Corte costituzionale
Ordinanza n. 330/1993
Corte cost., ord. 21 luglio 1993, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 330/1993
- Data di deposito
- 21 luglio 1993
- Data di decisione
- 7 luglio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 54 del 8 marzo 1993
- art. 5, decreto-legge n. 54 del 8 marzo 1993
- art. 2, decreto-legge n. 54 del 8 marzo 1993
- art. 1, decreto-legge n. 54 del 8 marzo 1993
Parametri
- art. 130, Costituzione
- art. 27, legge n. 468 del 5 agosto 1978
- art. 113, Costituzione
- art. 44, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 126, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 3, comma 6, legge n. 158 del 14 giugno 1990
- art. 103, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 43, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 46, comma 1, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 116, Costituzione
- art. 77, Costituzione
Massime
Massima n. 19754
Manifesta inammissibilita' delle questioni per mancata conversione, nei termini, del decreto-legge contenente le norme denunziate. - Nello stesso senso, su altri casi di decreti-legge non convertiti, ord. nn. 292/1993, 229/1993, 116/1993, 51/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 100, secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto legge, sollevate, in riferimento agli artt. 77, 97, 113, 116 della Costituzione e 43, 44 e 46, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
c) degli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 100, 103, 113, 115, 119, 125 e 130 della Costituzione, 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 3, comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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