Corte costituzionale
Ordinanza n. 353/1990
Corte cost., ord. 20 luglio 1990, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 353/1990
- Data di deposito
- 20 luglio 1990
- Data di decisione
- 11 luglio 1990
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:353
Norme oggetto del giudizio
- art. 448, comma 2, codice di procedura penale
- art. 448, comma 1, codice di procedura penale
- art. 563, comma 2, codice di procedura penale
- art. 447, comma 1, codice di procedura penale
- art. 563, comma 3, codice di procedura penale
- art. 555, comma 1, lett.e, codice di procedura penale
- art. 444, comma 2, codice di procedura penale
- art. 444, comma 1, codice di procedura penale
- art. 563, comma 1, codice di procedura penale
- art. 445, codice di procedura penale
- art. 563, comma 4, codice di procedura penale
Parametri
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 112, Costituzione
Massime
Massima n. 15904
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Massima n. 15905
L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del P.M. non viola il principio di riserva di giurisdizione, perche' detta riserva non puo' riguardare il pubblico ministero in quanto sotto la vigenza dell'attuale codice a questi e' stato chiaramente attribuito solo il ruolo e la qualita' di parte; ne', peraltro, detto procedimento viola il principio del giudice naturale, poiche' se l'imputato e' abilitato ad avanzare la richiesta della pena in ogni fase del procedimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la sanzione richiesta nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine.
Massima n. 15906
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 313/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta inammissibilità, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 563, primo e terzo comma, 444, primo e secondo comma, 445, 447 primo comma, 448, primo e secondo comma, 555 primo comma, lett. e), e 563, secondo e quarto comma, codice procedura penale 1988, in riferimento agli artt. 101 comma 2°, e 27, comma tre, della Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verbania con ordinanza 29 gennaio 1990;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme predette sollevate dallo stesso giudice con la medesima ordinanza in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 24, 25, primo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 112 della Costituzione;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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