Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/2002

Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
263/2002
Data di deposito
20 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 4 agosto 1990
  • decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • art. 51, comma 3, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 7, comma 1, legge n. 438 del 14 novembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27085

Deve essere dichiarata inammissibile per tardività la costituzione dei ricorrenti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.

Massima n. 27086

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, concernente il diritto all'incremento della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) ex art. 25, comma 4, del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1990. Infatti la norma censurata: a) sotto il profilo della ragionevolezza, è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata dal d.l. n. 384/1992 con modalità già giudicate non irrazionali ed arbitrarie; b) non viola la funzione giurisdizionale, in quanto il legislatore ordinario non ha inciso sulla 'potestas iudicandi', ma si è mosso «sul piano generale ed astratto delle fonti», costruendo il modello normativo, cui la decisione gudiziale deve riferirsi; c) non realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli e coloro che non possono ottenere l'identico beneficio in quanto si tratta di effetto derivante da giudicato; d) non viola gli altri parametri costituzionali, impropriamente evocati. - Sul principio secondo cui la retroattività della norma non costituisce profilo di illegittimità, v. citate sentenze n. 136/2001, n. 374/2000, n. 229/1999, e con specifico riferimento ai diritti di natura economica connessi al rapporto di impiego, citate sentenze n. 374/2000 e n. 432/1997. - Specificamente sul d.l. n. 384/1992, v. le citate sentenze n. 496/1993 e n. 296/1993, e ordinanza n. 299/1999. - Sul rapporto tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 432/1997, n. 374/2000 e n. 229/1999, n. 29/2002 e n. 419/2000. - Sulla disparità di trattamento lamentata quale effetto di giudicato, v. citate sentenze n. 229/1999, n. 15/1995, n. 374/2000 e ordinanza n. 167/1996. - Sui principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e sul principio di buon andamento dell'amministrazione, riferiti a singoli miglioramenti retributivi, v., rispettivamente, citate ordinanze n. 368/1999. sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 205/1998, sentenza n. 273/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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