Art. 585 — Dei giudici di primo grado

Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario; b) dai tribunali.

I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

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