Art. 589 — Competenza per materia e per valore
Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti: a) i danni dipendenti da urto di navi; b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.