Corte costituzionale
Ordinanza n. 263/2002
Corte cost., ord. 20 giugno 2002, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 263/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 4 agosto 1990
- decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 51, comma 3, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 7, comma 1, legge n. 438 del 14 novembre 1992
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 35, comma 2, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 104, Costituzione
Massime
Massima n. 27085
Deve essere dichiarata inammissibile per tardività la costituzione dei ricorrenti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.
Massima n. 27086
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, concernente il diritto all'incremento della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) ex art. 25, comma 4, del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1990. Infatti la norma censurata: a) sotto il profilo della ragionevolezza, è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata dal d.l. n. 384/1992 con modalità già giudicate non irrazionali ed arbitrarie; b) non viola la funzione giurisdizionale, in quanto il legislatore ordinario non ha inciso sulla 'potestas iudicandi', ma si è mosso «sul piano generale ed astratto delle fonti», costruendo il modello normativo, cui la decisione gudiziale deve riferirsi; c) non realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli e coloro che non possono ottenere l'identico beneficio in quanto si tratta di effetto derivante da giudicato; d) non viola gli altri parametri costituzionali, impropriamente evocati. - Sul principio secondo cui la retroattività della norma non costituisce profilo di illegittimità, v. citate sentenze n. 136/2001, n. 374/2000, n. 229/1999, e con specifico riferimento ai diritti di natura economica connessi al rapporto di impiego, citate sentenze n. 374/2000 e n. 432/1997. - Specificamente sul d.l. n. 384/1992, v. le citate sentenze n. 496/1993 e n. 296/1993, e ordinanza n. 299/1999. - Sul rapporto tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 432/1997, n. 374/2000 e n. 229/1999, n. 29/2002 e n. 419/2000. - Sulla disparità di trattamento lamentata quale effetto di giudicato, v. citate sentenze n. 229/1999, n. 15/1995, n. 374/2000 e ordinanza n. 167/1996. - Sui principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e sul principio di buon andamento dell'amministrazione, riferiti a singoli miglioramenti retributivi, v., rispettivamente, citate ordinanze n. 368/1999. sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 205/1998, sentenza n. 273/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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