Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1959

Corte cost., sent. 9 marzo 1959, n. 9

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
9/1959
Data di deposito
9 marzo 1959
Data di decisione
3 marzo 1959
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Tomaso Perassi
Presidente
AZZARITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1959:9

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, regolamento Camera
  • legge n. 1453 del 13 giugno 1953
  • legge n. 168 del 28 marzo 1956

Parametri

Massime

Massima n. 744

Nella competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi, attribuita alla Corte dall'art. 134 della Costituzione, rientra senza dubbio ed anzi in primo luogo, il potere di controllare l'osservanza delle norme costituzionali sul procedimento di formazione delle leggi stesse. Cfr.: 3/1957 E, 57/1957 D.

Massima n. 745

L'applicazione della procedura decentrata di approvazione da parte delle Commissioni delle Camere, per i disegni di legge previsti dall'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione, costituisce un vizio del procedimento di formazione della legge, che ha rilevanza costituzionale.

Massima n. 746

Le disposizioni che, in base al terzo comma dell'art. 72 della Costituzione, una Camera inserisce nel suo regolamento per stabilire in quali casi o forme un disegno di legge puo' essere approvato da una o piu' Commissioni in sede legislativa, non hanno valore di norme costituzionali. Non rientra percio' nella competenza della Corte costituzionale interpretare l'art. 40 del Regolamento della Camera dei deputati, che esclude la procedura decentrata per l'approvazione dei "progetti in materia tributaria": e' decisivo, al riguardo, l'apprezzamento della Camera stessa.

Massima n. 747

Il messaggio con cui il Presidente di una Camera trasmette un testo di legge al Presidente dell'altra Camera o al Capo dello Stato, e' una formalita' necessariamente inerente al vigente procedimento di formazione della legge, al quale partecipano organi costituzionali diversi. I suoi effetti non si esauriscono nell'interno della Camera, essendo destinatario un altro organo costituzionale, al quale si da' notizia di un fatto (l'approvazione del disegno di legge, inviato col messaggio, da parte della Camera), che ha un'essenziale rilevanza giuridica per il processo di formazione della legge. Esso non preclude l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, del potere di controllare se il processo formativo di una legge si e' compiuto in conformita' alle norme con le quali la costituzione direttamente regola tale procedimento.

Massima n. 748

In base alla norma contenuta nell'art. 70 della Costituzione, la legge risulta dalla concordanza delle volonta' delle due Camere su un identico testo. Il testo che e' determinante - per accertarne l'identita' con quello votato dall'altra Camera - e' quello fissato da ciascuna Camera secondo le norme della Costituzione che regolano il procedimento di approvazione di un disegno di legge, e cioe' quello sul quale la Camera ha manifestato la sua volonta' con la votazione finale richiesta dal primo comma dell'art. 72 della Costituzione, che integra l'art. 70 della stessa.

Massima n. 749

L'art. 72 della Costituzione, nell'attribuire alla Camera la facolta' di stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti alle commissioni permanenti, non consente a ciascuna Camera di disciplinare l'approvazione di un disegno di legge, deferito alle commissioni, in modo diverso da quello stabilito dal primo comma dell'art. 72, secondo il quale e' richiesta l'approvazione del disegno di legge articolo per articolo e con votazione finale.

Massima n. 750

Non puo' ritenersi contraria alla Costituzione, perche' risponde ad esigenze di funzionamento degli organi collegiali, la prassi seguita dalla Camera dei deputati, in virtu' della quale, se l'assemblea o una Commissione in sede legislativa, approvando un disegno di legge, ha autorizzato la Presidenza ad apportarvi modifiche in sede di coordinamento, il testo coordinato dalla Presidenza non viene ripresentato all'assemblea o alla Commissione competente per una nuova votazione finale. Nel concetto stesso di coordinamento e' implicito che questo non debba alterare la sostanza del testo che ha formato oggetto della votazione finale da parte dell'assemblea o della Commissione competente. L'indicata prassi non preclude l'esercizio da parte della Corte costituzionale, del potere di controllare la legittimita' costituzionale del procedimento di formazione della legge. Spetta percio' alla Corte di accertare, caso per caso, se la formulazione data al testo legislativo coordinato si e' mantenuta nei limiti, nei quali il coordinamento e' stato autorizzato, in modo che esso esprima la effettiva volonta' della Camera e sia idoneo a concorrere con l'identica volonta' dell'altra Camera a produrre la legge.

Massima n. 751

Vedi: Sent. 118/1957 B

Massima n. 752

L'art. 25 della Costituzione riguarda la materia penale. Una legge tributaria, anche retroattiva, non da luogo ad un'espropriazione di proprieta' privata, ma solo ad un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico: percio' non puo' essere in contrasto con la norma dell'art. 42 della Costituzione, che limita l'espropriazione della proprieta' privata. Una legge tributaria retroattiva non viola per se stessa il principio della capacita' contributiva dei cittadini, genericamente enunciato nell'art. 53 della Costituzione. Dagli artt. 23, 41, 76, 77, 89, 97, 100 e 136 della Costituzione non puo' desumersi alcun principio o precetto costituzionale, che precluda la possibilita' di leggi tributarie retroattive. Il fatto che a una legge tributaria sia stata attribuita efficacia retroattiva per sanare una precedente situazione illegittima, non puo' costituire un vizio di legittimita' costituzionale della stessa.

Massima n. 753

Il titolo dato a una legge non e' elemento sufficiente per valutare la portata delle norme contenute nella stessa. (Specie in cui si discuteva se la legge 28 marzo 1956, n. 168, intitolata "Provvidenze per la stampa", avesse attribuito all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta uno scopo nuovo rispetto a quelli fissati dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935, n. 1453, istitutiva dell'Ente).

Massima n. 754

L'apprezzamento sulla idoneita' di una legge organizzativa di un Ente pubblico ad assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione dell'Ente stesso, rientra nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore, nell'ambito delle norme della Costituzione. Cio' a prescindere dalla questione se ed in quale misura l'art. 97 della Costituzione sia applicabile anche all'organizzazione di Enti pubblici diversi dallo Stato.

Massima n. 755

Dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione non puo' essere dedotta l'illegittimita' costituzionale di una legge che non riguarda la disciplina di un'attivita' economica privata per coordinarla e indirizzarla a fini sociali, ma esclusivamente la disciplina del finanziamento di un Ente pubblico per l'espletamento dei fini istituzionalmente attribuitigli (nella specie, la legge 28 marzo 1956, n. 168, sui mezzi di finanziamento dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui tre procedimenti riuniti indicati in epigrafe:

respinge le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e dall'Avvocatura generale dello Stato;

dichiara non fondate le questioni, proposte con le ordinanze della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, del 28 gennaio 1957, e con l'ordinanza del Tribunale di Bergamo dell'8 gennaio 1958, sulla legittimità costituzionale della legge 28 marzo 1956, n. 168, in riferimento agli artt. 23, 25, 41, 42, 53, 76, 77, 81, 89, 97, 100, 136 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO BIAGIO

PETROCELLI - ALDO SANDULLI.

Testo integrale

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