Corte costituzionale
Sentenza n. 361/1998
Corte cost., sent. 2 novembre 1998, n. 361
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 361/1998
- Data di deposito
- 2 novembre 1998
- Data di decisione
- 26 ottobre 1998
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:361
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 500, comma 4, codice di procedura penale
- art. 1, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 500, comma 2, -bis, codice di procedura penale
- art. 513, comma 2, codice di procedura penale
- art. 513, comma 1, codice di procedura penale
- art. 210, codice di procedura penale
- art. 238, comma 4, codice di procedura penale
- art. 3, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 514, codice di procedura penale
- art. 2, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 238, comma 2, -bis, codice di procedura penale
- art. 210, comma 4, codice di procedura penale
- art. 6, comma 2, legge n. 267 del 7 agosto 1997
- art. 6, comma 5, legge n. 267 del 7 agosto 1997
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 20, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 17, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 102, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24226
Come la Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare, nonostante che al pubblico ministero debba riconoscersi la qualita' di parte nel giudizio 'a quo', la peculiarita' della sua posizione ordinamentale e processuale, da un lato, e, dall'altro, la attuale disciplina (artt. 20, 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 e 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), che tiene distinti il "pubblico ministero" e le "parti", non consentono di ritenerne ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalita'. (Nella specie, in giudizio sulla costituzionalita' dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, promosso dal Tribunale di Torino, e' stata dichiarata inammissibile la costituzione innanzi alla Corte della Procura della Repubblica di Torino, in persona del Procuratore della Repubblica aggiunto). - V. S. nn. 1/1996 e 375/1996, e O. n. 327/1995. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24227
E' priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non contemplano il pubblico ministero tra i soggetti che possono costituirsi nel giudizio incidentale di costituzionalita'. La peculiarita' del ruolo del pubblico ministero fa infatti ritenere non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del giudizio 'a quo', non prevedendone la legittimazione a costituirsi. (Questione prospettata, in giudizio sulla costituzionalita' dell'art. 7 della legge 7 agosto 1997, n. 267, nelle deduzioni scritte presentate sotto forma di costituzione, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino). - V. la precedente massima A, ed ivi richiami. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24228
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbiti gli altri motivi dedotti in riferimento agli artt. 2, 25, 101, 111 e 112 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante - imputato in separato procedimento - rifiuti, o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto di sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura delle stesse, si applicano le norme previste, riguardo all'esame dei testimoni, dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.. Con la conseguenza che anche nell'ipotesi 'de qua', nei confronti del dichiarante - del quale peraltro la stessa disposizione impugnata gia' prevede, secondo le norme concernenti i testimoni cui fa richiamo anche l'art. 210 cod. proc. pen., previa citazione, l'obbligo di presentarsi al giudice e l'eventuale accompagnamento coattivo - non potra' impedirsi alle parti di procedere a contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, che a loro volta potranno essere acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate, in presenza di altri elementi che ne confermino l'attendibilita', come prova dei fatti in esse affermati; fermo restando comunque che le contestazioni delle parti, ove le dichiarazioni dell'imputato in procedimento separato sul fatto altrui risultino connesse con i profili di responsabilita' sul fatto proprio, potranno riguardare, in forza del principio 'nemo tenetur se detegere', solo i primi. Tale intervento additivo - che trova spiegazione e giustificazione nell'analogia tra la posizione processuale dell'imputato in procedimento separato e quella del testimone, trattandosi in ambo i casi di soggetti le cui dichiarazioni sono destinate a valere nei confronti di altri - risulta infatti coerente con il rispetto dei principi costituzionali di cui si e' denunciata la violazione, giacche' rende possibile: a) superare la manifesta irragionevolezza delle disposizioni impugnate laddove consentono all'autorita' giudiziaria di raccogliere legittimamente dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari e al tempo stesso ne fanno dipendere la utilizzazione dalla concorrente discrezionale volonta' dell'imputato in procedimento connesso e delle parti - qualcuna delle quali potrebbe essere processualmente interessata ad impedirne l'acquisizione - con pregiudizio della stessa funzione essenziale del processo, che consiste appunto nella verifica della sussistenza dei reati e nell'accertamento delle responsabilita'; b) salvaguardare il diritto di difesa dell'imputato dichiarante e insieme dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, atteso che il diritto al silenzio del primo non viene scalfito dalle contestazioni sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni, e il diritto dell'accusato al contraddittorio non puo' tradursi, riguardo alla utilizzazione delle dichiarazioni, in un potere di veto. - Cfr. S. nn. 254/1992 e 255/1992. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24229
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 25 e 112 Cost. - con argomenti che ricalcano quelli prospettati in ordine all'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. - nei confronti della regola posta dall'art. 513, comma 1, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - che subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza, nel medesimo procedimento, da imputato che nel dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame, appaiono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., ma vanno piu' propriamente risolte attraverso la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 210 cod. proc. pen. - che nelle questioni stesse risulta sostanzialmente coinvolto - nella parte in cui non ne e' prevista l'applicazione nell'ipotesi 'de qua'. La pronuncia di parziale incostituzionalita' di tale articolo e' imposta dai principi di eguaglianza e ragionevolezza, di fronte ai quali non si giustifica che l'obbligo di presentarsi al giudice nel dibattimento e l'eventuale accompagnamento coattivo previsti dall'art. 210, comma 2, in ordine all'esame di persona imputata in procedimento connesso - che si svolge separatamente solo per circostanze meramente occasionali e contingenti - non lo siano invece riguardo all'esame di persona imputata nello stesso procedimento; ne', a maggior ragione, cio' si giustifica se si considera che a norma dell'art. 392, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., nell'incidente probatorio - il quale altro non e' se non una anticipazione della prova da assumersi nel dibattimento - quando l'incidente verta su fatti concernenti la responsabilita' di altri, e' possibile ordinare l'accompagnamento coattivo sia dell'imputato in procedimento connesso, sia dell'imputato nello stesso procedimento. Ne consegue che - rimosso in tal modo, con la eliminazione, anche nel dibattimento, in virtu' dell'intervento additivo come sopra operato sull'art. 210, di ogni differenza, sotto gli aspetti in questione, tra le due categorie di imputati, l'unico ostacolo che impediva che in tutti i casi di rifiuto del dichiarante di rispondere sul fatto altrui si applicasse una disciplina omogenea - anche per le situazioni regolate dall'art. 513, comma 1, vale la pronuncia contestualmente adottata dalla Corte sull'art. 513, comma 2, con tutti i relativi effetti e limiti. - Riguardo alle questioni proposte sull'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., v. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24230
Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbiti i profili dedotti in riferimento agli artt. 111 e 112 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - nella parte in cui non prevede che, qualora, in dibattimento, l'imputato in procedimento connesso, esaminato a norma dell'art. 210 cod. proc. pen., rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere su fatti, concernenti la responsabilita' di altri - gia' oggetto di dichiarazioni da lui rese, nel suddetto procedimento, in sede di incidente probatorio o nel dibattimento, o assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - in mancanza di consenso alla loro utilizzazione da parte dell'imputato al quale le dichiarazioni si riferiscono, si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.. Data l'analogia tra la situazione disciplinata dall'art. 238, comma 4, e quella disciplinata dall'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. (analogia tanto piu' stretta allorche' le dichiarazioni in questione risultino assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, in quanto in tali casi esse hanno natura di veri e propri mezzi di prova), non si giustifica infatti che nell'ipotesi 'de qua' non si applichi la normativa stabilita dall'art. 513, comma 2 - cosi' come modificato dalla contestuale declaratoria di illegittimita' della Corte - con conseguente apertura alle possibilita' di contestazioni e recupero previste in tema di deposizioni testimoniali dell'art. 500 cod. proc. pen.. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24231
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, nei confronti dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. - sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - in riferimento all'art. 3 Cost., per la ritenuta irragionevole diversita' dei regimi di utilizzazione, nel dibattimento, delle dichiarazioni rese in precedenza, nel caso in cui il dichiarante - imputato dello stesso reato, di reato connesso, o di reato probatoriamente collegato - sia giudicato contestualmente (art. 513, comma 1) o separatamente (art. 513, comma 2). Entrambe le ordinanze di rimessione, infatti, si riferiscono all'ipotesi del rifiuto di rispondere dell'imputato dichiarante, citato ex art. 210 cod. proc. pen., accompagnato dal dissenso sulla utilizzazione da parte dell'imputato a cui le dichiarazioni si riferiscono: situazione nella quale la disciplina dei commi 1 e 2 dell'art. 513, in punto di lettura e di utilizzabilita' 'erga alios' delle dichiarazioni predibattimentali, conduce alle medesime conseguenze. - V. le precedenti massime C e D. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24232
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Tale disposizione - mera "norma di chiusura" - e' stata infatti impugnata, unitamente a quella dell'art. 513, comma 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - riferibili esclusivamente a quest'ultimo. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24233
Sotto i profili dedotti nel caso dall'autorita' rimettente, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 Cost., riguardo alle condizioni e ai limiti posti dall'art. 238, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. - come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 267 - alla utilizzazione, nel dibattimento, delle dichiarazioni su fatti implicanti responsabilita' di altri, rese in procedimento connesso da persona nello stesso imputata, che non abbia poi risposto su di esse. Con la prima delle due censure formulate in proposito si tende infatti esclusivamente al recupero delle precedenti dichiarazioni mediante lettura dei verbali, senza che si sia proceduto, in quanto non richiesto da alcuna delle parti, all'esame del dichiarante, e senza che il giudice abbia provveduto a disporlo di ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., laddove il meccanismo che consente la salvaguardia di tutti i beni costituzionali coinvolti, secondo la contestuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione in questione, e' quello delle contestazioni. Mentre l'altra censura, formalmente rivolta all'art. 238, comma 4, in realta' si riferisce alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 6, della legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non prevede, nel giudizio di primo grado, un meccanismo di recupero delle dichiarazioni gia' acquisite, ex art. 238, al momento di entrata in vigore della legge, analogo a quello stabilito per le dichiarazioni gia' acquisite a norma dell'art. 513, comma 2. - V. la precedente massima E. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24234
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 Cost., nei confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l'imputato in procedimento connesso, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di terzi, possa avvalersi, nel dibattimento a carico di quei soggetti, della facolta' di non rispondere. Va considerato infatti che anche se nella disciplina - di ibrido contenuto, posta dall'art. 210, sono richiamate alcune delle regole operanti nei confronti dei testimoni, l'imputato, ancorche' chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilita' di altri, non e' identificabile, sul terreno sostanziale, con la figura del testimone, sicche' appare coerente la scelta del legislatore di attribuirgli la facolta' in questione, irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato. E d'altra parte, riguardo ai riflessi che l'eliminazione del diritto al silenzio garantito in dibattimento al dichiarante produrrebbe sulla disciplina delle letture delle sue precedenti dichiarazioni - in relazione ai quali l'art. 210, comma 4, e' stato impugnato unitamente all'art. 513, comma 2 - va pure rilevato che la estensione della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen., all'esame dell'imputato in procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilita' di altri, - estensione operata con l'intervento additivo della Corte sull'art. 513, comma 2 - consente ora di garantire sia il diritto dell'imputato dichiarante di avvalersi della facolta' di non rispondere, sia il diritto al contraddittorio dell'imputato destinatario delle dichiarazioni, nel rispetto del principio della formazione dialettica della prova al dibattimento. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24235
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale formulate - in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 - ma con censure tutte riconducibili, nella loro articolata analiticita', ad una denuncia di irragionevolezza, con relative ricadute in termini di ingiustificata disparita' di trattamento - nei confronti dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267, laddove - in ordine all'efficacia nel tempo delle nuove norme della legge n. 267, emanate in sostituzione dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen., circa l'acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati - nello stesso procedimento o in procedimento connesso - non comparsi al dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame, o che si avvalgano della facolta' di non rispondere - si stabilisce una disciplina transitoria, secondo la quale, nel giudizio di primo grado, per le dichiarazioni in cui, al momento di entrata in vigore della legge n. 267, fosse gia' stata data lettura, va seguito un nuovo criterio di valutazione, mentre, per le dichiarazioni in ordine alle quali, al momento suddetto, non si fosse ancora proceduto all'esame del dichiarante, si applicano senz'altro le nuove regole. Con il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni, introdotto al riguardo con gli interventi additivi operati attraverso le contestuali pronunce di parziale illegittimita' degli artt. 513, comma 2, e 210 cod. proc. pen., si e' infatti posta in essere una disciplina diversa sia da quella antecedente alla legge n. 267 del 1997 - che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura integrale - sia da quella introdotta dalla legge suddetta - che subordinava l'acquisizione al consenso delle parti - e pertanto e' necessario che le autorita' rimettenti tornino a valutare, alla luce di tale 'ius superveniens' se le suddette questioni conservano la loro rilevanza nei processi di provenienza. - V. le precedenti massime C, D ed E. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, ultimo periodo del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210 del codice di procedura penale nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del codice di procedura penale rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento in relazione al comma 1 dello stesso articolo, dal Tribunale di San Remo e dal Tribunale di Savona con le ordinanze in epigrafe;.
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di San Remo;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, dal Tribunale militare di Torino, e dal Tribunale di Trani, con le ordinanze in epigrafe;
8) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino, al Tribunale per i minorenni di Bologna, al Tribunale di Cagliari, al Tribunale di San Remo, al Tribunale di Savona e al Tribunale di Trani in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1967, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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