Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2022
Corte cost., sent. 11 marzo 2022, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2022
- Data di deposito
- 11 marzo 2022
- Data di decisione
- 8 febbraio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 687, secondo periodo, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 688, secondo periodo, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 684, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 815, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
- art. 4, decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018
- legge n. 136 del 17 dicembre 2018
- art. 1, comma 529, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 1, comma 14, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 15, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 16, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 17, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 18, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 19, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 20, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 21, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 22, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
- art. 1, comma 23, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
Massime
Massima n. 44739
Quando una norma "impone" una scelta che non è ascrivibile in alcun modo alle possibili varianti di senso delle norme che regolano una determinata fattispecie, essa assume senz'altro il carattere di norma dalla natura innovativa. La retroattività di una norma deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrastare con altri valori e interessi costituzionalmente protetti. ( Precedente: S. 39/2021 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, gli stessi risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme», anche alle c.d. società private scorporate. L'estensione retroattiva prodotta dal citato comma 815, produce l'effetto di estendere "ora per allora" alle "scorporate" la qualificazione di agenti della riscossione e impone una scelta non ascrivibile alle possibili varianti di senso delle norme interpretate, così assumendo il carattere di norma dalla natura innovativa, la cui prevista retroattività non trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. L'equivoco utilizzo della terminologia tipica delle leggi di interpretazione autentica costituisce un primo indice di irragionevolezza, col quale ne concorrono altri, decisivi, derivanti dalla genesi del meccanismo "scalare inverso", introdotto per rispondere a particolari ed eccezionali esigenze riferibili agli agenti "pubblici" della riscossione e non alle società private "scorporate". La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, infine, si presenta irrimediabilmente contraddittoria rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore, nonché inidonea a radicare alcun affidamento tutelabile). ( Precedente: S. 39/2021 - mass. 43650; S . 51/2019 ).
Massima n. 44740
Costituisce onere del rimettente circoscrivere adeguatamente il thema decidendum del giudizio incidentale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42598). Quando i rimettenti non si limitano a una presentazione sequenziale della medesima questione ma chiedono alla Corte costituzionale due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, ciò impedisce di identificare il verso delle censure, con conseguente carattere ancipite delle questioni, il che ridonda nella loro inammissibilità. ( Precedenti: S. 152/20 - mass. 42563; S. 95/20 - mass. 42969 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. - dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate", l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l'inapplicabilità delle procedure di invio delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo e, fatti salvi i casi di dolo, l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Il rimettente non ha adeguatamente circoscritto il thema decidendum del giudizio né ha chiarito se l'oggetto delle censure sia, per effetto dall'art. 1, comma 815, l'art. 4 nella sua interezza, ovverosia lo stralcio automatico in sé considerato o nella parte in cui è applicabile anche alle società scorporate).
Massima n. 44741
Nel nuovo contesto della riforma del sistema della riscossione pubblica, inaugurata nel segno di una maggiore efficienza - anche a seguito del monito contenuto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021 -, dall'art. 1, commi da 14 a 23, della legge n. 234 del 2021, dovranno essere evitati interventi di "rottamazione" o "stralcio" contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione. ( Precedente: S. 288/19 - mass. 41902) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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