Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/1999
Corte cost., ord. 11 febbraio 1999, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/1999
- Data di deposito
- 11 febbraio 1999
- Data di decisione
- 8 febbraio 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996
- art. 1, comma 184, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 182, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 295 del 27 maggio 1996
- art. 1, comma 6, legge n. 608 del 28 novembre 1996
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 396 del 26 luglio 1996
- art. 1, comma 181, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, comma 183, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24443
Vanno restituiti gli atti ai giudici 'a quibus' per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 - recante: <<Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo>> - ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, in base alle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, <<degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996>>; e, inoltre, <<l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi dalla norma stessa, va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia>>).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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