Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/1975
Corte cost., ord. 10 ottobre 1975, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/1975
- Data di deposito
- 10 ottobre 1975
- Data di decisione
- 10 ottobre 1975
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Trimarchi
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 8068
La Corte Costituzionale puo' sollevare d'ufficio una questione di legittimita' non prospettata dal giudice a quo, sempre che ne risulti la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sospendendo il giudizio in corso. (Nella specie erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimita' costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiche' nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparita' di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimita' costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettivita' passiva di imposta. Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiche' nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parita' morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparita' si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unita' familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
solleva davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento agli artt. 3, 29 e 24 della Costituzione;
sospende i giudizi in corso e come sopra riuniti;
ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
ordina che gli atti dei giudizi in atto pendenti siano restituiti alla cancelleria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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