Corte costituzionale
Sentenza n. 198/2012
Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 198
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 198/2012
- Data di deposito
- 20 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:198
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
- art. 14, comma 2, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 14, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 14, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- art. 30, comma 5, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 14, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, legge n. 3 del 18 novembre 2001
- art. 15, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 15, statuto regione Sardegna
- art. 16, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 16, statuto regione Sardegna
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 36, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 47, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 48, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 25, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 122, Costituzione
- art. 123, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 121, Costituzione
Massime
Massima n. 36530
È inammissibile, per inconferenza del parametro invocato, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che detta misure riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, e prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, in riferimento alla violazione dell'art. 114 Cost., presentata dalla Regione Basilicata, secondo la quale il legislatore statale avrebbe voluto «ripristinare quella distinzione tra gli enti territoriali tipica della superata "centralità"».
Massima n. 36531
Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, relativamente all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui le Regioni con un numero di consiglieri regionali inferiore a quello indicato dall'articolo stesso, non possono aumentarlo, riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., per difetto di interesse, in quanto nessuna Regione ha attualmente un numero di consiglieri inferiore a quello, e riguardo all'art. 97 Cost. per difetto assoluto di motivazione
Massima n. 36532
Sono inammissibili le censure, prospettate dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, relativamente all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui la riduzione dei consiglieri e degli assessori deve essere adottata entro sei mesi, ma l'efficacia di tale modifica è rinviata alla successiva legislatura regionale, non spiegando le ricorrenti in che modo l'asserita violazione degli artt. 70 e 77 Cost. determini una compressione delle competenze delle Regioni. - Sull'invocabilità, da parte delle Regioni, di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a condizione che la lamentata violazione ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, vedi, cit., sent. n. 33 del 2011, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010, n. 341 del 2009.
Massima n. 36533
Sono inammissibili le censure relative prospettate dalle Regioni Calabria e Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, perché non viene fornita alcuna motivazione della denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Sull'obbligo di motivazione, relativamente alla denuncia di violazione del principio di leale collaborazione, vedi, cit, sent. n. 185, n. 129, n. 114 e n. 8 del 2011.
Massima n. 36534
Sono inammissibili le censure prospettate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con riguardo all'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riguardanti il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, fondate sulla violazione degli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto tali parametri non sono richiamati nella delibera degli enti regionali e provinciali competenti. - Sulla necessaria corrispondenza tra il contenuto della delibera per la proposizione del ricorso, e l'oggetto dello stesso, al fine di salvaguardare la volontà politica dell'organo legittimato a proporlo, vedi, cit, sent. n. 205 del 2011, anche ai fini dell'esatta delimitazione dei parametri del ricorso (sent. n. 311 e n. 27 del 2008, e n. 453 del 2007).
Massima n. 36535
E' illegittimo, per violazione dell'art. 116 Cost. (con l'assorbimento di ulteriori profili), l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale l'adeguamento ai parametri previsti dal comma 1 del medesimo articolo, riguardante il numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché l'indennità e il trattamento previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione, da parte delle Regioni, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, è condizione per l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, poiché la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, per cui l'adeguamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.
Massima n. 36536
Non è fondata, in riferimento agli artt. 117, 121 e 123 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, la riduzione degli emolumenti dei consiglieri, nonché l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, giacché la disposizione, inserita nel Titolo IV del decreto-legge, dedicato alla «Riduzione dei costi degli apparati istituzionali», detta parametri diretti esplicitamente al «conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica», in tal modo intervenendo sulla struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 e 123 Cost. e fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), in applicazione del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. - Sull'applicazione del principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti riguardo al rapporto tra elettori e assessori, vedi, cit., sent. n. 96 del 1968.
Massima n. 36537
Non è fondata, in riferimento al principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettere a ) e b ), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede il numero massimo di consiglieri e assessori regionali, nella parte in cui dispone che la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali rispetto a quello attualmente in vigore deve essere adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto stesso, giacché la norma richiede l'«adozione» della riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e non che entro lo stesso termine si svolga il referendum popolare sullo statuto e venga sollevata l'eventuale questione di legittimità costituzionale.
Massima n. 36538
Non è fondata, in riferimento artt. 117, 100, 103 e 121 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e ) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei Conti, quale «organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente», e stabilisce che, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Collegio dei revisori debba operare in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, perché, introducendo per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 166), in base alla quale gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, e che le sezioni regionali accertano, anche sulla base di dette relazioni, il conseguimento, da parte degli enti locali, degli equilibri di bilancio fissati a livello nazionale, consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il «riesame» diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile, garantisce l'autonomia delle Regioni, stabilendo che i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.), assolve, mediante il collegamento fra controllo interno e controllo esterno, anche a una funzione di razionalità nelle verifiche di regolarità e di efficienza sulla gestione delle singole amministrazioni, e non implica, infine, alcuna delegazione di potere regolamentare, né nella parte in cui prevede l'istituzione del Collegio dei revisori, né nella parte in cui assegna alla Corte dei conti il potere di definire i criteri di qualificazione professionale dei membri di tale organo, giustificabile con la specializzazione della stessa Corte nella materia della contabilità pubblica. - Sulle funzioni della Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sent. cit. n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), al fine della formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, e della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, vedi, cit, sent. n. 179 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3, 70, 77, 97 e 114 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e modificato dall'articolo 30, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 117, commi secondo, terzo e quarto, 119, 121, 122 e 123 Cost., dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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