Corte costituzionale
Sentenza n. 164/2017
Corte cost., sent. 12 luglio 2017, n. 164
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 164/2017
- Data di deposito
- 12 luglio 2017
- Data di decisione
- 3 aprile 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:164
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 2, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 2, comma 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 2, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 6, comma 1, legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 3, legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 7, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 4, legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 8, comma 3, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 5, legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 9, comma 1, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 2, comma 3, bis, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 3, comma 2, legge n. 18 del 27 febbraio 2015
- art. 2, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 4, legge n. 117 del 13 aprile 1988
- art. 5, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 28, Costituzione
- art. 107, comma 3, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 41566
Nessun dubbio può sussistere - secondo l'ordinaria regola posta dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme che abbiano disposto la soppressione di uffici giudiziari, dalle quali direttamente e immediatamente dipende la potestà di ius dicere dei giudici rimettenti. Ben può infatti ogni giudice, in limine litis, investire la Corte costituzionale della verifica di conformità a Costituzione delle disposizioni legislative che affermino, ovvero escludano, la sua legittimazione a trattare un determinato procedimento, rientrando detta facoltà nel suo potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. ( Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2013 e n. 71 del 1975, ordinanza n. 258 del 2016 ).
Massima n. 41567
La rilevanza di questioni di legittimità costituzionale concernenti la responsabilità civile dei magistrati sollevate nel corso di giudizi aventi altro oggetto è stata affermata dalla sentenza n. 18 del 1989 non già in assoluto, ma in rapporto allo specifico ambito degli incidenti allora scrutinati, nei quali venivano in considerazione aspetti - concernenti lo status di giudice, la sua composizione, nonché, in generale, le garanzie e i doveri che riguardano il suo operare - ontologicamente rilevanti nell'ambito dei procedimenti a quibus, con la conseguenza che le sollevate questioni di costituzionalità della legge n. 117 del 1988 erano rilevanti, in quanto direttamente collegate con profili attinenti alla struttura dell'organo giudicante e ad ipotizzate distinzioni funzionali interne ad esso, vale a dire alla sua stessa composizione. ( Precedenti citati: sentenza n. 18 del 1989 e ordinanza n. 243 del 1989 ). La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale richiede la necessaria relazione di "dipendenza funzionale" tra giudizio a quo e tema agitato attraverso la questione sollevata: relazione che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve assumere i connotati della pregiudizialità, la quale comporta l'impossibilità di definire il procedimento pregiudicato in assenza della delibazione della quaestio pregiudicante. Tuttavia, attesa la peculiarità del ruolo del giudice, non si può escludere a priori che norme, pur non immediatamente applicabili nel processo, vadano ad incidere in maniera evidente ed attuale sulle garanzie costituzionali della funzione giurisdizionale, così condizionando l'esercizio della relativa attività. Ciò tuttavia presuppone che tale incidenza - per qualità, intensità, univocità ed evidenza della sua direzione, immediatezza ed estensione dei suoi effetti - sia tale da determinare una effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere, a prescindere da qualsiasi profilo che possa riguardare un eventuale "perturbamento psicologico" del singolo giudice. Ai fini della rilevanza occorrerà ulteriormente verificare se la norma asseritamente interferente sullo status di magistrato ne comprometta o possa comprometterne l'indipendenza e la terzietà in relazione alla concreta regiudicanda posta al suo esame ed alla specifica e conseguente decisione che è chiamato ad adottare nel giudizio a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 1978 e n. 147 del 1974, secondo cui il nesso di pregiudizialità, richiesto per rendere rilevante la questione, non è integrato da un mero turbamento della serenità di giudizio del giudice; ordinanze n. 421 del 2008, n. 180 del 2006 e n. 326 del 1987, sull'irrilevanza della previsione di compensi dei giudici di pace e dei componenti delle commissioni tributarie collegati ad ogni singolo processo definito ).
Massima n. 41568
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge n. 18 del 2015, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015; degli artt. "4 e/o 7", 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015; degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015; e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 18 del 2015, censurati dai Tribunali di Verona, di Treviso, di Catania e di Enna - in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24, 25, 25, primo comma, 28, 81, terzo comma, 101, 101, secondo comma, "101 e seguenti", "101-113", 104, 104, primo comma, 107, terzo comma, 111, 111, secondo comma, 113 e 134 Cost. - nelle parti in cui, modificando la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, includono tra le ipotesi di colpa grave il "travisamento del fatto o delle prove" e la "violazione manifesta" della legge nell'interpretazione di norme di diritto e nella valutazione del fatto e delle prove, introducono la "colpa grave" del magistrato che non si conformi a pronunce interpretative di rigetto rese dalla Corte costituzionale in un diverso procedimento, consentono di agire per il risarcimento quando il grado di giudizio in cui si è verificato il fatto dannoso non si sia concluso nel termine di tre anni, rendono obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa statuale, aboliscono la fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") dell'azione risarcitoria, comportano l'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, consentono - in esecuzione della rivalsa - la trattenuta sullo stipendio fino a un terzo, anziché fino a un quinto. A differenza degli incidenti scrutinati dalla sentenza n. 18 del 1989, le odierne questioni delineano la semplice e sola "potenzialità" dell'evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato) connessa ai provvedimenti che i rimettenti sono chiamati ad adottare in giudizi aventi altro oggetto, risultando perciò prive della necessaria relazione di "dipendenza funzionale" con il giudizio a quo. Esse, inoltre, sono state delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato.
Massima n. 41569
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 18 del 2015, che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro" di ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Anche qualora nel giudizio a quo una ragione di inammissibilità della domanda fosse immediatamente riscontrabile da parte del tribunale rimettente, cui il giudice istruttore erroneamente ha rimesso la causa, le questioni comunque inciderebbero sulle modalità procedurali della relativa verifica, che l'abrogato art. 5 regolava con disciplina ad hoc, allo stato non più applicabile, e che il collegio rimettente mira per l'appunto a ripristinare, tramite la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma meramente abrogatrice.
Massima n. 41570
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento agli artt. 101, 104 e 111 Cost. - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La legge n. 18 del 2015 ha operato un nuovo bilanciamento tra il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da provvedimento giudiziario al ristoro del pregiudizio patito e l'esigenza di salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, fondamentalmente introducendo una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei confronti del danneggiato e la responsabilità civile del singolo magistrato e ampliando il perimetro della prima a prescindere dai confini, più ristretti, della seconda. La scelta legislativa di abolire il c.d. "filtro di ammissibilità" si colloca nella cornice di tale rinnovato bilanciamento e risulta funzionale al nuovo impianto normativo, specie se riguardata alla luce dei principi (di "giustiziabilità", "effettività" ed "equivalenza" della pretesa risarcitoria del danneggiato) affermati dalla Corte UE. Non è costituzionalmente necessario, infatti, che, per bilanciare i contrapposti interessi, sia prevista una delibazione preliminare dell'ammissibilità della domanda contro lo Stato, quale strumento indefettibile di protezione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Tale esigenza può essere soddisfatta dal legislatore - come è accaduto con la legge n. 18 del 2015 - per un verso, mediante il mantenimento del divieto dell'azione diretta contro il magistrato e con la netta separazione dei due ambiti di responsabilità, dello Stato e del giudice; per altro verso, con la previsione di presupposti autonomi e più restrittivi per la responsabilità del singolo magistrato, attivabile, in via di rivalsa, solo se e dopo che lo Stato sia rimasto soccombente nel giudizio di danno; per altro verso ancora, tramite il mantenimento di un limite della misura della rivalsa. Esclusa l'indispensabilità del "filtro", deve anche escludersi la prospettata violazione dei principi di indipendenza e autonomia della magistratura e di terzietà e imparzialità del giudice. ( Precedenti citati: sentenze n. 468 del 1990, n. 18 del 1989, n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968 ).
Massima n. 41571
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 3 Cost. La disposizione censurata - che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie - non è intrinsecamente irragionevole né viola il principio di eguaglianza in raffronto alle pronunce semplificate di inammissibilità introdotte dal legislatore nel regime delle impugnazioni ordinarie, atteso che l'abrogato filtro di ammissibilità riguardava invece i giudizi di primo grado, la cui disciplina generale non contempla analoghi meccanismi; e ciò a prescindere dalla diversità di scopi degli istituti e dalla discrezionalità di cui gode il legislatore nelle scelte in materia processuale, il cui limite della manifesta irragionevolezza non risulta comunque travalicato, né in senso assoluto, né per comparazione.
Massima n. 41572
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 25 Cost. La disposizione censurata - che, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie - non viola il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacché, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale pendenza della causa di danno contro lo Stato non costituisce motivo di astensione o ricusazione del giudice autore del provvedimento, neppure se questi intervenga nel giudizio risarcitorio pendente, non essendovi un rapporto diretto tra la parte e il magistrato, che valga a qualificare il secondo come debitore - anche solo potenziale - della prima.
Massima n. 41573
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, censurato dal Tribunale di Genova - in riferimento all'art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione della ragionevole durata del giudizio - in quanto, abrogando l'art. 5 della legge n. 117 del 1988, ha eliminato il c.d. "filtro di ammissibilità" della domanda risarcitoria nei confronti dello Stato per il ristoro dei danni conseguenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Il dubbio di incostituzionalità è motivato dall'assunto che, abolito il filtro preliminare, i tempi per pervenire ad una pronuncia sull'ammissibilità sono quelli, di "lunghezza eccessiva ed irragionevole", del processo ordinario, ma lo stesso dubbio dovrebbe allora inerire a tutti i giudizi civili ordinari se non preceduti da meccanismi di preliminare delibazione della domanda simili a quello abrogato, ciò che rende di evidente precarietà logica la premessa argomentativa del rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), e dell'art. 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, 81, terzo comma, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. «4 e/o 7», 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, «101 e seguenti», 104 e 113 Cost., dal Tribunale ordinario di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 101, 111 e «101-113» Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, 107, terzo comma, e 134 Cost., dal Tribunale ordinario di Enna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 111 Cost., dal Tribunale ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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