Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/2009

Corte cost., ord. 20 novembre 2009, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
302/2009
Data di deposito
20 novembre 2009
Data di decisione
16 novembre 2009
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:302

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, bis, decreto-legge n. 263 del 9 ottobre 2006
  • legge n. 290 del 6 dicembre 2006

Parametri

Massime

Massima n. 34108

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1- bis , del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione. Invero, non essendo delimitato con chiarezza l'oggetto della questione, risulta carente e contraddittoria la descrizione della fattispecie propria del giudizio a quo . Sussiste, infatti, contraddizione tra il thema decidendum individuato inizialmente dall'ordinanza di rimessione nella declaratoria di illegittimità dell'arco temporale stabilito dal piano di recupero dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti il cui prelievo mensile era stato sospeso in conseguenza della calamità "Emergenza Etna 2000" e, quello successivo, relativo, invece, al diritto degli stessi dipendenti all'applicazione del beneficio della sospensione dei contributi, con conseguente restituzione delle somme trattenute sugli stipendi del 2002, con conseguente impossibilità per la Corte di vagliare l'effettiva rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per mancanza o contraddittoria descrizione della fattispecie di causa, v., citata, ex plurimis , ordinanza n. 100/2009.

Massima n. 34109

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis , del decreto legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, laddove esclude dal beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali i dipendenti dei datori di lavoro pubblici. Come la Corte ha già precisato con la sentenza n. 325 del 2008, corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, in quanto questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall'evento sismico. Né l'ordinanza di rimessione prospetta nuovi motivi di censura, diversi da quelli già scrutinati o tali da indurre la Corte a rivedere le conclusioni già espresse sulla questione definita con la suddetta sentenza (al riguardo, non possono ritenersi motivi nuovi o diversi, i richiami alla tutela del lavoro, di cui agli artt. 4, 35 e 36 Cost., la cui adeguatezza va valutata nel complesso delle disciplina e non in relazione ad uno specifico beneficio, temporalmente ridotto e contrassegnato, sin dall'origine, dall'obbligo della sua restituzione). Apodittico, poi, appare il richiamo all'art. 32 della Costituzione. Né, infine, è ravvisabile, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su di un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo. In senso analogo, v., citata, sentenza n. 325/2008. Nel senso dell'insussistente compromissione, da parte della norma censurata, della funzione giurisdizionale, v., citate, sentenza n. 94/2009, ordinanze n. 32/2008 e n. 352/2006. Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citate, ex multis , ordinanze n. 42/2009, n. 343/2008 e n. 444/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania – Misure per la raccolta differenziata), comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 32, 35, 36, 77, comma secondo, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 346 del 2008;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge n. 263 del 2006, sollevata, in riferimento artt. 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza r.o. n. 54 del 2009.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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