Corte costituzionale
Ordinanza n. 175/2010
Corte cost., ord. 13 maggio 2010, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 175/2010
- Data di deposito
- 13 maggio 2010
- Data di decisione
- 10 maggio 2010
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
- art. 29, comma 1, 1 ter, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
- art. 34, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
- art. 58, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
- art. 61, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
- art. 61, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
- art. 77, delibera legislativa Regione Siciliana n. 250 del 30 aprile 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 81, comma 3, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 100, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 15, comma 2, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 34657
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all'inciso «1 ter », 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009, promossa dal Commissario per lo Stato per la Regione Siciliana, per violazione degli artt. artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, secondo comma, lettera e ), 119, secondo e quinto comma, e 120 della Costituzione, degli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Infatti, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché viene definitivamente preclusa la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia. Il giudizio di legittimità costituzionale risulta, pertanto, privato dell'oggetto. Nello stesso senso vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 74 del 2010, n. 304 del 2008; n. 229 del 2007; n. 410, n. 204 e n. 147 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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