Corte costituzionale

Ordinanza n. 175/2010

Corte cost., ord. 13 maggio 2010, n. 175

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
175/2010
Data di deposito
13 maggio 2010
Data di decisione
10 maggio 2010
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:175

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
  • art. 29, comma 1, 1 ter, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
  • art. 34, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
  • art. 58, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
  • art. 61, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
  • art. 61, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
  • art. 77, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34657

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all'inciso «1 ter », 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009, promossa dal Commissario per lo Stato per la Regione Siciliana, per violazione degli artt. artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, secondo comma, lettera e ), 119, secondo e quinto comma, e 120 della Costituzione, degli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Infatti, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché viene definitivamente preclusa la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia. Il giudizio di legittimità costituzionale risulta, pertanto, privato dell'oggetto. Nello stesso senso vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 74 del 2010, n. 304 del 2008; n. 229 del 2007; n. 410, n. 204 e n. 147 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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