio unico è accordato, per le attività da svolgere in terraferma, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata. L'assunto presupposto delle censure - che la norma impugnata realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione - contrasta con i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale, che invece non hanno con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 39 del 2017 ).

Massima n. 41998

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 201, che, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede che il titolo concessorio unico, per le attività da svolgere in terraferma, è accordato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione territorialmente interessata. La discriminazione che la norma realizza tra attività minerarie sulla terraferma ed omologhe attività in mare - subordinando solo per le prime il rilascio del titolo concessorio unico all'intesa con la Regione - si giustifica in ragione del rilievo che nel secondo caso, diversamente dall'altro, non sussiste alcuna competenza regionale con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, onde l'impossibilità di configurare una fattispecie di attrazione in sussidiarietà e la necessità dell'intesa che essa implica.

Massima n. 41999

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art 38, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che rispettivamente disciplinano le modalità di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di opere e interventi relativi al titolo concessorio unico di cui al precedente comma 5, e stabiliscono le garanzie economiche richieste alla società richiedente per il rilascio del suddetto titolo. Le censure sono rivolte cumulativamente ed indistintamente ai commi in questione, senza che emerga in maniera chiara in che modo si colleghino agli stessi, cosicché non risulta adeguatamente assolto l'onere motivazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 244 del 2016 ).

Massima n. 42000

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del d.m. con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività. La norma impugnata dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Campania - che incide sulla materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui ricondurre le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma - rimettendo esclusivamente al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del disciplinare tipo - effettivamente adottato con d.m. 25 marzo 2015 e successivamente abrogato e sostituito dal d.m. 7 dicembre 2016 - realizza una chiamata in sussidiarietà senza alcun coinvolgimento delle Regioni, sebbene occorre prevedere procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016 e n. 339 del 2009 ).

Massima n. 42001

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre la norma impugnata, in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.

Massima n. 42002

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. La censura dedotta dalla ricorrente, che lamenta la violazione del parametro evocato sotto il profilo dell'effetto retroattivo della norma impugnata, non è assistita da adeguata motivazione. ( Precedente citato: sentenza n. 131 del 2016 ).

Massima n. 42003

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che applica le modalità di rilascio del titolo concessorio unico per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 12 del 2006), e ai procedimenti in corso. Dall'identificazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente - cui ricondurre anche la norma impugnata, in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA) - discende, da un lato, l'impossibilità di configurare una fattispecie di chiamata in sussidiarietà, e, dall'altro, la spettanza al legislatore statale del potere di allocare le relative funzioni amministrative ai diversi livelli di governo ed anche presso organi centrali, ove giustificato alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - della cui violazione la ricorrente nella fattispecie non si duole - senza che la Regione abbia titolo per concorrere al relativo esercizio.

Massima n. 42004

È ritenuta inammissibile, per mancanza di interesse ad agire, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. Poiché, per la sua collocazione geografica (priva di sbocchi sul mare), la ricorrente - che mira alla sostituzione del parere con l'intesa con la Regione interessata - non potrebbe mai trovarsi in tale situazione, non può trarre nessuna utilità diretta ed immediata, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale. Difettano, dunque, le caratteristiche di concretezza ed attualità che devono necessariamente connotare l'interesse ad agire. Le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, in via diretta ed immediata, sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione. Da ciò consegue che è in tale quadro - caratterizzato dalla necessità che l'iniziativa assunta dalle Regioni ricorrenti sia oggettivamente diretta a conseguire l'utilità propria, ovviamente, del tipo di giudizio che, di volta in volta, venga in rilievo - che deve essere valutata la sussistenza dell'interesse ad agire, da postulare soltanto quando esso presenti le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, consistendo in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2009 e n. 216 del 2008 ).

Massima n. 42005

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. Le censure muovono dal presupposto che la norma impugnata realizzi una fattispecie di attrazione in sussidiarietà, la quale, per essere costituzionalmente legittima, imporrebbe il modulo collaborativo dell'intesa con la Regione. Tuttavia, nella fattispecie non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale. Le Regioni, infatti, non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare. Ne consegue l'infondatezza della pretesa delle ricorrenti di coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 39 del 2017 ).

Massima n. 42006

Sono da ritenere inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 9, 32, 97 e 119, sesto comma, Cost., dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che, a fronte del precedente reiterato divieto, consente le attività minerarie nel golfo di Venezia fino a quando non sia definitivamente accertata la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, prevedendo nell'area in questione la sperimentazione delle migliori tecnologie nello svolgimento delle attività minerarie. La ricorrente deduce la violazione dei citati parametri senza offrire adeguata motivazione a supporto dell'asserita illegittimità, sostanzialmente limitandosi ad evocarli.

Massima n. 42007

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, che introduce una deroga al divieto di attività minerarie in mare, per mezzo di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate. La norma impugnata dalla Regione Veneto, a fronte del precedente reiterato divieto, consente nel golfo di Venezia le attività minerarie - quantomeno connotate da un alto grado di rischio ambientale, alla luce della precedente normativa, peraltro ad oggi non abrogata - prevedendo la sperimentazione delle migliori tecnologie, fino a quando non sia definitivamente accertata la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, e prevedendone pertanto l'interruzione quando l'eventuale danno si sia ormai prodotto. In tal modo essa non bilancia affatto i valori che vengono in rilievo, bensì sacrifica agli interessi energetici e fiscali - desumibili dalle finalità esplicitamente perseguite - quello alla salvaguardia dell'ambiente, ossia proprio il bene che l'impianto normativo intenderebbe maggiormente proteggere.

Massima n. 42008

Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, resta assorbita l'altra questione, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione all'art. 191 del TFUE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria rispettivamente con i ricorsi n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 10, n. 13 e n. 14 del 2015 e dell'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria" nel giudizio promosso dalla Regione Puglia con il ricorso n. 5 del 2015;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 10, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito;

4) dichiara inammissibile il ricorso n. 14 del 2015, proposto dalla Regione Calabria avverso l'art. 38, commi 1, 4, 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 6 del 2015;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Abruzzo con il ricorso n. 2 del 2015;

7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 6 del 2015;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 6 del 2015;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione Abruzzo con il ricorso n. 2 del 2015;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

11) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito - promosse in riferimento agli artt. 11, 117, primo, secondo e terzo comma, 118 e 120 Cost. ed in relazione agli artt. 3, paragrafo 2, lettera a), 4 e da 5 a 12 della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia e Veneto, rispettivamente con i ricorsi n. 2, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 10 del 2015 - nonché dell'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., delle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia rispettivamente con i ricorsi n. 32, n. 35, n. 39 e n. 40 del 2015;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

13) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dalle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 2, n. 6 e n. 10 del 2015;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 120 Cost., anche in relazione all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalle Regioni Marche, Puglia e Lombardia rispettivamente con i ricorsi n. 4, n. 5 e n. 6 del 2015;

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

18) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 6 del 2015;

19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso n. 6 del 2015;

20) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed in relazione alla direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), dalla Regione Abruzzo con il ricorso n. 2 del 2015;

21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Abruzzo con il ricorso n. 2 del 2015;

23) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, lettera a), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 2, n. 4, n. 5 e n. 10 del 2015;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 6, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle Regioni Marche e Puglia rispettivamente con i ricorsi n. 4 e n. 5 del 2015;

26) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 38, commi 6-bis e 6-ter, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Abruzzo con il ricorso n. 2 del 2015;

27) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Abruzzo con il ricorso n. 2 del 2015;

28) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo della retroattività, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015;

29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 8, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2015.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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