Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1973

Corte cost., sent. 19 giugno 1973, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/1973
Data di deposito
19 giugno 1973
Data di decisione
12 giugno 1973
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1973:83

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 6708

E' inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonche' degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, da un comandante di porto in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale. L'attivita' conciliativa che il comandante di porto e' chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione non e' di natura giurisdizionale, ma amministrativa. Tale attivita' si esaurisce nel quadro delle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso e' chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione. Il comandante di porto e' organo speciale, e non gia' ordinario, di giurisdizione. Esso, pertanto, e' giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito della speciale competenza attribuitagli e, quindi, quando e' chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiche' e' questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal comandante del porto di Anzio, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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