Corte costituzionale

Sentenza n. 316/2004

Corte cost., sent. 4 novembre 2004, n. 316

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
316/2004
Data di deposito
4 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:316

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana n. 8 del 31 marzo 1952
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946
  • art. 1, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 2, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 2, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 2, comma 4, lettera b), decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 2, comma 6, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 9, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 3, comma 8, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 4, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 5, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 6, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 7, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 8, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 2, comma 8, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 654 del 6 maggio 1948
  • art. 4, decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944
  • art. 4, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
  • art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
  • art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
  • art. 15, comma 1, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
  • art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
  • art. 6, decreto-legge n. 354 del 24 dicembre 2003
  • art. 1, legge n. 45 del 26 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 28807

Restituzione degli atti al giudice rimettente perché valuti la perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di numerose norme del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 98, nonché dell'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 31 marzo 1952, n. 8, sollevate in riferimento a diversi parametri costituzionali ed essenzialmente incentrate sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Ed infatti, dopo la proposizione delle suddette questioni il decreto legislativo n. 654 del 1948 è stato sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, con conseguente modifica del quadro normativo di riferimento.

Massima n. 28808

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. Tali questioni, infatti, incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003, sono sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, per cui è escluso che il rimettente debba in quella stessa sede verificare la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.

Massima n. 28809

La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delineate dal decreto n. 373 del 2003, costituiscono espressione del principio di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito dall'art. 23 dello statuto speciale della Regione siciliana, senza che, in assenza di soluzioni organizzative prestabilite, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell’organo di giustizia amministrativa, di membri “non togati” designati in sede locale appaia per ciò solo 'praeter o contra statutum', trattandosi evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla “specialità” di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell’organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione. – Sulla diversità di posizione, nell’ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi, v. la citata sentenza n. 25/1976. – Sul rango primario delle norme di attuazione di statuti speciali e sulla loro natura di fonti a competenza "riservata e separata” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica, v. le richiamate sentenze n. 353/2001, n. 213 e n. 137/1998, n. 85/1990 e n. 160/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004, indicati in epigrafe;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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