Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/2005

Corte cost., ord. 29 luglio 2005, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
353/2005
Data di deposito
29 luglio 2005
Data di decisione
15 luglio 2005
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:353

Norme oggetto del giudizio

  • approvato in prima deliberazione, statuto Regione Liguria del 27 luglio 2004
  • art. 4, comma 2, approvato in seconda deliberazione, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 14, comma 2, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 20, comma 2, lettera b), statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 39, comma 3, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 40, comma 1, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 41, comma 2, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 43, comma 2, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 50, comma 3, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 64, statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004
  • art. 76, comma 1, lettera b), statuto Regione Liguria del 28 settembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29756

Nel giudizio con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, la rinuncia al ricorso, per essersi la Regione adeguata ai rilievi formulati, in assenza di parte costituita comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Estinzione del processo, in assenza di parte costituita, a seguito di rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale: ordd. n. 6 del 2005 e n. 234 del 1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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