Corte costituzionale

Sentenza n. 216/2008

Corte cost., sent. 18 giugno 2008, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/2008
Data di deposito
18 giugno 2008
Data di decisione
9 giugno 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:216

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 23 del 20 marzo 2007
  • art. 2, decreto-legge n. 23 del 20 marzo 2007
  • legge n. 64 del 17 maggio 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32586

V. titoletto.

Massima n. 32587

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse, in relazione agli artt. 3, 23, 32, 53 e 97 della Costituzione, per lamentata irragionevole penalizzazione delle Regioni virtuose, disparità di trattamento nonché per conseguente ritenuta violazione del diritto della salute, dei principi di buon andamento del Servizio sanitario nazionale, di capacità contributiva e di «riserva di legge» in materia tributaria. Si tratta infatti dell'evocazione di parametri diversi da quelli ricavabili dal titolo V della parte seconda della Costituzione non attinenti specificamente alla produzione di fonti normative, poiché la loro evocazione non risulta, prima facie , destinata a far valere una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle ricorrenti. - In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 401/2007, 116/2006; 383/2005; 287, 196 e 4/2004; 274/2003.

Massima n. 32588

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse, in relazione agli artt. 77, comma secondo, e 81, comma quarto, della Costituzione, per ritenuta assenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza e per asserita violazione del principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa. Infatti, la lamentata violazione dei presupposti della necessità ed urgenza, ai quali è subordinato l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza, deve tradursi - nei giudizi in via principale promossi dalle Regioni - nella lesione di competenze regionali, così come in tale lesione deve tradursi anche il prospettato contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al quale, peraltro, deve notarsi che il comma 2 dell'art. 1 del censurato decreto-legge n. 23 del 2007, comunque, individua i mezzi per fare fronte all'onere finanziario derivante dal contributo statale al ripiano dei disavanzi maturati in sede regionale nel settore della sanità. - Sul sindacato della Corte costituzionale sulla sussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza, v. le citate sentenze n. 171/2007 e n. 128/2008. - In ordine alla necessità che nei giudizi in via principale, promossi dalle Regioni, l'evocazione di parametri costituzionali deve tradursi nella lesione di competenze regionali, v. la citata sentenza n. 116/2006.

Massima n. 32589

In linea generale, nei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale che abbiano ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale fondate sulla diretta evocazione di disposizioni contenute nel titolo V della parte seconda della Costituzione, deve necessariamente sussistere, nel soggetto ricorrente, un interesse, attuale e concreto, a proporre l'impugnazione, per conseguire quella utilità diretta ed immediata che il soggetto che agisce può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice e in mancanza del quale il ricorso stesso è inammissibile; e poiché l'unico interesse che le Regioni sono legittimate a far valere è quello alla salvaguardia del riparto delle competenze delineato dalla Costituzione, esse hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti, in via diretta ed immediata, sulle prerogative costituzionali loro riconosciute dalla Costituzione.

Massima n. 32590

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. Le ricorrenti si limitano infatti a contestare la scelta legislativa di destinare, ad altre Regioni, determinate risorse finanziarie, sul presupposto che essa pregiudicherebbe la «qualità e quantità delle prestazioni» rese dalle ricorrenti nel settore sanitario, chiamandole, inoltre, «alla sopportazione degli oneri generali di una spesa inefficiente ed eccessiva» (alla quale non hanno concorso), che pertanto determinerebbe una «discriminazione irragionevole» che «genera disuguaglianza»; ma non spetta alla Corte costituzionale effettuare valutazioni diverse da quelle afferenti, sul piano costituzionale, al corretto riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e, comunque, nessuna utilità diretta ed immediata le ricorrenti potrebbero trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale, in quanto una simile declaratoria presenterebbe, sul piano effettuale, quella portata di puro principio, di massima o accademica, inidonea ad integrare l'interesse ad agire.

Massima n. 32834

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 17 maggio 2007, n. 23, come modificato dalla legge di conversione n. 64 del 2007, promosse in riferimento all'art. 119 della Costituzione. Infatti, premesso che le ricorrenti non deducono, nell'attuale fase di perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost., una diretta ed effettiva incisione della loro sfera di autonomia finanziaria, non sussiste una astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti, di cui all'art. 119 Cost., in particolare limitando il reperimento di risorse da destinare alla gestione del servizio sanitario regionale, in quanto le norme impugnate prevedono un intervento che, da un lato, favorisce altre Regioni e, dall'altro, è effettuato con oneri a carico della fiscalità generale, sicché la eventuale caducazione di tali norme non comporterebbe - anche per l'assenza di un fondo sanitario nazionale (ora soppresso) destinato esclusivamente al finanziamento della spesa sanitaria - la ridistribuzione di maggiori risorse in favore di tutte le Regioni.

Massima n. 32835

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse in relazione agli artt. 118 e 120 della Costituzione. Infatti, il riferimento ai parametri evocati si presenta, nella specie, del tutto inconferente, in quanto, da un lato, non si versa in un'ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi dalle Regioni ricorrenti, e quindi privo di un'incidenza - se non mediata - sulle funzioni da esse svolte e, dall'altro, il monitoraggio del finanziamento di cui alla normativa impugnata neppure astrattamente può integrare un intervento di controllo sostitutivo dello Stato sulle Regioni, costituendo, invece, una misura diretta alla verifica della regolarità della utilizzazione, da parte delle Regioni interessate, del finanziamento stesso, concesso dallo Stato per il parziale ripiano dei deficit di bilancio verificatisi nel settore sanitario nel periodo preso in considerazione dallo stesso decreto-legge.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, promossa dalla Regione Veneto con il ricorso n. 32 del 2007;

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonché in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale), sia nel loro testo originario, che in quello risultante all'esito delle modifiche apportate dalla legge di conversione 17 maggio 2007, n. 64, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del testo originario del decreto-legge n. 23 del 2007, e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 23 del 2007, come modificato dalla legge di conversione n. 64 del 2007, promosse dalla Regione Lombardia, in riferimento agli articoli 3, 23, 32, 53, 77, secondo comma, 81, quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze