Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1996
Corte cost., sent. 27 maggio 1996, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1996
- Data di deposito
- 27 maggio 1996
- Data di decisione
- 16 maggio 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 97, comma 4, codice di procedura penale
- art. 304, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
- art. 420, comma 3, codice di procedura penale
- art. 97, codice di procedura penale
- art. 29, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 2, comma 1, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 5, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 4, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 8, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 7, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 6, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 4, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 12, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 2, comma 3, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 13, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 486, comma 5, codice di procedura penale
- art. 169, comma 2, codice di procedura civile
- art. 85, codice di procedura civile
- art. 1, comma 2, legge n. 146 del 12 giugno 1990
- art. 669, 'septies', codice di procedura civile
- art. 669, 'octies', codice di procedura civile
- art. 669, 'duodecies, codice di procedura civile
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 40, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 41, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 22974
Inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, dall'ordinanza di rimessione non si evince se gli imputati abbiano chiesto - anche in assenza dei difensori di fiducia - la celebrazione del processo, ne' se vi sia stata la nomina di un difensore d'ufficio in luogo di quelli aderenti alla protesta). red.: G. Leo
Massima n. 22975
Inammissibilita' della questione per errata individuazione delle norme denunciate. red.: G. Leo
Massima n. 22976
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., l'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non stabilisce altresi' quali siano gli strumenti idonei ad individuare e ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza - in quanto, posto che l'obiettivo della legge n. 146 e' la garanzia dei servizi pubblici essenziali, e che, in realta', nel mirare esclusivamente alla protezione dell'abuso del diritto di sciopero, essa non appresta invece una razionale e coerente disciplina che includa tutte le altre manifestazioni collettive capaci di comprimere i valori primari della persona, la mancata previsione dell'astensione dalle udienze degli avvocati e dei procuratori tra quelle che detta legge individua, ne compromette le finalita' e ne riduce l'efficacia, dato che tale astensione incide, in misura non minore dello sciopero del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, sull'amministrazione della giustizia, che e' servizio pubblico essenziale. - V., anche, S. n. 114/1994, nella quale la Corte ha indicato con preoccupazione le gravi conseguenze che possono derivare alla giurisdizione dalle astensioni senza preavviso e a tempo indeterminato; ed ha quindi rivolto un invito al legislatore, auspicando l'introduzione di una regolamentazione di forme di protesta collettiva, le quali compromettono, al pari dello sciopero, il pieno e ordinato esercizio di funzioni, come quella giurisdizionale, che assumono rilievo fondamentale nell'ordinamento. red.: G. Leo
Massima n. 22977
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - i quali, a differenza di quanto previsto per gli altri lavoratori del settore giustizia, ometterebbero di regolamentare la protesta degli appartenenti alla categoria forense, qualificandoli, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale, quali privati esercenti un servizio di pubblica necessita' - in quanto, premesso che "l'astensione degli avvocati e procuratori da ogni attivita' defensionale non rientra compiutamente, per la sua morfologia, nei meccanismi procedurali previsti" dalle norme censurate, "la Corte non puo' che lasciare al legislatore" la definizione, in modo organico, delle misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, "essendole preclusa l'individuazione nel dettaglio delle soluzioni". red.: G. Leo
Massima n. 22978
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - a norma del quale il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, quando risulta che l'assenza del difensore e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato - in quanto, premesso che l'ordinamento repubblicano si fonda sul pieno riconoscimento della liberta' di associazione e dell'attivita' sindacale e sull'espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti, detto riconoscimento, che la Corte costituzionale assicura all'autonomia dei singoli e dei gruppi, vale altresi' per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono, come gli avvocati e i procuratori legali, la propria attivita' in condizioni di indipendenza. E, dunque, se, da un lato, e' vero che l'astensione da ogni attivita' defensionale non puo' configurarsi come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., dall'altro, va pero' sottolineato che, nel caso in esame, viene in rilievo il 'favor' libertatis', che si pone come fondamentale criterio regolatore di tale ambito di rapporti, garantendo la liberta' di ogni formazione sociale, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1970; 315/1992, 456/1993 e 421/1995. red.: G. Leo
Massima n. 22979
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85 e 169, secondo comma, cod. proc. civ. - nella parte in cui inibiscono a colui che si sia costituito in giudizio, mediante un procuratore che abbia aderito alla protesta collettiva, di depositare personalmente il proprio fascicolo, e non consentono al giudice di fissare un termine perche' la parte effettui personalmente il deposito, anche dopo l'udienza di discussione - per erroneita' della premessa, alla stregua della quale la liberta' di astenersi dalle udienze equivarrebbe ad una implicita rinuncia alla procura 'ad litem' sottoscritta dal titolare dell'interesse coinvolto nella 'res litigiosa'. Detta ipotesi, invero, carente di solido fondamento, richiederebbe, quale effetto dell'invocata sentenza additiva, un incremento di poteri, per vero modesto, a favore del litigante, al quale sarebbe concesso di depositare il fascicolo precedentemente ritirato dal difensore; con la creazione, altresi', di una forma di autodifesa alternativa alla difesa tecnica, che si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost. (cfr., pure, sentenze nn. 188/1980 e 99/1975), dal momento che la parte sarebbe privata della possibilita' di avvalersi del proprio difensore in una fase o in un grado del processo. red.: G. Leo
Massima n. 22981
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146; 669-'duodecies', 669-'septies' e 669-'octies', cod. proc. civ. - nella parte in cui impediscono al giudice, investito di un procedimento cautelare ed urgente, di decidere allo stato degli atti, nel caso di astensione dei procuratori delle parti motivata dall'adesione ad una protesta collettiva indetta senza il rispetto della legge n. 146 citata - in quanto la decisione allo stato degli atti, che, ad avviso del giudice 'a quo', meglio si adatta al 'summatim cognoscere' caratteristico dei procedimenti cautelari, sarebbe assunta in spregio della funzione dell'avvocato e con potenziale pregiudizio per la parte che ha ragione, ove a favore di questa si dovesse richiedere un ulteriore apporto defensionale. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;
2) dichiara inammissibili:
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, primo comma, lettera b) e 97, quarto comma, del codice di procedura penale e dell'art. 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe;
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, terzo comma, e 97 del codice di procedura penale, e dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 24, 101 e 40 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondate:
la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe;
la questione dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 40 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe;
la questione dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 112 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con le ordinanze in epigrafe;
la questione degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 146 del 1990, e degli artt. 669-duodecies, 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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