Corte costituzionale

Sentenza n. 249/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:249

Norme oggetto del giudizio

  • art. 181, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 13, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 14, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 15, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 214, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 214, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 214, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 214, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 215, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 216, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 210, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 211, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 211, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 211, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 211, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 212, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 20, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 209, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 209, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 209, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 209, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 209, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 16, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 18, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 19, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 204, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 205, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 206, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 206, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 207, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 208, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 9, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 200, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 201, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 202, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 203, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. s), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 196, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 197, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, comma 8, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. e), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. l), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. n), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. q), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. o), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. q), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. t), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 189, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 189, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 194, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. g), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. l), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 10, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 11, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 12, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 183, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 185, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 186, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 1, lett. o), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 202, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 183, comma 1, lett. q), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 201, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 203, comma 2, lett. c), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 198, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 199, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 197, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 206, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 207, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 215, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 215, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 183, comma 1, lettera f), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 205, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 181, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. e) (disposizione sostituita), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 2, comma 26, lett. a) (ulteriormente modificata), decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • decreto-legge n. 171 del 3 novembre 2008
  • art. 196, comma 1, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 2, lett. b) (in combinato disposto), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 195, comma 4, (in combinato disposto), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 204, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 2, comma 33, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 2, comma 34, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 2, comma 35, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 2, comma 36, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 2, comma 37, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 2, comma 38, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 205, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 207, comma 1, abrogato dall', decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 1, decreto legislativo n. 284 del 8 novembre 2006
  • art. 212, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 2, comma 30, decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008
  • art. 212, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 183, comma 1, lett. g), h), m), q) ed u), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33947

V. titoletto.

Massima n. 33948

È inammissibile, nel giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa, in applicazione del principio secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale deve, appunto, svolgersi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 405/2008.

Massima n. 33949

Va dichiarata l'inammissibilità delle censure sollevate con riferimento all'art. 195, comma 1, lettere m ) ed o ), ed all'art. 202, comma 6, non essendo indicate nella delibera di autorizzazione ad impugnare della Giunta della Regione ricorrente.

Massima n. 33950

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q ), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norme che hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti, nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) - sollevate per violazione della normativa comunitaria (e quindi con la legge delega). La violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione è, infatti, prospettata con motivazioni generiche o assertive.

Massima n. 33951

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'individuazione dei materiali sottratti alla disciplina dei rifiuti, nonché la definizione di talune operazioni, quali la "raccolta differenziata", oltre che la nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività metallurgiche, in quanto prospettate in riferimento alla normativa comunitaria, senza tuttavia addurre una sufficiente motivazione circa le modalità attraverso le quali la dedotta lesione ridonderebbe sulle sfere di competenza regionale. Gli argomenti spesi, per un verso sono generici, per l'altro non attengono al riparto delle competenze, perché ancorati ad un situazione di "incertezza" normativa ovvero all'irragionevolezza delle soluzioni adottate.

Massima n. 33952

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, commi 1 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esonera talune imprese o enti che producono rifiuti non pericolosi dall'obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio di quantità e caratteristiche dei rifiuti medesimi, sollevata con riferimento agli artt. 6 e 14 della direttiva n. 75/442/CEE. La motivazione in ordine alla lesione della competenza regionale è generica, essendosi le ricorrenti limitate ad affermare che la dispensa dalla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti andrebbe ad incidere sui poteri di autorizzazione, controllo e pianificazione propri delle Regioni.

Massima n. 33953

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale, individuando il contenuto dei provvedimenti sostitutivi del Ministro dell'ambiente, non contemplerebbe più (come viceversa l'art. 10, lettera c , del d.lgs. n. 22 del 1997) la costituzione di un deposito cauzionale, così violando le finalità perseguite dalle direttive comunitarie di prevenzione e riduzione della produzione e nocività dei rifiuti. Le argomentazioni sottese alle censure risultano generiche e non consentono, quindi, di affrontare il merito.

Massima n. 33954

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui imponendo una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari, si porrebbero in contrasto con l'obiettivo comunitario di tenere conto delle tecnologie più aggiornate e di utilizzare i metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica. I ricorsi non danno conto dell'incidenza di tale violazione sulle sfere di competenza regionali.

Massima n. 33955

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 214, commi 3, 5 e 9 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., concernenti la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto i parametri evocati non riguardano il riparto delle competenze, e comunque non sono forniti argomenti a sostegno della incidenza della pretesa violazione degli stessi sulle sfere di attribuzione regionali.

Massima n. 33956

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 118 Cost., in quanto tali norme determinerebbero una compressione delle potestà regionali in ordine alla definizione degli indirizzi ed all'organizzazione del sistema di governo delle attività di gestione dei rifiuti, nonché delle funzioni provinciali di programmazione e coordinamento delle politiche gestionali nel proprio ambito territoriale, violando il principio di sussidiarietà nonché il principio di differenziazione. L'asserita illegittima compressione delle potestà regionali - in tema di definizione degli indirizzi delle attività di gestione dei rifiuti - non risulta specificata, quantomeno sotto il profilo della necessità di adattamento degli interventi sui diversi contesti territoriali.

Massima n. 33957

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui contiene l'elenco delle competenze provinciali, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., in quanto le norme censurate sono esaminate in maniera indifferenziata, senza che venga in alcun modo specificato come le singole disposizioni contrastino con il parametro costituzionale indicato.

Massima n. 33958

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 200 a 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la formulazione del contratto di servizio. Si tratta di una censura generica, in quanto rivolta ad una serie di norme, anche eterogenee, senza individuare in che modo ed in quali parti esse ledano la richiamata competenza regionale.

Massima n. 33959

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 200 a 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 117 Cost. e all'art. 2, lettera b ), dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la formulazione del contratto di servizio. Si tratta di una censura generica, in quanto rivolta ad una serie di norme, anche eterogenee, senza individuare in che modo ed in quali parti esse ledano la richiamata competenza regionale.

Massima n. 33960

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, da 15 a 20, 209, commi da 2 a 5 e 7, 210 e 211, commi da 2 a 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui disciplinerebbero in maniera troppo dettagliata la procedura per l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, per il rinnovo delle autorizzazioni, per le autorizzazioni in casi particolari e per l'autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione. Non essendo, infatti, contestato dalla ricorrente il titolo dello Stato a legiferare, non risulta in alcun modo specificato in che parte e come sia lesa la competenza regionale, del resto solo assertivamente richiamata.

Massima n. 33961

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 199 a 207 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, nella parte in cui intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, non risulterebbero essere stati approvati a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statuali e dunque in violazione del principio di leale collaborazione. È, infatti, evidente la genericità della questione, non essendo individuate, nel coacervo delle disposizioni richiamate, le singole norme che incidono sulle competenze legislative regionali in riferimento alle quali sarebbe stata necessaria l'intesa.

Massima n. 33962

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'181, commi da 5 a 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 117 Cost., per il carattere estremamente dettagliato delle procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti. La censura appare prima facie generica, in quanto la ricorrente non contesta la competenza statale a disciplinare la materia, ma solo l'eccessivo dettaglio della disciplina, senza però fornire alcun argomento a sostegno della pretesa lesione delle proprie sfere di competenza.

Massima n. 33963

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia «rifiuti», si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio.

Massima n. 33964

È inammissibile, perché del tutto priva di motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 203 e 204, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come conseguenza della pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 202.

Massima n. 33965

È inammissibile, in relazione all'art.117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f ), ed all'art. 205, comma 2, in riferimento al fatto che, identificando nella raccolta differenziata anche operazioni di separazione che avvengono durante la lavorazione del rifiuto, determinerebbero un fittizio incremento delle percentuali di raccolta differenziata senza un sostanziale miglioramento, ponendosi, irragionevolmente, in contrasto con gli obiettivi di tutela ambientale; ciò in quanto si tratta di censure che attengono alla denuncia di meri inconvenienti di fatto, derivanti dall'applicazione delle norme impugnate e, appunto perché tali, inidonei a configurare un contrasto della disposizione impugnata con il parametro costituzionale invocato.

Massima n. 33966

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute. La disposizione, in senso satisfattivo delle pretese avanzate, è stata sostituita dall'art. 2, comma 18, del d.lgs. n. 4 del 2008, che ha determinato l'abrogazione della disposizione censurata e, quindi, della previsione delle agevolazioni alle imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali. Inoltre, nel tempo di vigenza della disposizione impugnata, non risultano essere stati adottati provvedimenti di competenza esclusiva statale previsti dalla norma quali presupposti per l'erogazione delle agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Massima n. 33967

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui detta la disciplina del cosiddetto Catasto dei rifiuti. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega, va osservato che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, già l'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997 prevedeva, alla lettera h ), che fosse di competenza dello Stato «la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti». Pertanto la norma censurata non contrasta né con il riparto di competenze delineato nella normativa richiamata dalla legge delega, né con gli artt. 117 e 118 Cost. Infatti, è evidente che, per espressa previsione normativa, il Catasto dei rifiuti intende garantire la formazione di un quadro conoscitivo unitario e costantemente aggiornato dei dati raccolti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. In tal senso, quindi, le funzioni svolte da tale istituto sono prodromiche alla fissazione di livelli uniformi di tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale.

Massima n. 33968

Va esclusa la declaratoria di cessazione del contendere dell'art. 195, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito dell'intervenuta sostituzione della disposizione ad opera dell'art. 2, comma 26, lettera a), del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e poi ulteriormente modificata dall'art. 5 della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, con dichiarazione della ricorrente del venir meno dell'interesse ad una pronuncia di merito in relazione alle censure proposte. Infatti, la vigenza della norma censurata per un significativo lasso temporale e l'immediata precettività della stessa non consentono di ritenere che di essa non sia stata fatta applicazione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 74/2009, n. 439 e n. 289/2008.

Massima n. 33969

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera f) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, concernente l'individuazione degli impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale (lettera f ). Non risulta violata la competenza regionale in tema di «approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti» di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997, avendo quest'ultimo ad oggetto, in armonia con l'art. 117 Cost., i soli impianti territorialmente localizzati e non quelli di «preminente interesse nazionale»; sicché priva di fondatezza appare la censura relativa alla violazione dell'art. 76 Cost. Inoltre, proprio per il fatto che si tratta di impianti di «preminente interesse nazionale», la valutazione relativa alla loro individuazione deve necessariamente essere attribuita allo Stato, in coerenza con il principio di sussidiarietà, in vista dell'obiettivo del soddisfacimento dell'esigenza unitaria di una dislocazione strategica dei medesimi impianti sull'intero territorio nazionale. In tale prospettiva, è infondata anche la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, tenuto conto che la norma impugnata prevede che la predetta funzione di individuazione degli impianti sia esercitata «sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e tale forma di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali si rivela adeguata, incidendo la predetta attività su competenze regionali (governo del territorio, tutela della salute) concorrenti, in ordine alle quali spetta comunque allo Stato dettare i principi fondamentali.

Massima n. 33970

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera g) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 195, concernente il piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. Tale attribuzione, infatti, non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, in quanto non impedisce alle Regioni di predisporre propri piani territoriali sulla base dei quali, peraltro, solo lo Stato può provvedere a definire - «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» e «sentita la Conferenza unificata» - un adeguato piano nazionale.

Massima n. 33971

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera m) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., nei confronti dell'attribuzione allo Stato del compito di determinare i criteri generali differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali dei rifiuti nonché le linee guida per gli ambiti territoriali ottimali (lettera m ). Già l'art. 18, comma 1, lettera i ), del d.lgs. n. 22 del 1997, attribuiva una simile competenza allo Stato, in linea con l'esigenza di una individuazione dei predetti criteri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regionale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela dell'ambiente. Peraltro, non essendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costituisce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collaborazione.

Massima n. 33972

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera n) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente le linee guida per la definizione delle gare d'appalto per l'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti (lettera n ), tenuto conto che essa, attenendo, fra l'altro, all'identificazione dei «requisiti di ammissione delle imprese e dei relativi capitolati» alle gare, costituisce esercizio della competenza statale in tema di tutela della concorrenza; quanto alle inevitabili interferenze con la materia dei servizi pubblici locali (alla quale deve ricondursi la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti) di competenza regionale residuale, la disposizione si rivela in armonia con il principio di leale collaborazione, laddove stabilisce che la determinazione delle predette linee guida deve avvenire d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Massima n. 33973

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettera o) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente le linee guida inerenti le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (lettera o ). Si tratta, infatti, di previsione che, pur incidendo su ambiti di competenza regionale, quali quello della promozione delle forme di cooperazione fra gli enti locali e quello dei servizi pubblici locali, è finalizzata a soddisfare l'esigenza di individuazione dei criteri più idonei a garantire l'efficiente espletamento del servizio in tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione, mediante la previsione della previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Massima n. 33974

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 1, lettere p ) e t) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'attribuzione allo Stato della competenza ad indicare i criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (lettera p ), nonché ad adeguare la parte quarta del decreto in esame alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti dell'Unione europea (lettera t ). Da un lato, la determinazione dei criteri generali per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti non risulta lesiva di alcuna competenza regionale, costituendo esercizio della competenza statale a dettare i principi fondamentali in tema di governo del territorio (lettera p ), dall'altro, il compito di adeguare le norme della parte quarta del decreto impugnato alla normativa comunitaria non può che spettare allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze.

Massima n. 33975

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 195, comma 2, lettere e ), l ), m ), n ), q ) ed s ), variamente impugnate, anche in combinato con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, poiché si tratta di norme che non determinano l'attribuzione impropria di competenze allo Stato, ma provvedono ad individuare gli ambiti tecnici, riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente", in relazione ai quali si dà attuazione ai livelli uniformi di tutela dell'ambiente. Si tratta, infatti, di: determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (lettera e ); definizione del modello e dei contenuti del formulario e regolamentazione del trasporto dei rifiuti (lettera l ); individuazione delle tipologie di rifiuti che possono essere smaltiti in discarica (lettera m ); adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e delle modalità di tenuta dello stesso (lettera n ); adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio (lettera q ); individuazione delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente sperimentate da università o istituti specializzati (lettera s ).

Massima n. 33976

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 2, lettera b), anche in combinato disposto con l'art. 195, comma 4, e con l'art. 196, comma 1, lettera m) , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di adozione di norme e condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216, trattandosi di un ambito normativo riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di qualunque forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali.

Massima n. 33977

È costituzionalmente illegittimo l'art. 199, comma 9, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui attribuisce allo Stato ed in particolare al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo». La norma impugnata prevede l'intervento sostitutivo dello Stato nel caso in cui le autorità competenti (Comuni, Province e, per quanto attiene ai rifiuti urbani, le c.d. Autorità d'ambito, alle quali partecipano necessariamente gli enti locali) non realizzino gli interventi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti, nei termini e con le modalità ivi stabilite, con grave pregiudizio per l'attuazione dello stesso. Si tratta, dunque, di una ipotesi di sostituzione statale che si attiva direttamente in caso di inerzia degli enti locali in riferimento ad un ambito di competenza regionale costituito dall'attuazione del piano regionale, senza che le Regioni, competenti all'adozione del piano, siano poste nella condizione di esercitare il proprio potere sostitutivo, con conseguente lesione delle relative attribuzioni. Sul potere sostitutivo, v. citata sentenza n. 43/2004.

Massima n. 33978

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui conferiscono l'esercizio del potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni, rispettivamente in tema di approvazione o adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (art. 199, comma 8) ed in tema di disposizione di nuovi affidamenti per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 204, comma 3) al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché all'organo di vertice del Governo nazionale, e (in specie l'art. 204, comma 3) non pongono garanzie per l'ente sostituendo, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 120, secondo comma, Cost. Nella specie, gli interventi sostitutivi oggetto delle norme impugnate non sono riconducibili all'ambito di operatività dell'art. 120 Cost., non essendo connessi ad alcuna delle ipotesi di emergenza istituzionale di particolare gravità ivi contemplate (il mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza pubblica nonché per l'unità giuridica ed economica, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), tali da giustificarne l'attribuzione in via esclusiva al Governo: sicché deve ritenersi priva di fondamento l'asserita lesione della predetta norma costituzionale nella parte in cui assegna esclusivamente al Governo l'esercizio del solo potere ivi previsto. Né può, comunque, accogliersi la censura di violazione delle garanzie prescritte a tutela dell'ente inadempiente, in relazione a quanto previsto dall'art. 204, comma 3, secondo periodo, considerato che, al di là della inconferenza del parametro invocato, la norma impugnata reca modalità procedimentali finalizzate a porre il predetto ente - a sua volta operante in via sostitutiva - nelle condizioni di provvedere, evitando la sostituzione. Sul potere sostitutivo, v. citata sentenza n. 43/2004.

Massima n. 33979

È costituzionalmente illegittimo l'art. 204, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti. Tenuto conto che è la legge regionale che, nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni nelle materie di propria competenza, può prevedere anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, è egualmente solo ad essa che spetta provvedere a regolare dettagliatamente modalità e termini di esercizio del proprio potere sostitutivo. Nella specie, la norma statale impugnata prevede un termine entro il quale i Presidenti delle Giunte regionali, in caso di inerzia delle Autorità d'ambito, devono nominare un commissario ad acta per l'adozione di provvedimenti per disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima parte quarta del decreto n. 152 del 2006. Ne discende che tale previsione, avendo ad oggetto la disciplina puntuale di modalità e tempi di esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali in una materia, quella della gestione del servizi pubblico locale di gestione dei rifiuti, di competenza regionale, lede la relativa competenza legislativa regionale.

Massima n. 33980

È costituzionalmente illegittimo l'art. 205, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevede che le Regioni possano indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti tramite apposita legge, previa intesa con il Ministro dell'ambiente. La sottoposizione a vincoli procedimentali dell'esercizio della competenza legislativa regionale in tema di individuazione di maggiori obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti determina una lesione della sfera di competenza regionale, posto che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 159/2008.

Massima n. 34444

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'asserita violazione delle attribuzioni regionali è priva di fondamento, trattandosi di un ambito normativo, quello inerente alla disciplina degli accordi e contratti di programma finalizzati a promuovere l'impiego, su tutto il territorio nazionale, di tecniche volte ad assicurare livelli più elevati di tutela dell'ambiente (mediante la promozione dell'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale nonché del ritiro dei beni di consumo al termine del ciclo di utilità), riconducibile, in via prevalente, alla competenza statale esclusiva in tema di tutela dell'ambiente, con conseguente esclusione della necessità di forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. Né, d'altra parte, risulta violato l'art. 118 Cost., tenuto conto che è con la stipulazione dei predetti accordi e contratti che vengono fissati gli standard di tutela dell'ambiente connessi all'impiego delle tecniche richiamate, sicché l'attribuzione agli organi statali della relativa competenza obbedisce all'esigenza unitaria di assicurare che detti livelli siano uniformemente rispettati sull'intero territorio nazionale.

Massima n. 34445

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui attribuisce allo Stato, in specie all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di garantire e vigilare in merito all'osservanza dei principi e del perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio. Quanto sopra in considerazione della intervenuta abrogazione della disposizione impugnata, ad opera dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, satisfattiva delle pretese avanzate, nonché del fatto che, nel limitato periodo di vigenza della norma impugnata, non risulta che ad essa sia stata data applicazione.

Massima n. 34446

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui, in materia di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevede che, «ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto escluderebbe il potere delle Regioni di sostituirsi agli enti inadempienti in materie di propria competenza, quali quelle del governo del territorio e della tutela della salute, interferenti con la tutela dell'ambiente. La censura muove da un erroneo presupposto interpretativo, secondo il quale la norma impugnata interverrebbe a disciplinare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia, nella conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti, da parte di autorità competenti riconducibili agli enti locali, escludendo che le Regioni, titolari di proprie competenze in tema di governo del territorio e di tutela della salute, possano esercitare preventivamente il proprio potere sostitutivo. Al contrario, la norma impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina di un articolato procedimento all'esito del quale è attribuito alla Regione il compito di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione e la gestione dell'impianto. Tale procedimento è puntualmente disciplinato al fine di assicurare che il rilascio dell'autorizzazione avvenga sulla base di una complessa istruttoria finalizzata a garantire, in attuazione delle indicazioni della normativa comunitaria, la regolarità della messa in esercizio dei predetti impianti «proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale». Per questo motivo - ed in considerazione della necessità che si giunga in termini di tempo ragionevoli ad una verifica relativa alla sussistenza o meno dei requisiti prescritti per la messa in opera degli impianti - la norma stabilisce che l'istruttoria, che deve svolgersi mediante convocazione di apposita conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali interessati nonché con l'eventuale ausilio delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, si concluda entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione o con il diniego motivato della stessa da parte dell'ente competente, e cioè della Regione. È perciò in sostituzione di quest'ultima - ed a protezione dei richiamati interessi costituzionali - che l'art. 208, comma 10, prescrive l'operatività dei poteri sostitutivi statali di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, senza con ciò escludere l'esercizio, da parte delle Regioni, di un proprio potere sostitutivo, inerente alle proprie competenze, in ordine all'espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio. In senso analogo, v. citate sentenze n. 62/2008, n. 173/1998, n. 194/1993 e n. 307/1992.

Massima n. 34447

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. La disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilità accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale, che non è peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali.

Massima n. 34448

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. l'art., in materia di composizione dell'albo nazionale dei gestori ambientali. L'art. 212, comma 3, è stato modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. n. 4 del 2008, in modo pienamente satisfattivo delle richieste regionali, in quanto a seguito di essa i componenti di designazione regionale costituiscono la maggioranza in seno ai predetti organi. La disposizione censurata, peraltro, non ha avuto medio tempore applicazione.

Massima n. 34449

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 118 e 120 Cost. Sia il Comitato nazionale che le sezioni regionali e provinciali sono organi dell'albo nazionale dei gestori ambientali, le cui competenze sono essenzialmente costituite dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nonché di gestione degli impianti di smaltimento e di recupero degli stessi, da parte delle imprese che chiedano l'iscrizione al medesimo albo, in vista del principale obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla richiamata definizione delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenuto conto che tale definizione non rientra fra i compiti dell'albo.

Massima n. 34450

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 216, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Infatti, le modifiche apportate dal suddetto art. 2, commi 33-38, del d.lgs. n. 4 del 2008 alle norme impugnate risultano effettivamente idonee a soddisfare le richieste delle Regioni ricorrenti, in quanto provvedono ad attribuire nuovamente alle Province le competenze che le norme impugnate avevano loro sottratto in favore della sezione regionale dell'albo. Anche in tale caso si deve, altresì, rilevare che le disposizioni impugnate non hanno avuto medio tempore applicazione.

Massima n. 34451

Restano assorbite le istanze di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dalle Regioni Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Puglia e Liguria;

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature – (WWF Italia – Onlus), e da Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET s.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente s.p.a.;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 199, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui «le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale» di gestione dei rifiuti «nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 204, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Giunta regionale in tema di gestioni esistenti del servizio di gestione dei rifiuti;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il Ministro dell'ambiente l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 1, lettere m) ed o), e dell'art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Umbria;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 7 a 11, anche in combinato con l'art. 183, comma 1, lettere f) e q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1, e con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo, Liguria, Puglia, Campania, Basilicata e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1, 185, comma 1, 186, 194 e 212 del d. lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Calabria, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Umbria, Liguria, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli art. 11, 76 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, e 214, commi 3, 5 e 9, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Umbria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 196 a 200, 197, comma 1, 200, 201, 202, 203, 208, commi 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15-20, 209, commi 2-5 e 7, 210 e 211, commi 2-5, da 199 a 207, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, all'art. 2, lettera b), dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Valle D'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi 5-12, 181, commi 7-11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 199, comma 5, 203 e 204, 214, commi 3 e 5, 215, commi 3 e 6, 216, commi 3-7 e 10-15, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalle Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Calabria, Valle d'Aosta e Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 205 in relazione all'art. 183, comma 1, lettera f), e dell'art. 205, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta dalle Regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 215 e dell'art. 216, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 195, comma 1, lettere f), g), l), m), n)¸ o), p), q) e t); comma 2, lettere b), e), l), m), n), q) ed s), comma 4, e dell'art. 196, comma 1, lettere d) ed m), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Calabria ed Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 199, comma 8, e 204, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 206, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento al principio di leale collaborazione nonché all'art. 118 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 208, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questione di legittimità costituzionale dell'art. 212, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche, Toscana e Calabria, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009. Il Cancelliere F.to: MILANA

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