Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo fissa un limite assoluto al potere di revisione costituzionale: la scelta della Repubblica come forma di governo è irreversibile attraverso le procedure ordinarie di modifica della Costituzione. Nessuna maggioranza parlamentare, per quanto ampia, può avviare un procedimento per ripristinare la monarchia. La disposizione riflette la decisione del popolo italiano espressa nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Si tratta di una cosiddetta clausola di eternità, presente in molte costituzioni democratiche per blindare le scelte fondamentali del potere costituente originario.

Perché esiste questa norma

La norma tutela la scelta sovrana compiuta dal popolo nel 1946, sottraendola alla disponibilità di qualsiasi maggioranza successiva. Impedisce che il procedimento di revisione, concepito per aggiornare la Costituzione, venga usato per sovvertirne i presupposti fondamentali e irrinunciabili.

Domande frequenti

Il Parlamento potrebbe votare per tornare alla monarchia se avesse i voti sufficienti?

No. Anche una maggioranza qualificata non può introdurre una legge costituzionale che ripristini la monarchia. Il divieto è assoluto e opera indipendentemente dall'ampiezza del consenso parlamentare.

Un referendum popolare potrebbe cambiare la forma di governo?

No. Il referendum previsto dalla procedura di revisione costituzionale non è uno strumento idoneo a superare questo limite. La forma repubblicana è sottratta anche alla volontà popolare espressa per questa via.

Se il Parlamento approvasse comunque una legge costituzionale che ripristina la monarchia, cosa succederebbe?

La Corte costituzionale la dichiarebbe illegittima per violazione di questo limite assoluto, annullandone gli effetti. Il vizio sarebbe insanabile, indipendentemente dal procedimento seguito.

Questo articolo protegge solo il titolo del Capo dello Stato o anche altri aspetti dell'ordinamento?

Il dibattito dottrinale è aperto. La dizione 'forma repubblicana' è interpretata in modo più o meno ampio: per alcuni include anche principi come la sovranità popolare e la democrazia rappresentativa.

Esiste un modo legale per cambiare la forma di governo in Italia?

In teoria solo attraverso l'esercizio di un potere costituente originario, ossia una rottura radicale dell'ordinamento vigente. Non esiste però alcuna procedura giuridica prevista dalla Costituzione per realizzarlo.