Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1981
Corte cost., sent. 26 febbraio 1981, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1981
- Data di deposito
- 26 febbraio 1981
- Data di decisione
- 12 febbraio 1981
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 4, comma 1, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9310
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lett. a d.P.R. 29.9.1973 n.597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29.9.1973 n.600, nella parte in cui stabiliscono che soggetto passivo del tributo sia solo il marito, ed impongono conseguentemente a quest'ultimo l'obbligo di dichiarare come propri i redditi della moglie, trattandosi di norma gia` dichiarata illegittima con sentenza n.179 del 1976. - cfr. S. n. 179/1976
Massima n. 9311
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29.9.1973 n.602, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53, 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevede per l'IRPEF la responsabilita` solidale del coniuge,in caso di cumulo, per conseguente irrilevanza, attesa la sopravvenuta incostituzionalita` dell'istituto del cumulo per effetto della sentenza n.179 del 1976. - cfr. S.n.179/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con ordinanza n. 748 R.O. 1976 in riferimento agli artt. 3,4,24,27,29,31,35,37,53,76 e 77 Cost., degli artt. 4, primo comma, lettera a d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 1, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, già dichiarati illegittimi con sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976;
2) dichiara inammissibile per conseguente irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata con la medesima ordinanza di rimessione in riferimento agli stessi parametri costituzionali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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