Corte costituzionale
Sentenza n. 398/1998
Corte cost., sent. 11 dicembre 1998, n. 398
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 398/1998
- Data di deposito
- 11 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:398
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- decreto-legge n. 463 del 6 settembre 1996
- decreto-legge n. 260 del 16 maggio 1996
- legge n. 649 del 23 dicembre 1996
- decreto-legge n. 542 del 23 ottobre 1996
- decreto-legge n. 353 del 8 luglio 1996
- decreto-legge n. 440 del 8 agosto 1996
- decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1996
- legge n. 642 del 20 dicembre 1996
- art. 2, comma 173, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 172, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 174, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 168, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 169, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 167, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 166, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 171, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 2, comma 170, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, decreto-legge n. 260 del 16 maggio 1996
- legge n. 5 del 27 gennaio 1998
- art. 2, decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 1, decreto-legge n. 124 del 15 marzo 1996
- art. 2, decreto-legge n. 353 del 8 luglio 1996
- art. 2, decreto-legge n. 463 del 6 settembre 1996
- art. 2, decreto-legge n. 411 del 1° dicembre 1997
- art. 11, decreto-legge n. 440 del 8 agosto 1996
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 353 del 8 luglio 1996
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 463 del 6 settembre 1996
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 463 del 6 settembre 1996
- art. 1, comma 5, legge n. 642 del 20 dicembre 1996
- art. 1, comma 2, legge n. 649 del 23 dicembre 1996
- art. 11, decreto-legge n. 542 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 3, decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 1, decreto-legge n. 353 del 8 luglio 1996
- art. 3, comma 2, decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 353 del 8 luglio 1996
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 353 del 8 luglio 1996
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 463 del 6 settembre 1996
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 463 del 6 settembre 1996
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 5, 'bis', decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
- art. 3, comma 5, bis,II p., decreto-legge n. 552 del 23 ottobre 1996
Parametri
- art. 71, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 2, decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, e, Costituzione
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 77, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 4, n. 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
- art. 44, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 52, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 24306
Riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Molise e Basilicata e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in ordine alla normativa delle quote latte contenuta nei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, 8 agosto 1996, n. 440, 6 settembre 1996, n. 463, - nessuno dei quali convertito in legge - 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 ottobre 1996, n. 552 - convertiti rispettivamente dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642 - e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 - atti legislativi tutti impugnati sul presupposto che essi vertano su materia di competenza regionale e provinciale - va preliminarmente respinta l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale le misure statali sulle quote latte non atterrebbero a materia di competenza regionale e provinciale, ma costituirebbero un intervento di regolamentazione del mercato agricolo riservato allo Stato ai sensi dell'art. 71, lett. b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n,. 616 (e oggi dell'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143). E' infatti ormai acquisito alla giurisprudenza della Corte costituzionale che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive intese in senso lato assume un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, sicche' il nesso strumentale tra l'agricoltura - che e' l'oggetto specifico delle misure in questione - e la politica del mercato agricolo non puo' giustificare l'attrazione della prima nell'ambito della seconda, giacche' altrimenti, posto che ogni attivita' agricola puo' sempre essere strumentale al mercato, la competenza regionale in materia di agricoltura ne verrebbe integralmente sacrificata. - Cfr. S. n. 304/1987, ma v. anche, su questione attinente alla riduzione delle quote latte, per il rifiuto di una configurazione in chiave squisitamente finalistica del riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni, S. n. 250/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24307
Non sono fondate, in riferimento all'art. 77 Cost. - in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. - agli artt. 4, n. 2, e 8 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in materia di attuazione del regime comunitario di produzione lattiera, nei confronti dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, 16 maggio 1996, n. 260, 8 luglio 1996, n. 353, 8 agosto 1996, n. 440, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542, e 23 ottobre 1996, n. 552, nonche' nei confronti delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642. Riguardo al profilo relativo alla pretesa carenza dei presupposti di necessita' ed urgenza dei decreti-legge, ribadito che tale carenza - non potendo il sindacato di legittimita' della Corte sovrapporsi alla valutazione di opportunita' politica riservata al Parlamento - puo' risolversi in un vizio dell'atto rilevabile in questa sede, solo quando appaia chiara e manifesta, deve riconoscersi che i limiti posti in sede comunitaria ai quantitativi nazionali di produzione lattiera e l'esigenza di introdurre misure intese al contenimento di questa, rendono non manifestamente implausibile la valutazione governativa posta nel caso a base del ricorso alla decretazione d'urgenza. Mentre, per quanto attiene al profilo relativo alla reiterazione dei decreti non convertiti, va rilevato che il vizio di reiterazione - come la Corte costituzionale ha anche affermato - puo' ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione, abbiano assunto come propri i contenuti della disciplina adottata dal Governo, il che nella specie e' avvenuto per i decreti-legge nn. 542 e 552 (gli ultimi della doppia serie di quelli reiterati), con la conversione operata rispettivamente, dalle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 e 20 dicembre 1996, n. 642, le quali contengono anche clausole di salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti non convertiti. - Cfr., quanto ai limiti alla rilevabilita' della mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza, S. nn. 330/1996, 391/1995, 161/1995, 29/1995 ed O. nn. 90/1997 e 432/1996, e quanto ai limiti della sindacabilita' della reiterazione dei decreti-legge non convertiti, S. n. 360/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24308
Il diritto a ricorrere contro le leggi dello Stato e' dato alle Regioni e alle Province autonome a garanzia dell'integrita' della propria competenza e della propria autonomia costituzionale. I vizi delle leggi statali possono essere tuttavia denunciati da Regioni e Province autonome, con il ricorso in via principale, come violazione o menomazione delle proprie competenze, anche sotto il profilo del mancato esperimento delle procedure di coordinamento partecipativo richieste nelle ipotesi di interferenza strutturale tra competenza statale e competenze regionali, quando cioe' in una stessa materia si intersecano competenze diverse ovvero quando alla materia di competenza regionale o provinciale siano inestricabilmente connessi profili che attengono a interessi unitari che giustificano l'interesse statale. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24309
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3 e 72 Cost. - in relazione agli artt. 117 e 118 Cost. -, riguardo alla normativa statale delle "quote latte", nei confronti dell'art. 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Non si vede invero come dal fatto che, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull'art. 2 della citata legge, si e' proceduto con votazione unica sulla molteplicita' di commi che tale articolo conteneva, possa farsi discendere quella violazione o menomazione di competenze che e' condizione necessaria perche' le Regioni e le Province autonome possano ricorrere in via principale contro le leggi dello Stato, e neppure come possa sostenersi che una lesione di competenza consegua ad una non chiarezza o piu' difficoltosa conoscibilita' della legge che dal modo in cui il suddetto articolo e' stato approvato sarebbe a sua volta derivata. Atteso che le Regioni, dotate come sono di apparati istituzionalmente preposti all'esame, anche sotto il profilo tecnico, della produzione legislativa dello Stato, non possono certo allegare la non conoscenza delle leggi statali, ne' invocare i parametri dai quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ebbe a desumere il principio secondo il quale solo leggi conoscibili possono essere osservate e rispettate. - Cfr. S. n. 364/1988 (gia' citata nel testo). V. anche la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24310
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 44 dello Statuto speciale - in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso - e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, delle norme di attuazione statutaria emanate con d.P.R. 1^ febbraio 1973, n. 49 - riguardo alla normativa delle "quote latte", nei confronti dei dd.ll. 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552, nonche' delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662, in base all'assunto che in forza dei richiamati precetti statutari sia il Presidente della Giunta regionale, sia il presidente della Giunta provinciale avrebbero dovuto partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri nelle quali sono stati approvati gli atti impugnati. La riduzione dei quantitativi di riferimento individuale di latte e il regime delle impugnazioni delle relative determinazioni dell'AIMA, l'eliminazione del sistema di compensazione per associazioni di produttori (APL), la predisposizione di un piano di abbandono della produzione lattiera e la disciplina degli affitti e delle vendite delle quote latte, - in cui si sostanzia l'oggetto delle contestate disposizioni - non possono infatti non avere applicazione generale e non possono non operare indistintamente nei confronti di tutte le Regioni e delle Province autonome, e pertanto nel caso non e' ravvisabile quell'interesse differenziato e proprio e peculiare della singola Regione o Provincia autonoma, per cui solo, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, e' richiesta la partecipazione dei presidenti di Giunta alle sedute del Consiglio dei ministri. - Cfr.S. nn. 191/1991, 37/1991, 381/1990, 343/1990 e 224/1990. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24311
Secondo un principio costantemente affermato dalla Corte costituzionale, la sostituzione, con effetto retroattivo, di disposizioni di legge che abbiano formato oggetto di ricorso in via principale determina il venir meno dell'oggetto stesso del giudizio e, quindi, la cessazione della materia del contendere. Tale orientamento deve essere ribadito soprattutto quando la nuova disciplina introduca modificazioni non meramente formali. - V., da ultimo, S. n. 84/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24312
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in materia di quote latte, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 Cost., ed agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti delle disposizioni - concernenti, in particolare, la formazione dei bollettini dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) recanti la determinazione annuale della quota spettante a ciascun produttore e il regime delle impugnazioni degli stessi bollettini - contenute negli artt. 1 del d.l. 15 marzo 1996, n. 124, 1 del d.l. 16 maggio 1996, n. 260, 2 del d.l. 8 luglio 1996, n. 353, 2 del d.l. 6 settembre 1996, n. 463, 2 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, e della legge 20 dicembre 1996, n. 642, - nella parte in cui converte l'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1996, n. 662, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. La disciplina censurata, infatti, non e' piu' vigente, 'in parte qua', essendo stata per intero, retroattivamente, sostituita, dall'art. 2 del d.l. 1^ dicembre 1997, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5) con disposizioni non certo di mera forma, ma fortemente innovative, che, comportando una vera e propria rideterminazione delle quote individuali, rimuovono, per il periodo 1995-1996, i bollettini adottati sulla base delle norme impugnate - non costituenti piu' "accertamento definitivo" delle posizioni individuali - e che, per quanto riguarda la disciplina delle impugnazioni dei produttori, non prevedono piu' ricorsi in opposizione rivolti all'AIMA, ma ricorsi di riesame che vanno ora presentati alle Regioni e alle Province autonome e che queste decidono, con provvedimento motivato, previa istruttoria e convocazione del ricorrente in contraddittorio, sicche' sotto ogni aspetto e' da escludersi che la sopravvenuta normativa possa essere intesa come diretta a vanificare il diritto delle Regioni e della Provincia autonoma ricorrenti ad ottenere una decisione della Corte costituzionale. Fermo restando, tuttavia, ovviamente, che la dichiarata cessazione della materia del contendere non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni che possano essere tempestivamente e ritualmente proposte sulle nuove norme ora vigenti. - V. la precedente massima F. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24313
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale proposte, in materia di quote latte, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 Cost., e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti delle disposizioni - concernenti, in particolare, il sistema e il procedimento di compensazione della produzione eccedentaria di latte - contenute negli artt. 3, commi 1 e 3, del d.l. 8 luglio 1996, n. 353; 3, commi 1 e 3, del d.l. 6 settembre 1996, n. 463; 3, commi 1 e 3, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642) e nell'art. 1, comma 5, di tale legge, nonche' nell'art. 11 del d.l. 8 agosto 1996, n. 440, e nell'art. 11 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649); nell'art. 1, comma 2, di tale ultima legge e nell'art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve dichiararsi - riguardo alle censure con cui si investe la regolamentazione della compensazione per il periodo 1995-1996 - la cessazione della materia del contendere. In forza dell'art. 3 del d.l. 1 dicembre 1997, n. 411 (convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5) sia nell'ipotesi di compensazione secondo le regole precedenti sia in quella di compensazione nazionale, i dati da assumere a base della compensazione non sono piu', infatti, quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni impugnate, ma quelli nuovi, derivanti dagli accertamenti di cui all'art. 2 dello stesso d.l. n. 411 del 1997, e pertanto, con il sopravvenire di tale disciplina - che investe sia la base della compensazione che i criteri con i quali va effettuata e sostituisce quindi integralmente con efficacia retroattiva e in maniera non certo puramente formale, le disposizioni impugnate - le sollevate questioni restano prive di oggetto. Il che pero' non pregiudica, sotto nessun profilo, la futura valutazione delle questioni sugli atti legislativi sopravvenuti se ed in quanto siano stati tempestivamente e ritualmente impugnati. - V. le precedenti massime F e G. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24314
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - sui sistemi e le procedure della compensazione della produzione lattiera eccedentaria - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti dell'art. 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dei commi 166 e 167 del medesimo art. 2 - in relazione al periodo 1995-1996 - sul presupposto che la gia' vigente procedura di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori) potesse ancora trovare qualche ambito di applicazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Proprio per dissipare i dubbi sorti in proposito, per le incerte vicissitudini dei decreti-legge succedutisi in materia, e l'ambiguo tenore di qualche disposizione degli stessi (come l'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552), e' parso infatti opportuno al Parlamento acquisire definitivamente, con statuizioni univoche e chiare, le nuove regole per la compensazione disponendo, con lo stesso art. 2 della legge n. 662 del 1996 - che e' senz'altro da escludere che possa ritenersi inteso a frustrare le gia' proposte impugnazioni regionali - che la compensazione abbia luogo su base nazionale. - Riguardo alla (legittima) soppressione in seguito all'avviamento di procedura di infrazione CEE, del sistema di compensazione per APL, v.la seguente massima L. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24315
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, riguardo alle procedure da osservarsi per la compensazione della produzione lattiera eccedentaria - in relazione ai periodi successivi al 1995-1996 - dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 Cost., 4, n. 2, ed 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, ed al principio di leale cooperazione, nei confronti dell'art. 2, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) con i quali si e' disposta la soppressione del gia' vigente sistema di compensazione per APL (Associazioni provinciali di produttori), che secondo le ricorrenti consentiva un controllo della produzione e di riflesso l'esercizio dei poteri programmatori ad esse spettanti. Il superamento di tale sistema, infatti, e' conseguenza, non di un'autonoma determinazione del legislatore, ma della procedura di infrazione al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio, avviata dalla Commissione CEE con parere motivato del 20 maggio 1996. E la decisione - di sicura competenza dello Stato,in quanto ne coinvolge ovviamente indirizzi e responsabilita' nella sua unita' - di non contrastare con i mezzi offerti dal diritto comunitario la soluzione interpretativa accolta dalla Commissione CEE, e quindi di modificare il disapprovato sistema, risulta adottata - come si evince dal verbale del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali del 17 luglio 1996 - dopo che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome avevano avuto modo - come certo era necessario per la incidenza della insorta controversia sulla disciplina di una materia di loro competenza - di manifestare il loro orientamento. Ne' in contrario puo' aver rilievo la forma in cui questo si e' espresso, trattandosi di situazione nettamente diversa dai casi di elaborazione o di coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale per cui l'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, richiede ora un'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24316
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo ai sistemi e alle procedure da osservarsi per la compensazione della produzione lattiera eccedentaria, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8; n. 21, e 16 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nei confronti dell'art. 3, comma 2, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642). La disposizione impugnata si limita infatti a stabilire, da un lato, che la prevista compensazione nazionale deve essere effettuata dall'AIMA entro il 31 luglio di ciascuno anno e, dall'altro, che gli acquirenti devono trasmettere la situazione mensile delle consegne di latte anche alle Regioni e Province autonome, per cui e' chiaro che nessuna competenza regionale risulta violata e men che meno risultano compromesse le funzioni di controllo spettanti alle Regioni, trattandosi all'evidenza, di misura che tali funzioni sono dirette a facilitare. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24317
L'art. 2, comma 168 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che l'ordine delle preferenze nell'applicazione della prevista compensazione in sede nazionale della produzione lattiera eccedentaria, tra le diverse categorie di produttori, secondo le varie zone (di montagna o svantaggiate) o la titolarita' delle quote (A o B) ecc., sia unilateralmente fissato dallo Stato, e per esso dall'AIMA, senza aver previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome. Che la determinazione dei criteri della compensazione e la loro applicazione appartenga allo Stato non puo' essere infatti revocato in dubbio, trattandosi di attivita' che trascendono la sfera delle Regioni e delle Province autonome e che per definizione non possono essere compiute in ambito locale. Nondimeno, poiche' ne e' coinvolto lo sviluppo della produzione lattiera in zone determinate del territorio a scapito di altre, e di riflesso la programmazione regionale e provinciale dell'agricoltura, il necessario coordinamento richiesto dal principio di leale cooperazione esigeva che tali criteri non venissero stabiliti se non dopo aver acquisito in maniera formale il parere delle Regioni e delle Province autonome espresso in sede appropriata, non essendo certo bastevole a tal fine la prevista comunicazione, del tutto informale, al di fuori di un ordine del giorno prestabilito, e non seguita da alcuna deliberazione da parte delle Regioni. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24318
In ordine alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., e 4, n. 2, ed 8, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nei confronti delle disposizioni-concernenti il programma di abbandono volontario della produzione lattiera, i relativi provvedimenti di competenza dell'AIMA, e i criteri da osservarsi per la riassegnazione delle quote liberate - contenute negli artt. 3, commi 4 e 5, del d.l. 8 luglio 1996, n. 353, 3, commi 4 e 5 del d.l. 6 settembre 1996, n. 463, e dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 642, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le sostanziali innovazioni introdotte dalla legge n. 642 del 1996 impongono infatti di ritenere scrutinabili nel merito, in materia, le sole questioni sollevate nei confronti del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, cosi' come risulta dalla legge di conversione, giacche' gli effetti dei decreti-legge nn. 353 e 463 del 1996, 'in parte qua', pur essendo stati fatti salvi dall'art. 1, comma 5, della legge n. 642, non si sono mai prodotti, essendo stato il programma di abbandono finanziato soltanto con deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997, e poi sospeso (con l'art. 1-bis del d.l. 7 maggio 1997, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1997, n. 204) fino a future determinazioni ministeriali. - V. le seguenti massime. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24319
L'art. 3, comma 4, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642), concernente il programma - temporaneamente sospeso, ma non eliminato, dall'art. 1-bis del d.l. 7 maggio 1997, n. 118 (convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1997, n. 204) - per l'abbandono totale o parziale della produzione lattiera - secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 - attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendano attuarlo, delle relative quote in vista della redistribuzione delle stesse allo stesso prezzo da parte dell'AIMA, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che in relazione a tale programma lo Stato acquisisca il parere delle Regioni e delle Province autonome. Tale omissione da parte del legislatore da' infatti luogo a violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di programmazione e sviluppo dell'agricoltura. - V. la precedente massima. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24320
L'art. 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642) - concernente i modi di attuazione del previsto programma di abbandono volontario della produzione lattiera - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui attribuisce all'AIMA, anziche' alle Regioni e alle Province autonome, il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri di preferenza, in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata. Una volta stabilito, dallo stesso comma 5-bis, che la riassegnazione delle quote latte liberate avvenga prioritariamente, e - se il numero delle domande presentate e' pari o superiore alle disponibilita' - interamente, nella Regione o nella Provincia autonoma di provenienza, la previsione che la competenza alla riassegnazione spetti allo Stato, e per esso all'AIMA, anziche' alle stesse Regioni e Province autonome, comporta infatti violazione delle competenze regionali e provinciali in materia di agricoltura, non venendo nel caso in considerazione, nonostante che la materia delle quote latte sia regolata dal diritto comunitario, interessi unitari che trascendano l'ambito regionale e provinciale. E altrettanto dicasi dei criteri in basi ai quali le riassegnazioni in ambito regionale e provinciale devono essere effettuate, essendo proprio nelle possibilita' di Regioni e Province autonome di determinarli, nel rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti costituzionali e statutari per esse rispettivamente previsti, che si compendia la scelta politica connessa alle garanzie fondamentali della loro posizione. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24321
L'art. 3, comma 5-bis, secondo periodo, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 - concernente i modi di attuazione del previsto programma di abbandono volontario della produzione lattiera - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che, nelle ipotesi in cui nelle Regioni o nelle Province autonome da cui provengono le quote abbandonate, non vengano presentate domande di riassegnazione o vengano presentate per un ammontare inferiore alle disponibilita', l'AIMA provvede ad assegnare le quote non assegnate su base nazionale, senza previa consultazione delle Regioni o delle Province autonome. La potenziale incidenza di tali provvedimenti sui poteri di programmazione regionale e provinciale della produzione lattiera avrebbe infatti richiesto che lo Stato acquisisse i pareri delle Regioni e delle Province autonome in ordine ai criteri con i quali tale riassegnazione deve avvenire. - V. la precedente massima Q. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24322
L'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che, in materia di vendite ed affitti delle quote latte, nel modificare l'art. 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468 - secondo il quale la cessione o l'affitto delle quote, riconosciuti validi, in presenza di determinate condizioni, anche se con essi non viene alienata o concessa in affitto l'azienda agricola, potevano essere effettuati fino al 30 novembre di ciascun anno ed avevano efficacia a partire dal periodo lattiero (1^ aprile - 30 marzo) successivo - ha spostato il termine di efficacia della vendita (cosi' ora qualificata) o dell'affitto, al 31 dicembre, ed ha altresi' stabilito che, limitatamente al periodo 1996 - 1997, le parti possono concordare, dandone comunicazione alle Regioni e alle Province autonome sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo - e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui differisce i termini suddetti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome. Infatti, anche se la decisione circa la introduzione di un regime di cedibilita' delle quote - che il regolamento CEE 3950/92 del Consiglio (art. 6, paragrafo 2) demanda a ciascuno Stato membro - comporta l'adozione di una disciplina che, investendo, sotto i piu' vari aspetti, istituti del diritto privato, postula una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale che e' escluso possa essere elaborata in ambito regionale e provinciale, e rientra quindi nelle competenze statali, non v'ha dubbio, al tempo stesso, che lo spostamento, da parte della disposizione impugnata, dei suddetti termini, ha comportato il restringimento dei tempi utili per lo svolgimento del controllo preventivo che a norma dell'art. 8 della su citata legge n. 468 del 1992, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad effettuare sull'applicazione, in genere, della normativa comunitaria sulle quote latte, e quindi anche, in particolare, riguardo al trasferimento e all'affitto delle quote, ed ha imposto altresi' a Regioni e a Province autonome, data la matura e la complessita' di tali controlli, oneri organizzativi aggiuntivi, incidendo sull'esercizio di funzioni loro proprie. Cosicche' l'avere escluso, nel caso, ogni forma di partecipazione regionale e provinciale alla determinazione della disciplina statale, quanto meno nella forma minima del parere, e' da ritenersi lesivo del principio di leale cooperazione che deve animare i rapporti tra Stato e Regioni e Province autonome. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24323
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata - in materia di vendite ed affitti di quote latte - dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, nei confronti dell'art. 2, comma 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale a decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al medesimo. La disposizione impugnata attiene infatti unicamente agli effetti tipici degli atti negoziali, che in nessun modo potrebbero essere inibiti dalle Regioni e dalle Province autonome e che non incidono sulle competenze programmatorie e di controllo delle quali esse sono titolari. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la compensazione nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 5-bis primo periodo, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5-bis secondo periodo, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell'art. 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del parere delle Regioni e delle Province autonome;
6) dichiara non fondate, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124 (Regime comunitario di produzione lattiera), 16 maggio 1996, n. 260 (Regime comunitario di produzione lattiera), 8 luglio 1996, n. 353 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), 8 agosto 1996, n. 440 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), 6 settembre 1996, n. 463 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996), 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale) e 23 ottobre 1996, n. 552, nonché nei confronti delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649 (Conversione, con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542) e 20 dicembre 1996, n. 642, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 166-174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 72 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 260, 6 settembre 1996, n. 463, 23 ottobre 1996, n. 542 e 23 ottobre 1996, n. 552, nonché delle leggi 23 dicembre 1996, n. 649, 20 dicembre 1996, n. 642 e 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali), con i ricorsi indicati in epigrafe;
9) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 15 marzo 1996, n. 124, dell'art. 1 del d.-l. 16 maggio 1996, n. 260, dell'art. 2 del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dell'art. 2 del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, dell'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, e dell'art. 2, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
10) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, dell'art. 3, commi 1 e 3, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dell'art. 1, comma 5, di tale legge, nonché dell'art. 11 del d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, e dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, dell'art. 1, comma 2, di tale ultima legge e dell'art. 2, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
11) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 169 e 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei commi 166 e 167 del medesimo art. 2, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione della produzione lattiera per il periodo 1995-1996, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 117, e 118 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 166 e 167 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si riferiscono alla compensazione della produzione lattiera per i periodi successivi al 1995-1996, sollevate dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 11, 41, 97, 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché per violazione del principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
14) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 8 luglio 1996, n. 353, e dell'art. 3, commi 4 e 5, del d.-l. 6 settembre 1996, n. 463, e dell'art. 1, comma 5, della legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;
15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 8, n. 21, e 16, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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