Corte costituzionale
Ordinanza n. 166/1999
Corte cost., ord. 10 maggio 1999, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 166/1999
- Data di deposito
- 10 maggio 1999
- Data di decisione
- 29 aprile 1999
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 166 del 28 marzo 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24674
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti perche' procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, il contenuto del denunciato d.l. 28 marzo 1996, n. 166, non convertito, e' stato reiterato con altri decreti-legge, tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti; gli effetti di tali dd.ll. sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riproposto il medesimo contenuto della predetta normativa decretale; 'medio tempore', il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresi', previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia). - Cfr., tra le molte, O. n. 31/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze