Art. 57 — Sanzioni accessorie

COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa: 1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno; 2) l'incompatibilità con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471.

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