Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica . . . intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque designati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Per accedere all'incarico occorre essere magistrati delle giurisdizioni superiori anche a riposo, professori ordinari di materie giuridiche oppure avvocati con almeno vent'anni di esercizio. Ogni giudice rimane in carica nove anni a decorrere dal giuramento e non può essere rieletto alla scadenza. La Corte elegge al proprio interno il Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, purché entro il limite complessivo del mandato novennale. I giudici non possono essere contemporaneamente parlamentari, consiglieri regionali o avvocati in esercizio.

Perché esiste questa norma

Il frazionamento della nomina tra tre organi distinti garantisce che nessun potere dello Stato possa controllare da solo la composizione della Corte. Il mandato unico e non rinnovabile assicura l'indipendenza dei giudici, eliminando l'incentivo a compiacere l'organo nominante in vista di una riconferma. Le incompatibilità tutelano l'imparzialità e la terzietà dell'istituzione rispetto agli altri poteri.

Domande frequenti

Un giudice costituzionale può essere rieletto una volta scaduto il suo mandato?

No. La Costituzione esclude espressamente la rielezione: allo scadere dei nove anni il giudice cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni in modo definitivo.

Un avvocato con quindici anni di attività può essere nominato giudice della Corte?

No. La Costituzione richiede almeno vent'anni di esercizio professionale come avvocato. Con quindici anni di attività il requisito non è ancora soddisfatto.

Un parlamentare in carica può contemporaneamente svolgere le funzioni di giudice costituzionale?

No. Il mandato parlamentare è incompatibile con l'ufficio di giudice costituzionale. Chi viene nominato deve rinunciare al seggio prima di prestare giuramento.

Chi sceglie il Presidente della Corte costituzionale e per quanto tempo rimane in carica?

I giudici lo eleggono al loro interno. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ma sempre entro il limite del mandato novennale complessivo da giudice.

Cosa succede se il Presidente della Repubblica è messo in stato d'accusa?

Alla Corte si aggiungono sedici membri cittadini estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento ogni nove anni, con i requisiti per l'eleggibilità a senatore.