Corte costituzionale

Sentenza n. 372/2006

Corte cost., sent. 14 novembre 2006, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
372/2006
Data di deposito
14 novembre 2006
Data di decisione
6 novembre 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:372

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 30767

Deve essere disposta la restituzione ai giudici a quibus degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato per contrasto con gli artt. 3, 15, 97, 111 e 112 Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la materia è stata profondamente innovata dall'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con conseguente necessità di restituire gli atti ai rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni.

Massima n. 30768

E' inammissibile, per assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen.

Massima n. 30769

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui esclude che, decorso il termine di 24 mesi, possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) , cod. proc. pen.. Infatti, la utilizzazione dei dati telefonici in procedimenti che riguardino l'accertamento solo di una categoria predeterminata di crimini, presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, rappresenta un non irragionevole bilanciamento, operato discrezionalmente dal legislatore, fra il diritto inviolabile dei singoli alla libertà e segretezza delle comunicazioni e l'interesse primario alla repressione dei reati. La non manifesta irragionevolezza della diversità di disciplina conduce alla logica conclusione che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost., così come prospettata dal rimettente. > >- Sul bilanciamento fra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati v., citata, sentenza n. 81/1993 e, in rapporto alle intercettazioni telefoniche, sentenza n. 63/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata dal Giudice delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso Giudice, in relazione alla medesima norma, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

ordina la restituzione degli atti ai Giudici per le indagini preliminari nei Tribunali di Pavia, Cuneo e Palmi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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