Art. 447 — Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.

Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.