Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2013

Corte cost., ord. 7 novembre 2013, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2013
Data di deposito
7 novembre 2013
Data di decisione
4 novembre 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012
  • art. 9, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012
  • art. 91, ultimo comma, codice di procedura civile
  • art. 13, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 212 del 22 dicembre 2011
  • legge n. 10 del 17 febbraio 2012
  • art. 9, comma 4, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 9, comma 5, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37428

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), recante la disciplina transitoria in materia liquidazione di spese processuali da parte del giudice, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. Si tratta, infatti, di questioni testualmente uguali a quelle sollevate dal medesimo giudice a quo con altre numerose ordinanze, già dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni uguali a quelle esaminate dall'ordinanza di cui alla massima sollevate dallo stesso remittente: ordinanze n. 115 e n. 213 del 2013.

Massima n. 37429

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), recante la disciplina transitoria in materia liquidazione di spese processuali da parte del giudice, nonché del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 117, 25, secondo comma, Cost., in relazione all'articolo 1 delle disposizioni preliminari al codice civile. Infatti - a prescindere dalla inadeguatezza della motivazione (sostanzialmente per relationem ) sulla non manifesta infondatezza - la questione è comunque manifestamente inammissibile per carenza di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, non solo non delibata ma neppure affermata, in assenza, per di più, di alcuna descrizione dei fatti di causa.

Massima n. 37430

È manifestamente inammissibile, perché priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91, ultimo comma, cod. proc. civ. - aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b ), del d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 - e 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), recante la disciplina della liquidazione delle spese processuali da parte del giudice, nonché del d.m. 20 luglio 2012 n. 140, impugnati in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. , in quanto - posto che "nelle cause di valore non eccedente € 516,46, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda" - il combinato disposto di dette norme mortificherebbe il lavoro dell'avvocato, imponendo una liquidazione per spese e compensi irrisoria, se non addirittura pari a zero. Il giudice a quo si è limitato a far riferimento ad una ipotesi astratta, evocata - espressamente - «a mo' di esempio», ma, con riferimento al caso concreto, non ha spiegato quale sarebbe l'importo massimo liquidabile sulla base della denunciata normativa, quale l'importo ritenuto, invece, adeguato e quali siano le ragioni per le quali sarebbe più equo un tale diverso importo.

Massima n. 37431

È manifestamente infondata - per erroneità della premessa interpretativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 5 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, sollevata in riferimento all'art. 3, 24, 36 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 5 trattato UE e all'art. 296 Trattato sul Funzionamento dell'UE e all'art. 6 Trattato UE e per esso ai principi dello Stato di diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza, in quanto dispongono «l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe professionali anche ai giudizi in corso. La questione è ammissibile anche con riferimento alla impugnativa del suddetto decreto ministeriale, poichè si tratta di norma secondaria strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria censurata. Tuttavia, è inesatto il presupposto da cui muovono i rimettenti, rappresentato dall'assunto secondo cui, al compimento di ogni singolo atto del professionista, sorgerebbe ipso facto il suo diritto al compenso in relazione alle tariffe a quel tempo vigenti. Invero, - come confermato anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale - quel compenso costituisce un corrispettivo unitario, «che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita». Quanto, poi, alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., va sottolineato come non sia sostenibile che una generale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell'accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali. Infine, i rimettenti, nell'adombrare la violazione dell'art. 3 Cost., rappresentano una ipotesi astratta che comunque si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui detta violazione manifestamente non sussiste. - Sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme secondarie, solo si tratta si norme strettamente collegate alla disciplina dettata dalle norme primarie contestualmente censurate: sentenza n. 10 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le otto ordinanze in epigrafe indicate;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 e del decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 117, 25, secondo comma, Cost., in relazione all'articolo 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, dal Giudice di pace di Sciacca, con l'ordinanza in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, ultimo comma, del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, e dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. n. 140 del 2012, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., dal Giudice di pace di Torre del Greco, con l'ordinanza in epigrafe;

4) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 5 del d.l. n. 1 del 2012 e del d.m. n. 140 del 2012, sollevata, in riferimento «all'art. 3, 24 e 117 Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu, all'art. 5 trattato Ue e all'art. 296 Trattato sul Funzionamento dell'Ue e all'art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza», dal Tribunale ordinario di Cremona e, in riferimento anche all'art. 36 Cost., dal Giudice di pace di Torre del Greco, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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