Corte costituzionale
Ordinanza n. 258/1999
Corte cost., ord. 23 giugno 1999, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 258/1999
- Data di deposito
- 23 giugno 1999
- Data di decisione
- 11 giugno 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
- sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 8 giugno 1994
- art. 1, decreto-legge n. 295 del 27 maggio 1996
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996
- art. 1, decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996
- art. 1, decreto-legge n. 499 del 24 settembre 1996
- sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 29 dicembre 1993
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996
- art. 11, comma 22, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 24896
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' delle questioni in quanto - premesso che, nelle fattispecie, riveste preliminare rilievo, in termini di sovraordinazione logico-processuale rispetto ad ogni possibile censura di incostituzionalita', la considerazione che tanto nella normativa decretale quanto in quella di legge (art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed art. 36, comma 5 della legge 23 dicembre 1948, n. 448), viene sancito che i giudizi pendenti siano dichiarati estinti di ufficio - la mancata censura di tale previsione, che trova immediata applicazione nei processi 'a quibus', rende irrilevanti le sollevate questioni. - Cfr. S. n. 103/1995 e O. n. 76/1999, nonche', da ultimo, O. nn. 368/1997, 370/1997, 15/1998 e 45/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), sollevate - in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - dal pretore di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), nonché dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento della riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione e della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - come rispettivamente modificati dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal pretore di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dell'art. 1 del d.-l. 27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale) e dell'art. 1 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), sollevate - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 70, 72, 77 e 136, secondo comma, della Costituzione - dal pretore di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe;
d) dell'art. 1, commi 2 e 3, del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 38, 101 e 104 della Costituzione - dal pretore di Chieti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze