Corte costituzionale
Sentenza n. 364/2007
Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/2007
- Data di deposito
- 7 novembre 2007
- Data di decisione
- 24 ottobre 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 7-quater, decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005
- legge n. 43 del 31 marzo 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31758
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97, 101, 102, 103, 104, 108, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 7- quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale stabilisce l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, nonché l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti», va disattesa l'eccezione di inammissibilità delle questioni stesse formulata sul rilievo che le disposizioni censurate si riferirebbero esclusivamente a procedimenti fondati su provvedimenti esecutivi non aventi efficacia di giudicato. La proposta interpretazione, infatti, contrasta con la formulazione delle disposizioni denunciate le quali non solo fanno riferimento, senza distinzione alcuna, a decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi, ma prescrivono la dichiarazione di estinzione dei giudizi di ottemperanza, i quali presuppongono la definitività dei provvedimenti fatti valere qualora questi siano stati emanati da giudici ordinari, sicché alle disposizioni stesse va attribuito l'effetto di privare di efficacia, nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I, provvedimenti giurisdizionali definitivi.
Massima n. 31759
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7- quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43. Le disposizioni contenute nel citato articolo, prevedendo l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, nonché l'inefficacia dei pignoramenti e l'estinzione dei giudizi di ottemperanza «in base al medesimo titolo pendenti», essendo dirette a travolgere provvedimenti definitivi ottenuti contro un soggetto di nuova istituzione non in dissesto quale l'azienda Policlinico Umberto I, facendo confluire anche i creditori di questo nell'ambito della procedura concorsuale instaurata per i crediti fondati su titoli emessi nei confronti della cessata azienda universitaria, violano sia le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102 e 113 Cost.), in quanto l'emissione di provvedimenti idonei ad acquistare autorità di giudicato costituisce uno dei principali strumenti per la realizzazione del suindicato compito, sia gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto in parte vanificano i risultati dell'attività difensiva svolta, sulla cui definitività i creditori del Policlinico Umberto I potevano fare ragionevole affidamento. Restano assorbiti i restanti profili di censura. - Sulla disciplina concernente crediti vantati nei confronti degli enti locali in dissesto, v. le, citate, sentenze n. 155/1994, n. 355/2006. - Sulla estinzione, per legge, dei giudizi pendenti, v. la, citata, sentenza n. 103/1995. - Sui requisiti di legittimità delle leggi retroattive in materia non penale, v. le, citate, sentenze 446/2002 e 234/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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