Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2019
Corte cost., sent. 10 luglio 2019, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2019
- Data di deposito
- 10 luglio 2019
- Data di decisione
- 16 aprile 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 7, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 8, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 9, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 10, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 11, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 12, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 13, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 14, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 15, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 16, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 17, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 18, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 19, decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016
- art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 124 del 7 agosto 2015
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 4, Costituzione
Massime
Massima n. 40707
Lo ius superveniens recato dal sopravvenuto d.lgs. n. 228 del 2017 non esige la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate dai TAR Abruzzo, Veneto e Molise. Nei giudizi a quibus, infatti, si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare, alla luce del principio tempus regit actum , con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Inoltre, il richiamato ius superveniens non altera la disciplina censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale, con la conseguenza che rimangono attuali le valutazioni compiute dai rimettenti. ( Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019, sulla rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi impugnatori ).
Massima n. 40708
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, non sono accolte le eccezioni di inammissibilità proposte per asserita acquiescenza ai provvedimenti impugnati e carenza di interesse concreto dei ricorrenti nei giudizi a quibus. Nella specie non sono, infatti, ravvisabili atti o comportamenti dei ricorrenti che denotino in modo univoco acquiescenza, ne è implausibile la motivazione dei rimettenti sui rischi cui gli stessi ricorrenti potevano esporsi se, per evitare il lamentato pregiudizio, si fossero avvalsi delle facoltà legislativamente previste e da essi non sfruttate.
Massima n. 40709
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per inadeguata motivazione delle censure sollevate - proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016. Contrariamente a quanto eccepito, i rimettenti offrono idonea argomentazione a sostegno dell'asserita violazione dei parametri evocati, soffermandosi criticamente sulla discrezionalità esercitata sia dal legislatore delegante, che avrebbe riconosciuto eccessivi margini di manovra a quello delegato, sia da quest'ultimo, che ne avrebbe abusato.
Massima n. 40710
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per asserita motivazione ancipite - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016. Contrariamente a quanto eccepito, le questioni sulla genericità della delega e quelle sulla violazione di essa in sede attuativa sono proposte in via subordinata e, quindi, non in relazione contraddittoria. ( Precedente citato: sentenza n. 175 del 2018 ).
Massima n. 40711
A rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale possa produrre per le parti in causa. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita mancata illustrazione, da parte del rimettente, degli effetti dell'eventuale accoglimento delle questioni di costituzionalità dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016). ( Precedente citato: sentenza n. 20 del 2016 ).
Massima n. 40712
Il giudice a quo non incontra limitazioni sotto il profilo della legittimazione a sollevare questioni relative al riparto delle competenze di natura legislativa. (Nella specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, volte a far valere in via incidentale vizi afferenti alle attribuzioni di competenza delle Regioni). ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2018 e n. 280 del 2016 ).
Massima n. 40713
Secondo un ordine di evidente pregiudizialità logico-giuridica, la censura di violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., proposta per asserita genericità dei criteri della delega legislativa prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a ), della legge n. 124 del 2015, va esaminata preliminarmente rispetto alle censure riguardanti il contenuto della disciplina delegata, in specie recata dagli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016. ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 2017 ).
Massima n. 40714
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a ), della legge n. 124 del 2015, censurato dai TAR Abruzzo, Molise e Veneto - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - in quanto avrebbe conferito una delega "in bianco", non perimetrando la discrezionalità del Governo in ordine all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo forestale dello Stato e non individuando la forza di polizia in cui farlo confluire. La legge di delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a una riorganizzazione assai complessa, che incide in profondità sulle strutture e sul personale di tutte le forze di polizia. In tale contesto, la delega, contemplando espressamente l'eventualità dell'assorbimento del Corpo forestale "in altra Forza di polizia", consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro normativo di riferimento. La volontà del legislatore delegante di consentire la soluzione del passaggio all'Arma dei carabinieri, si ricava, peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori. In presenza di una delega di riassetto così incisiva - e dunque non di mero riordino - non può essere precluso al legislatore delegante di attribuire a quello delegato una scelta tra più opzioni possibili, lasciando aperta, nell'ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni oggetto di trasferimento, una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l'art. 76 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 229 del 2018 e n. 51 del 2017 ).
Massima n. 40715
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett a ), della legge n. 124 del 2015, censurato dai TAR Abruzzo e Molise - in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 81 Cost. - in quanto, disponendo l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, lederebbe la salvaguardia dell'ambiente in termini di funzionalità e pregiudicherebbe la consolidata professionalità del personale del Corpo, mostrando un ingiustificato favor per le esigenze erariali. I principi sottesi alla funzione di tutela ambientale non consistono nella mera conservazione dell'apparato operativo, ma nella ricerca della migliore utilizzazione delle risorse in una prospettiva di continuità. Quanto alle garanzie per il personale forestale, la delega prescrive la corrispondenza tra funzioni unitariamente attribuite e transito del corrispondente personale in via prevalente in un'unica forza di polizia, così salvaguardandone professionalità, specialità e trattamento economico e giuridico. Infine, nel presupposto che la salvaguardia dell'ambiente è strettamente collegata al corretto impiego delle risorse disponibili, la norma tende non a un mero risparmio di spesa, ma a un livello superiore di efficienza (mediante l'eliminazione di sovrapposizioni di competenze e conseguenti economie di scala), coerente con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2014 e n. 123 del 1968 ).
Massima n. 40716
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, censurato dal TAR Molise - in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost. - nella parte in cui delega il Governo a provvedere alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con decreto legislativo adottato previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata, nonostante la materia agricoltura e foreste ricada nella competenza legislativa regionale residuale. Contrariamente alla tesi del rimettente, la riforma non incide su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, bensì su ambiti materiali di esclusiva competenza statale, senza innovare le funzioni amministrative che il Corpo forestale esercita in ambito regionale. La disciplina delle forze di polizia è infatti riconducibile, dal punto di vista organizzativo e del personale, alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. g , Cost.), e, sotto il profilo funzionale, alle materie "ordine pubblico e sicurezza" e "ordinamento penale" (art. 117, secondo comma, lett. h, ed l, Cost.); né rileva il richiamo alle funzioni regionali esercitate avvalendosi del Corpo forestale, poiché la materia forestale di competenza regionale è limitata alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). La possibilità (peraltro contemplata espressamente dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016) di accordi di collaborazione e coordinamento con le Regioni nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g) ed h), Cost. esclude il pericolo che, a fronte dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, le singole Regioni siano indotte a dotarsi di autonomi corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri bilanci. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 278 del 2010; sentenze n. 81 del 2017, n. 89 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2011, n. 274 del 2010, n. 226 del 2010, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010 e n. 327 del 2006; sentenza n. 105 del 2008 ).
Massima n. 40717
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, censurato dai TAR Abruzzo, Molise e Veneto - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - assumendo che i principi e i criteri direttivi enunciati nella delega avrebbero vincolato il Governo, in caso di soppressione del Corpo forestale, a farne confluire il personale nella Polizia di Stato, in quanto forza di polizia a ordinamento civile, anziché nell'Arma dei carabinieri, caratterizzata dall'ordinamento militare. La possibilità dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri appare scelta non sproporzionata e conforme alla delega, come testimoniato dai lavori parlamentari, dalla stessa formulazione della disposizione impugnata (in cui si correda l'ipotesi dell'eventuale assorbimento con la possibilità di "conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale"), da elementi fattuali (coincidenza di diffusione capillare sul territorio nazionale e affinità di funzioni nel campo della tutela ambientale e agroalimentare) e infine dalla garanzia di alternative residuali di transito, graduate secondo le possibilità concretamente esistenti (altre forze di polizia o altra amministrazione statale). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega. ( Precedente citato: sentenze n. 198 del 2018 e n. 250 del 2016 ).
Massima n. 40718
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 7 a 19 e degli artt. da 7 a 14 e 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, censurati - rispettivamente, dai TAR Abruzzo e Molise in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost. e dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. - in quanto, prevedendo un meccanismo di assunzione "non pienamente volontario" dello status di militare, lederebbero la libertà di "autodeterminazione" in ambito lavorativo e i diritti del personale del Corpo forestale in maniera sproporzionata rispetto allo scopo dell'efficienza del servizio da rendere. Premesso che non può essere configurato un diritto fondamentale incomprimibile al mantenimento del posto di lavoro, la riforma in esame non prevede licenziamenti, bensì lascia al personale che scelga di non transitare nell'Arma dei carabinieri e che non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la facoltà di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale. Solo in via residuale - e assolutamente fisiologica - è previsto il collocamento "in disponibilità" del personale che non abbia optato per la riassegnazione all'amministrazione individuata (con diritto a un'indennità, pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, per la durata massima di ventiquattro mesi). L'assenza di un meccanismo coercitivo al passaggio dallo status civile a quello militare (quest'ultimo implicante l'assunzione di obblighi e doveri e la limitazione di alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini) e l'esigenza di assicurare un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, già svolti dal Corpo forestale e ora assegnati all'Arma dei carabinieri, costituiscono elementi decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi antagonisti (maggiore efficienza della tutela ambientale, adeguata salvaguardia delle posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e migliore utilizzazione delle risorse economiche disponibili) che il legislatore delegato si è trovato a esprimere nell'ambito della concreta attuazione della riforma. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 202 del 2016, n. 388 del 2004, n. 194 del 1976 e n. 45 del 1965; sentenza n. 120 del 2018, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 cod. ordinamento militare, che non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale ). Dal riconoscimento della rilevanza costituzionale del lavoro non può derivare - quando siano in gioco altri interessi e altre esigenze sociali - l'assoluta prevalenza della stabilità del posto. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 202 del 2016, n. 388 del 2004, n. 194 del 1976 e n. 45 del 1965 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 76, 77, primo comma, e 81 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal TAR Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost., dal TAR Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., dal TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, e dal TAR Molise con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 7 a 14 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 76 e 77, primo comma, Cost., dal TAR Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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