Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2007
Corte cost., sent. 26 giugno 2007, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2007
- Data di deposito
- 26 giugno 2007
- Data di decisione
- 18 giugno 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 218, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31441
È inammissibile la prospettazione, ad opera delle parti costituite nel giudizio a quo , della violazione di parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal rimettente.
Massima n. 31442
È inammissibile la costituzione di chi, pur essendo parte del giudizio a quo , si costituisca in quello incidentale oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, stante il carattere perentorio dello stesso.
Massima n. 31443
È inammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale di chi non sia parte del giudizio a quo , operando il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e le parti del giudizio incidentale.
Massima n. 31444
È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999». Premesso che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale, salvo che per la materia penale, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, la norma censurata, ove considerata espressione di funzione di interpretazione autentica, non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che essa si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, in assenza, contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999. Peraltro, anche a volerne ammettere il carattere innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe giungersi ad affermare l'irragionevolezza della disposizione.
Massima n. 31445
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita, irrazionale disparità di trattamento tra personale ATA già inserito nei ruoli dell'amministrazione dello Stato e lavoratori dell'ATA provenienti dagli enti locali. Il fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, senza che ciò comporti una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione, e, nei due distinti comparti della scuola e degli enti locali, che vengono in rilievo, sussiste una strutturale diversità tra i sistemi di determinazione del trattamento economico fatti propri dalla contrattazione collettiva, in quanto la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005 nasce dall'esigenza di armonizzare, con una normativa provvisoria di primo inquadramento, il passaggio - da attuarsi nel rispetto della regola della invarianza della spesa - del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime, ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale.
Massima n. 31446
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparità di trattamento che, in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, esso viene a determinare, nell'ipotesi di passaggio da un settore lavorativo ad un altro, tra la generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, e lavoratori ATA trasferiti nei ruoli statali, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, in base all'applicazione del principio del maturato economico. Il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, importando la riduzione ad omogeneità di elementi di per sé non omogenei, implica una scelta di coefficienti che, dovendo essere effettuata tenendo conto di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Massima n. 31447
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento derivante dalla diversa disciplina applicabile a coloro che, alla data di entrata in vigore della norma stessa, abbiano già ottenuto un giudicato favorevole e quella applicabile a coloro che, all'epoca, ne fossero solo in attesa. Premesso che l'intangibilità del giudicato costituisce uno dei limiti che il legislatore incontra nell'emanazione di leggi con efficacia retroattiva la norma censurata, limitandosi a far salve le sole posizioni di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, fossero già titolari di un giudicato favorevole, deve ritenersi, in parte qua , espressione di discrezionalità legislativa legittimamente esercitata.
Massima n. 31448
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999», sollevata in riferimento agli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104, 113 della Costituzione, sotto il profilo che, in ragione dell'esistenza di un'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 ormai assurta a diritto vivente, la norma censurata avrebbe il solo intento di incidere sui giudizi in corso, in tal modo violando, da un lato, i canoni costituzionali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e risultando, dall'altro, invasiva della sfera riservata al potere giudiziario nonché lesiva del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. E invero, a prescindere dalla palese inconferenza del richiamo ai parametri di cui agli artt. 36 e 42 della Costituzione, essendo la norma denunciata, per il suo contenuto, estranea alla operatività di entrambi, e dall'assenza di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999, la disposizione impugnata non realizza alcuna compromissione né dell'imparzialità della pubblica amministrazione, né dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica. Non è infatti configurabile a favore del giudice un'esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica, che possa precludere quella spettante al legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze