Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2015

Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/2015
Data di deposito
26 marzo 2015
Data di decisione
24 marzo 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 6, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 7, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 8, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 9, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 10, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 11, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 12, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 13, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 14, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 15, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 16, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 17, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 18, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 19, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 21, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 22, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 25, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 42, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 48, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 54, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 55, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 56, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 57, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 58, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 60, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 61, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 62, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 63, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 64, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 65, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 67, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 69, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 70, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 71, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 72, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 73, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 74, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 75, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 76, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 77, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 78, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 79, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 81, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 83, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 59, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 89, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 90, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 91, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 92, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 95, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 4, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 105, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 106, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 117, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 124, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 130, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 133, legge n. 56 del 7 aprile 2014
  • art. 1, comma 149, legge n. 56 del 7 aprile 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38295

È inammissibile, per tardività, l'atto di costituzione del Governo nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Lombardia avverso plurime disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. Infatti, tale atto è stato proposto oltre il termine perentorio di cui all'art. 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014, e, quindi, il 31° giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale.

Massima n. 38296

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, commi primo, secondo, lett. p ), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138 Cost. - dei commi 5, 7, 8, 9, 10, 11, lett. b ) e c ), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 42 e 48 nonché, nei sensi di cui in motivazione, del comma 6, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). La mancata espressa previsione della "istituzione delle città metropolitane" nell'ambito di materia riservato alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost. (che contempla la "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane") non ne comporta l'automatica attribuzione alla competenza regionale residuale, di cui al successivo quarto comma. Argomentando a contrario , si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato "non potrebbe fare", in un ambito che verosimilmente non può considerarsi di competenza regionale residuale, poiché la Città metropolitana è ente di rilevanza nazionale ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari. D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla legge n. 56 del 2014 sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale. Inoltre, il legislatore statale ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. Ciò giustifica la mancata applicazione delle puntuali regole procedurali contenute nell'art. 133 Cost., essendo stato rispettato il principio, ivi espresso, del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire l'avvio della riforma in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale. Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla suddetta legge per le neo istituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità, poichè la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall'art. 114 Cost. come "costitutivi della Repubblica" ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art. 5 Cost. non implicano l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti. D'altra parte, la materia "legislazione elettorale" delle Città metropolitane - devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost. - non si riferisce specificatamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche la natura polisemantica dell'espressione usata dal Costituente, come tale riferibile a diversi modelli di "legislazione elettorale". Infine, non sussiste la denunciata incompatibilità della normativa de qua con l'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, nella parte in cui quest'ultima prevederebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta. Invero, la norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano "freely elected", ha sì un rilievo centrale quale garanzia della democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale dell'esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate. In questa prospettiva, non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purchè siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti. Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono componenti " ratione muneris " dell'organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus . - Per l'affermazione che il termine "sovranità" non è riconducibile al concetto di sovranità popolare, di cui al secondo comma dell'art. 1 Cost., né agli istituti di democrazia diretta e al sistema rappresentativo che si esprime anche nella diretta partecipazione popolare nei diversi enti territoriali, v. la citata sentenza n. 365/2007. - Per la non totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale, v. la citate sentenze nn. 365/2007, 274/2003 e la citata ordinanza n. 144/2009. - Per l'affermazione che un meccanismo elettivo di secondo grado è pienamente compatibile con il principio democratico e con quello autonomistico, poichè il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio non viene meno in caso di elezioni di secondo grado, "che, del resto, sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato", v. la citata sentenza n. 96/1968. - Sulla natura della Carta europea dell'autonomia locale di documento di mero indirizzo, v. la citata sentenza n. 325/2010.

Massima n. 38297

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. p ), e quarto, Cost. Tale disposizione, che disciplina la composizione e le modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana, è stata abrogata - senza trovare applicazione medio tempore - dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014.

Massima n. 38298

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi primo, secondo, lett, p ), terzo e quarto, 118, secondo comma, 119, 120, 123, primo comma, 133, commi primo e secondo, 136 e 138 Cost. - dei commi da 54 a 83 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che disciplinano il nuovo modello ordinamentale delle Province, in attesa che giunga a definitiva approvazione il progetto di legge costituzionale che ne prevede la futura soppressione e conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati nell'art. 114 Cost. In primo luogo, non è pertinente il richiamo all'art. 138 Cost., in quanto il procedimento ivi disciplinato è obbligatorio nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello di riordino dell'ente medesimo. Inoltre, come per le Città metropolitane, le censure relative al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per il riordinato ente Provincia, non sono condivisibili sia poiché la natura costituzionalmente necessaria ed il carattere autonomistico di tali enti non implica la necessaria diretta elettività dei relativi organi di governo, sia perché, in ogni caso, spetta alla competenza dello Stato - nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di [...] province" (art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost.) - ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio. Quanto, infine, alla proroga del commissariamento delle Province, la stessa non è sine die , in quanto per quelle già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1° luglio 2014, muta natura, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo diverso che, privo dei poteri commissariali, è chiamato a garantire, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria dell'ente solo "per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti ed indifferibili". - Per l'obbligatorietà delle procedure previste dall'art. 138 Cost., v. la citata sentenza n. 220/2013.

Massima n. 38299

È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lett. p ), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost. - dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che disciplinano le funzioni delle riformate Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle "fondamentali", che rimangono loro attribuite, e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore della legge statale de qua (ovvero l'8 aprile 2014), il trasferimento delle stesse ad altri enti territoriali. Il censurato procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e di scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti ha trovato attuazione con la conclusione di un Accordo in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 e con l'emissione del successivo d.P.C.m. di attuazione.

Massima n. 38300

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. p ), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120, secondo comma, e 138 Cost. - dei commi 17, 81, 83 e 95 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che disciplinano le modalità e le tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e dello scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti, prevedendo la possibilità per lo Stato di ricorrere all'esercizio di poteri sostitutivi (anche straordinari) nel caso di mancato esercizio della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. Le norme statali censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale, con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale ivi delineato. Per di più, ove la Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenga illegittima l'iniziativa statale in via sostitutiva, siccome compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare gli opportuni rimedi giurisdizionali, ivi compreso il conflitto di attribuzione. In senso analogo, anche il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo-quadro per il riassetto delle funzioni provinciali trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale. - Per l'affermazione che il potere sostitutivo statuale deve trovare il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 121/2012, 73/2004 e 43/2004.

Massima n. 38301

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. p ), terzo e quarto, 118, 123, primo comma, 133, secondo comma, Cost. - dei commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che contemplano la disciplina delle unioni e fusioni di comuni. Tali unioni - risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza, e non costituendo, perciò, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune - rientrano, infatti, nell'area di competenza statuale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost. e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al successivo quarto comma. D'altra parte, le disposizioni censurate - in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica e al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali - riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali. Allo stesso modo, la disposizione relativa alla fusione di Comuni (che sarebbe di competenza regionale) non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale, bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per una verso aggregativa e, per un altro, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia "ordinamento degli enti locali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p ), Cost. Infine, il censurato comma 130, infatti, demanda la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) alle specifiche legislazioni regionali, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni statali - di carattere evidentemente generale - non sono, di per sé, esaustive. - Sulla portata dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2014, 22/2014, 151/2012 e 237/2009.

Massima n. 38302

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., nella parte in cui prevede la predisposizione, da parte del Ministro per gli Affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma. Infatti, la suddetta norma censurata può essere agevolmente interpretata in senso conforme a Costituzione, considerando come inutiliter enunciata la finalità attuativa dell'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, che è stato, prima, abrogato dall'art. 1, comma 562, della legge n. 147 del 2013 e, poi, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 236 del 2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 133, primo comma, Cost., dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo art. 133, primo comma, Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014) anche con riferimento agli artt. 3 e 118 Cost. e, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli art. 119 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo art. 133, secondo comma, Cost. dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale -, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale -, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'art. 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 118, primo comma, Cost., dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

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