Corte costituzionale
Sentenza n. 214/2009
Corte cost., sent. 14 luglio 2009, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/2009
- Data di deposito
- 14 luglio 2009
- Data di decisione
- 8 luglio 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:214
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 11, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 2, comma 1, bis, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 21, comma 1, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- legge n. 422 del 29 dicembre 2000
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 33576
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, censurati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consentono di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo e abrogano la previgente disciplina, che consentiva l'apposizione del detto termine solo per sostituire lavoratori assenti e con indicazione nel contratto del nome del lavoratore sostituito. In realtà, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368/2001 stabilisce che l'apposizione del termine è senza effetto se non risulta da atto scritto in cui si evidenzino le motivazioni: pertanto, laddove l'assunzione a tempo determinato avvenga per ragioni di carattere sostitutivo, debbono risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa. Dato che le norme impugnate non hanno innovato, sotto questo profilo, rispetto alla disciplina previgente contenuta nella legge 18 aprile 1962, n. 230, non c'è violazione dell'art. 77 Cost. né dell'art. 76 Cost., perché non è stata determinata una diminuzione nella tutela già garantita ai lavoratori dal precedente regime, e neppure dell'art. 117, primo comma, Cost., perché non c'è contrasto con l'accordo-quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo la quale l'applicazione dell'accordo non avrebbe potuto costituire motivo per ridurre il livello di tutela già goduto dai lavoratori.
Massima n. 33577
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- bis , del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 Cost., nella parte in cui consente di apporre un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato se l'assunzione è effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, entro limiti quantitativi e temporali stabiliti. Non appare manifestamente irragionevole la valutazione preventiva fatta dal legislatore in merito alle esigenze delle suddette imprese di disporre di una quota di organico flessibile, senza dover indicare, volta per volta, le ragioni giustificatrici delle assunzioni a termine, posto che la garanzia di flessibilità è direttamente funzionale all'onere gravante su di esse di assicurare lo svolgimento dei servizi postali e l'esercizio della rete postale pubblica, che sono attività di preminente interesse generale secondo il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 che ha dato attuazione alla direttiva 1997/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari. Non c'è lesione neppure degli artt. 101, 102 e 104 Cost., visto che il giudice può esercitare il proprio potere giurisdizionale al fine di verificare la ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per tale, specifica ipotesi di contratto di lavoro.
Massima n. 33578
Per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. -Sul punto v., citata, da ultimo, sentenza n. 47/2008.
Massima n. 33579
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata. In effetti, i rimettenti non hanno adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi a quibus .
Massima n. 33580
Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata. Infatti, i giudizi a quibus sono stati promossi dopo l'entrata in vigore della norma impugnata, che, invece, si applica solamente alle controversie già in corso.
Massima n. 33581
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che i rimettenti avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Infatti, nei giudizi a quibus, o l'eccezione di estinzione per mutuo consenso non è stata sollevata, o il rimettente ha dato atto della sua infondatezza oppure non c'erano gli estremi temporali tra la scadenza del termine del contratto e la proposizione del ricorso giudiziale per affermare che si fosse formato detto mutuo consenso.
Massima n. 33582
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui stabilisce che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro debba corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi in corso all'entrata in vigore della norma impugnata, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che alla fattispecie dedotta in giudizio non si applicherebbe la norma impugnata, posto che, viceversa, la fattispecie rientra pacificamente nell'ambito di operatività della stessa.
Massima n. 33583
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'art.4- bis , nello stabilire che, in caso di violazione delle norme in materia di apposizione e proroga del termine del contratto di lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore un indennizzo, ma solo per i giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore, determina una irragionevole discriminazione fra situazioni di fatto identiche: infatti, per effetto di tale disposizione, contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata e per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi, risultano destinatari di discipline diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio all'entrata in vigore della novella. Tale discriminazione non è neppure collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un regime normativo ad un altro, poiché la nuova disciplina ha solo mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, dalle Corti di appello di Torino, Bari, Caltanissetta, Venezia e L'Aquila e dai Tribunali di Milano e Teramo con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 413 del 2008 e dal Tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n. 217 del 2008.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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