Corte costituzionale

Sentenza n. 186/2015

Corte cost., sent. 23 luglio 2015, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/2015
Data di deposito
23 luglio 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:186

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2014
  • legge n. 81 del 30 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38530

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, da un lato, per violazione dell'art. 77 Cost. e, dall'altro, per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 CEDU e dell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritto dell'uomo - dell'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, come modificato in sede di conversione dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, nella parte in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona, senza tener conto delle condizioni di cui all'art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen. e che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale. Non è violato l'art. 77 Cost., in quanto gli emendamenti censurati si limitano ad integrare l'originaria disposizione, con un contenuto omogeneo. Essi risultano necessari ed urgenti, per quanto tali presupposti riguardino la legittimità del decreto-legge e non delle disposizioni inserite in sede di conversione. In relazione agli altri parametri costituzionali evocati, le censure sono infondate per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente. Infatti, le norme oggetto del giudizio - lungi dal modificare, relativamente ai non imputabili e ai semimputabili, la nozione di pericolosità sociale, che costituisce il presupposto soggettivo dell'applicazione delle misure di sicurezza - si riferiscono esclusivamente alla pericolosità sociale che legittima il ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura. Esse, nell'ambito della normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, incidono - in linea con la giurisprudenza costituzionale - sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e perseguono lo scopo di riservare quelle estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui ciò sia necessario a causa delle condizioni mentali della persona in questione. Per l'affermazione che necessità e urgenza sono requisiti che riguardano le disposizioni del decreto-legge e non i relativi emendamenti apportati in sede di conversione, v. la citata sentenza n. 22/2012. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice, nei casi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale, v. la citata sentenza n. 253/2003. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 206 cod. pen., nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva prevista dalla legge per il raggiungimento dello stesso obiettivo, v. la citata sentenza n. 367/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, «nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosità sociale "è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale" e che "non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali"», sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, dal Tribunale di sorveglianza di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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