Corte costituzionale

Sentenza n. 365/2007

Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 365

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
365/2007
Data di deposito
7 novembre 2007
Data di decisione
24 ottobre 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:365

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 23 maggio 2006
  • art. 2, comma 2, lettera a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 23 maggio 2006
  • art. 2, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 23 maggio 2006
  • legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 23 maggio 2006

Parametri

Massime

Massima n. 31760

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), sono inammissibili le censure prospettate nel ricorso dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine alla lamentata violazione degli articoli 3, 16, 101, 117, comma primo e comma secondo, lettere a ), d ), h ), e l ), 120, 132, 133 e 138 della Costituzione e degli articoli 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, in quanto, mentre la delibera governativa di impugnazione della legge regionale conteneva la puntuale indicazione del motivo dell'impugnativa e la individuazione di adeguati parametri costituzionali e statutari ritenuti violati, la indicazione della grande pluralità di ulteriori parametri a cui si riferisce la memoria dell'Avvocatura è nella sostanza in conferente. - Sul rapporto tra la discrezionalità della difesa tecnica e i parametri indicati nella deliberazione governativa di impugnazione della legge regionale, v. le, citate, sentenze n. 533/2002 e 98/2007.

Massima n. 31761

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), non può tenersi conto dei parametri di cui all'art. 139 Cost. e agli artt. 2 e 35 dello statuto speciale, in quanto, appena affermati nella relazione allegata alla delibera di impugnazione, non sono neppure richiamati.

Massima n. 31762

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), va disattesa l'eccezione di inammissibilità basata sulla ritenuta non lesività delle disposizioni censurate. Queste ultime, infatti, concretamente delimitano l'area della proposta che può essere elaborata dalla apposita Consulta per poi successivamente trasformarsi nel disegno di legge regionale di revisione dello statuto speciale, sicché sarebbe riduttivo considerare che da una simile proposta non scaturisca alcun imperativo cogente o dovere giuridico inderogabile a carico del Consiglio regionale o degli organi di revisione costituzionale. - Sul carattere cogente delle disposizioni di leggi regionali finalizzate a promuovere un referendum consultivo in riferimento ad un procedimento di revisione costituzionale, v. la, citata, sentenza n. 496/2000. - Sulle norme programmatiche degli statuti regionali, v. le, citate, sentenze nn. 372, 378 e 379/2004.

Massima n. 31763

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), devono ritenersi limitate alle parti in cui viene utilizzata l'espressione «sovranità», e non estese all'impiego della espressione «popolo sardo», che di per sé non forma oggetto di specifica impugnazione, e peraltro è presente nello statuto speciale della Regione Sardegna.

Massima n. 31764

E' costituzionalmente illegittima la rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». Contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna che la rubrica della legge regionale n. 7 del 2006 assuma come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, in quanto un contenuto legislativo del genere produrrebbe una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Massima n. 31765

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale si riferisce alla elaborazione di un «nuovo statuto di autonomia e di sovranità del popolo sardo», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Massima n. 31766

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale prevede che l'articolato dello statuto debba considerare anche le «ragioni fondanti della autonomia e sovranità», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Massima n. 31767

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità». La disposizione censurata, la quale prevede che nel progetto di statuto possa essere indicato «ogni altro argomento ritenuto rilevante al fine di definire autonomia ed elementi di sovranità regionale [...]», contrasta, infatti, con gli artt. 1, secondo comma, 5 e 114 della Costituzione e con l'art. 1 dello statuto speciale della Regione Sardegna in quanto assume come possibile contenuto del nuovo statuto speciale istituti tipici di ordinamenti statuali di tipo federale in radice incompatibili con il grado di autonomia regionale attualmente assicurato nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni, così producendo una impropria pressione sulla libertà valutativa dello stesso Parlamento in sede di adozione della relativa legge costituzionale. - Sulla impossibilità di individuare nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la fonte di una omogeneità di posizione tra Stato, Regioni ed enti territoriali, v. la, citata, sentenza n. 274/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranità»;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranità»;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranità», nonché del comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranità»;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché della stessa rubrica della legge regionale n. 7 del 2006, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 16, 101, 117, comma primo e secondo, lettere a), d), h) e l), 120, 132, 133, e 138, della Costituzione e degli artt. 3, 4, 50 e 54 dello statuto speciale della Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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