Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1995
Corte cost., sent. 27 gennaio 1995, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1995
- Data di deposito
- 27 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:29
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
- art. 7, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 9, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
- art. 3, comma 2, legge n. 20 del 20 gennaio 1994
- art. 3, comma 3, legge n. 20 del 20 gennaio 1994
- art. 3, comma 1, legge n. 20 del 20 gennaio 1994
- art. 3, comma 4, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 8, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 5, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 6, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 6, I propos., legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 4, ult.propos, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 9, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 3, comma 7, legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 6, 2^ prop., legge n. 20 del 14 gennaio 1994
- art. 6, 1^ prop., legge n. 20 del 14 gennaio 1994
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 100, comma 2, Costituzione
- art. 103, comma 2, Costituzione
- art. 100, comma 3, Costituzione
- art. 108, Costituzione
- art. 6, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 45, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 7, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 43, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 9, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 116, Costituzione
- art. 11, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 125, Costituzione
- art. 8, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 100, Costituzione
- art. 3, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 10, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 44, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 5, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 46, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 125, comma 2, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 38, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 125, comma 1, Costituzione
- art. 58, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 97, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 118, Costituzione
- tit. III, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 29, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 128, Costituzione
- art. 4, n.1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 43, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 21561
A norma dell'art. 77 Cost., la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccesionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilita' applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio 'in procedendo' della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validita' in realta' insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinche' la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla pre-esistenza dei presupposti di necessita' e urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21562
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, l'interesse a ricorrere delle regioni e' qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze ad esse costituzionalmente garantite, onde le regioni stesse non possono legittimamente far valere presunte violazioni di norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo, come quelle che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, le quali non comportano, di per se', alcuna lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle medesime regioni. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' dell'intero decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e della relativa legge di conversione 14 gennaio 1994 n. 19, sollevate dalla regione Valle d'aosta sotto il profilo della mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza richiesti dall'art. 77 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21563
Le regioni non sono legittimate a contestare la legittimita' di atti legislativi dello Stato per violazione di norme disciplinanti l'esercizio dei poteri statali all'interno della sfera di attribuzione loro propria. Pertanto, sono inammissibili le questioni di costituzionalita' sollevate dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dell'intero decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453 e della relativa legge di conversione n. 19 del 1994, sotto il profilo della ipotizzata violazione delle riserve di legge formale in materia di funzione giurisdizionale, funzione di controllo e garanzia di indipendenza della Corte dei conti; e cio' a prescindere dal fatto che gli atti aventi forza di legge, inclusi il decreto-legge e la legge di conversione, "sono equiparati alla legge formale anche per essere abilitati a intervenire nelle materie a questa riservate". (Inammissibilita' delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 100, commi secondo e terzo, 103, comma secondo, e 108 cost.). - In tema di riserve di legge, v. S. nn. 173/1987, 243/1974, 184/1974, 39/1971. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21564
E' inammissibile la questione di costituzionalita' in via principale concernente disposizioni di un decreto-legge stralciate dal testo oggetto di conversione in legge; ne', in tal caso, l'impugnativa della regione puo' essere trasferita a disposizioni - sia pur identiche o sostanzialmente equivalenti a quelle contestate - approvate nell'ambito di un procedimento di legislazione ordinaria distinto da quello di conversione del decreto-legge oggetto di censura. (Inammissibilita' delle questioni di costituzionalita' degli artt. 7 e 9 del d.l. n. 453 del 1993, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 Cost., ed agli artt. 2, lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - O. nn. 26/1995, 24/1995, 167/1994, 506/1993, 503/1993, 330/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21565
Le regioni non possono lamentarsi di pretese lesioni di attribuzioni che non possiedono, come nella specie quelle in materia di organizzazione giudiziaria. Conseguentemente, e' inammissibile - per carenza di interesse a ricorrere - la questione di costituzionalita' sollevata dalla Regione Valle d'Aosta avverso la prevista istituzione di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale; e cio' a prescindere dal fatto che la previsione dell'art. 125 Cost., concernente l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado su base regionale, non preclude al legislatore statale di istituire sezioni giurisdizionali - della Corte dei conti o di altra magistratura - aventi circoscrizioni coincidenti con i territori regionali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma primo, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, conv. con modif. nella l. n. 19 del 1994, sollevata in riferimento all'art. 125, comma secondo, Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21566
La questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma quarto, del d.l. n. 453 del 1993 (come convertito dalla legge n. 19 del 1994), nella parte in cui prevede che la Corte dei conti, nell'ambito dell'esercizio delle proprie competenze giurisdizionali, possa delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli dipendenti dalle regioni, va dichiarata inammissibile, poiche' la regione ricorrente, anziche' lamentarsi dell'eventuale interferenza della disposizione impugnata con le proprie competenze in materia di ordinamento degli uffici regionali, invoca la violazione delle garanzie di indipendenza dei giudici (art. 108, comma secondo, Cost.), e, cioe' di un parametro costituzionale che non riguarda attribuzioni regionali; onde l'impugnazione regionale non e' sorretta da un valido interesse diretto a reintegrare le proprie competenze, ritenute, in ipotesi, violate. (Inammissibilita' della questione sollevata dalla Regione Valle d'aosta in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost.). - Sull'applicabilita' della garanzia dell'indipendenza agli "ausiliari" del giudice, v. S. n. 2/1981. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21567
Sia l'omissione che la riaffermazione, nelle leggi statali, di clausole di salvaguardia della tutela delle minoranze linguistiche, non possono interferire con l'applicazione delle garanzie autonomamente previste dagli Statuti delle regioni ad autonomia speciale e dalle relative norme di attuazione a protezione delle suddette minoranze. - V., ad es., S. nn. 3/1991, 224/1990, 85/1990, 585/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21568
L'art. 1, comma secondo, del d.l. n. 453 del 1993, in quanto circoscrive al territorio del Trentino-Alto Adige l'applicabilita' della speciale garanzia di tutela delle minoranze linguistiche nei procedimenti innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, non puo' essere in alcun modo interpretato come diretto a precludere l'applicazione, nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, delle norme che assicurano la tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare, l'uso della lingua francese nelle amministrazioni statali operanti nella Regione e negli atti pubblici, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 38 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma secondo, d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif., nella l. 14 gennaio 1994, n. 19). - Nel senso che le garanzie previste dagli Statuti speciali (e dalle relative norme di attuazione) a protezione delle minoranze linguistiche sono autonomamente applicabili, indipendentemente dal richiamo nelle leggi statali, v., ad es., S. nn. 3/1991, 224/1990, 85/1990, 585/1989. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21582
L'art. 3, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 20 del 1994, non estende il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti agli enti nei cui confronti quel controllo non era previsto in precedenza, ma opera, piuttosto, una modificazione delle forme e dei limiti oggettivi del medesimo controllo, lasciando chiaramente intendere che risultano sottoposti alle verifiche della Corte dei conti, secondo la disciplina riformata, soltanto gli atti dei medesimi enti per l'innanzi assoggettati al predetto controllo, enti fra i quali non rientrano la Regione Valle d'Aosta, gli enti pubblici da essa dipendenti e gli enti locali in essa operanti. Pertanto le questioni di costituzionalita'sollevate dalla medesima Regione sull'erroneo presupposto interpretativo che la normativa impugnata istituirebbe un sistema di controllo ulteriore e diverso, rispetto a quello previsto dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, vanno dichiarate infondate. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dei primi tre commi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 3, 100 e 116 Cost., nonche' agli artt. 2 lett. a) ed f), 3, lett. f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del predetto Statuto speciale). - Nel senso che la nuova disciplina sul controllo preventivo della Corte dei conti si applica, invece, agli atti della Regione siciliana (in virtu' del rinvio "dinamico" alle leggi dello Stato, posto dall'art. 23 dello Statuto di detta Regione), v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21583
Le previsioni costituzionali in materia di controlli sulle pubbliche amministrazioni (artt. 100, comma secondo, 125, comma primo, e 130 Cost.) non configurano un sistema "chiuso" di controlli, e dunque non impediscono al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle ivi contemplate, purche' per esse sia rintracciabile in Costituzione un adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati. - S. nn. 359/1993, 452/1989, 961/1988, 272/1988, 219/1984, nonche' (in riferimento all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia), S. n. 85/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21584
L'art. 125 Cost. e le analoghe disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, pur esprimendo un'opzione generale a favore del controllo (essenzialmente esterno) di legittimita' sui singoli atti amministrativi regionali, non precludono al legislatore ordinario la possibilita' di istituire - nei confronti delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali - un controllo successivo sulla gestione, che abbia ad oggetto l'attivita' amministrativa nel suo concreto e complessivo svolgimento, e che sia eseguito non gia' in rapporto a parametri di stretta legalita', ma in riferimento ai risultati raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi o nel bilancio. Tale controllo risponde, invero, al disegno costituzionale della pubblica amministrazione in generale, delineato dai principi del buon andamento, della responsabilita' dei funzionari, del tendenziale equilibrio di bilancio e del coordinamento dell'autonomia finanziaria delle regioni con la finanza dello Stato (artt. 97, 28, 81 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21585
La legge n. 20 del 1994, istituendo un controllo successivo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle regionali, non si pone in contrasto con l'art. 125 ne' con le analoghe disposizioni degli Statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, atteso che la previsione costituzionale o statutaria del controllo di legittimita' sugli atti amministrativi regionali non ha carattere "tassativo", nel senso di escludere la possibilita' di forme diverse ed ulteriori di controllo. L'innovazione legislativa risulta, bensi', coerente con l'evoluzione normativa in materia di controlli e di contabilita' pubblica, diretta a configurare una comprensiva programmazione di bilancio, nella quale le quantificazioni finanziarie risultino basate sulla individuazione degli obiettivi da perseguire e sulla determinazione dei mezzi e dei processi ritenuti piu' idonei al loro raggiungimento sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto ed ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'estensione oggettiva del controllo di gestione ivi previsto). - Sull'evoluzione legislativa in materia di controlli sulle regioni, v. S. n. 343/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21586
La Corte dei conti, come organo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e di "neutralita'" al fine di svolgere imparzialmente il controllo sul rispetto della legittimita' da parte degli atti amministrativi e sulla corretta gestione finanziaria, e' venuta ad assumere, in forza della prassi giurisprudenziale e delle leggi di attuazione della Costituzione, il ruolo complessivo, di organo posto al servizio dello Stato-comunita' (e non gia' soltanto dallo Stato- governo) quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita'. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21587
L'imputazione alla Corte dei conti, da parte della legge n. 20 del 1994, del controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni regionali non puo' essere considerata come l'attribuzione di un potere statale che si contrappone alle autonomie delle regioni, ma come la previsione di un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 Cost., quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalita', imparzialita' ed efficienza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 125 Cost., agli artt. 44, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed all'art. 58 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sotto il profilo dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo di gestione ivi previsto). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21588
Una volta riconosciuto che l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione, con legge statale del controllo sulla gestione delle amministrazioni anche regionali, deve escludersi la sussistenza dei profili di lesione dell'autonomia regionale e del principio di buon andamento della p.a. dedotti dalle regioni ricorrenti in base all'erroneo assunto del carattere "tassativo" della previsione contenuta nel suddetto art. 125. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 Cost., all'art. 4 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nonche' agli artt. 2, 3, 4 e al titolo III dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21589
L'assoggettamento delle regioni, in base alla legge n. 20 del 1994, al controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, non postula un'indebita assimilazione delle regioni stesse agli "enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", atteso che il suddetto controllo non costituisce attuazione dell'art. 100 Cost., bensi' trova il suo fondamento in un non irragionevole esercizio della discrezionalita' del legislatore, cui l'art. 125 Cost. non preclude l'istituzione di controlli diversi e ulteriori rispetto a quello di legittimita' sugli atti amministrativi regionali. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 100, comma secondo, Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994, n. 20). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21590
L'art. 3, comma sesto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - nella parte in cui stabilisce che la Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, ai Consigli regionali sull'esito del controllo eseguito - non rappresenta un'irragionevole estrapolazione del meccanismo previsto dall'art. 100 Cost. in relazione ai controlli sugli enti statali, bensi' e' coerente con l'istituzione, consentita dall'art. 125 Cost., del controllo sulla gestione delle amministrazioni (anche) regionali, e con il ruolo assegnato alla Corte dei conti, nell'esercizio di tale controllo, quale organo ausiliario, sia dello Stato che delle regioni e degli enti locali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 125 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21591
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche - attribuito alla Corte dei conti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994 - ha carattere neutrale e imparziale, e non puo' quindi ritenersi precluso, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, dall'art. 29 del relativo Statuto speciale, il quale ultimo, prevedendo l'approvazione, da parte del Consiglio della Valle d'Aosta, del bilancio e del rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta, attribuisce all'organo regionale rappresentativo un controllo squisitamente politico nei confronti dell'"esecutivo". (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in riferimento all'art. 29 dello Statuto per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21592
Il controllo "successivo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, demandato alla Corte dei conti dalla legge n. 20 del 1994, differisce sostanzialmente dai controlli contabili e di legittimita', giacche' non concerne i singoli atti 'ex ante' della loro conformita' alle leggi e al bilancio, ma riguarda l'attivita' amministrativa considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sostanziali, e consiste nel confronto 'ex post' tra i risultati da essa effettivamente conseguiti e gli obiettivi fissati dal legislatore: con la conseguenza che - a differenza degli altri - il controllo sulla gestione non incide direttamente sull'efficacia giuridica dei singoli atti ne' assume rilievo diretto in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma riveste valenza collaborativa, essendo diretto precipuamente a stimolare - nell'amministrazione o ente controllato - processi di "autocorrezione" sia sul piano decisionale, gestionale e organizzativo, che su quello dei controlli interni. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21593
Posto che il controllo sulla gestione previsto dalla legge n. 20 del 1994 differisce sostanzialmente - per oggetto, struttura ed effetti - dai controlli contabili e di legittimita', va respinta la doglianza proposta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'erroneo assunto che la predetta legge estenderebbe surrettiziamente alle regioni il controllo contabile e di legittimita', esercitato in forma autoritativa e sovraordinata (anziche' in posizione collaborativa nell'interesse dell'ente controllato). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e quinto, legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, primo comma, 119 e 125 Cost.). - V. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21594
L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevedendo che la Corte dei conti "definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo" sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, vale a razionalizzare e circoscrivere un controllo che, per il suo carattere essenzialmente empirico, non puo' essere predeterminato legislativamente in ogni suo aspetto; ne' tale impossibilta' logica puo' essere assunta a motivo di lesione dell'autonomia delle regioni assoggettate al controllo di gestione, atteso che gli eventuali scostamenti dai parametri e modelli operativi fissati dalla Corte dei conti non hanno incidenza diretta ne' sull'efficacia giuridica di singoli atti, ne' in ordine alla responsabilita' dei funzionari, ma sono immediatamente rilevanti solo al fine di attivare processi di "autocorrezione" delle pubbliche amministrazioni. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, ultima proposizione della legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21595
L'art. 3, comma quinto, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - il quale stabilisce che "nei confronti delle amministrazioni regionali il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma" - va interpretato nel senso, non contrastante con la Costituzione, che il controllo avviene in riferimento agli obiettivi fissati dal legislatore regionale, e non gia' a quelli posti dalle leggi (di principio e di programma) dello Stato: ove interpretata in senso contrario, la disposizione risulterebbe, infatti, sicuramente lesiva dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle regioni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21596
La legge n. 20 del 1994 - stabilendo che la Corte dei conti riceve dalle regioni comunicazione delle misure adottate consequenzialmente al controllo eseguito sulle amministrazioni regionali, che puo' richiedere a queste ultime e agli organi di controllo interno atti o notizie, e che puo' compiere e disporre, nei confronti degli stessi uffici, ispezioni e accertamenti diretti - non contempla ipotesi di controllo a se' stanti, ma poteri istruttori esercitabili dalla Corte dei conti in modo rigorosamente strumentale all'esercizio del controllo sulla gestione, e riconducibili al dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, ovvero giustificati dallo svolgimento di funzioni statali di vigilanza o di controllo non incostituzionalmente stabilite nei confronti delle regioni stesse. Alla stregua di tale interpretazione, pertanto, le notizie e i dati acquisiti attraverso l'esercizio dei detti poteri possono valere ad attivare l'azione di responsabilita' contabile dei pubblici funzionari (innanzi alle Sezioni giurisdizionali della stessa Corte dei conti), ma giammai essere utilizzati in sede processuale, risultando altrimenti vanificato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, commi sesto, ottavo e nono, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevate in riferimento agli artt. 97, 118, 119 e 125, comma primo, Cost.). - sul dovere di cooperazione delle regioni nei confronti dello Stato, v. S. nn. 338/1994, 302/1994, 128/1994, 116/1994; sui poteri di ispezione amministrativa nei confronti delle regioni, v. S. nn. 452/1989, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21597
L'art. 3, comma quarto, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, prevedendo che la Corte dei conti, nell'ambito del controllo della gestione finanziaria, verifica il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione, incluse quelle regionali, non lede l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni, poiche' la suddetta verifica non costituisce l'oggetto di un autonomo potere di vigilanza della Corte dei conti nei confronti di determinati uffici regionali, ma rappresenta, piuttosto, un elemento di valutazione inerente al complessivo controllo sulla gestione, nel senso che l'eventuale cattivo funzionamento dei controlli interni puo' essere assunto a elemento o indizio per la valutazione connessa all'esercizio del controllo sulla gestione. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, comma quarto, legge n. 20 del 1994, sollevate in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, e 128 Cost., nonche' all'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21598
Le previsioni costituzionali attinenti ai controlli di legittimita' (o a quelli di merito a fini di riesame) su singoli atti amministrativi non possono essere interpretate quali norme preclusive di altre forme di controllo, e segnatamente del controllo sulla gestione nei confronti dei comuni e degli altri enti locali. Nella specie, la previsione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, che attribuisce alla Regione l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali (nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato), non preclude alla legge statale di attribuire alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali, inclusi quelli operanti nella regione valdostana. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto e settimo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento all'art. 43 dello Statuto per la Valle d'Aosta). - v. S. nn. 961/1988, 422/1988; sulla qualificazione delle disposizioni della L. n. 20 del 1994 come "norme fondamentali delle riforme economico-sociali", v. S. n. 40/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21599
L'art. 3, comma ottavo, della legge n. 20 del 1994, nella parte in cui prevede che la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge, non puo' interpretarsi come norma direttamente applicabile da parte della Corte dei conti nei confronti degli enti operanti nella Regione Valle d'Aosta - cio' che contrasterebbe con la previsione statutaria del controllo regionale sugli atti degli enti locali - ma va intesa come norma di principio che vincola la suddetta Regione a rivedere la propria legislazione al fine di disciplinare, nei modi da essa ritenuti piu' opportuni, la possibilita' del riesame, da parte delle amministrazioni competenti, di propri atti a seguito di segnalazioni scaturenti dallo svolgimento del controllo sulla gestione ad opera della Corte dei conti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 8, comma terzo, legge n. 20 del 1994, in riferimento, all'art. 43 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21600
Gli enti locali considerati dall'art. 130 Cost. non possono essere assimilati agli enti dipendenti dalla regione, di modo che la potesta' legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario concernente l'ordinamento dei secondi non puo' estendersi alla disciplina dei controlli dei primi. Pertanto, le regioni ad autonomia comune non hanno interesse ad impugnare la normativa statale che attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione degli enti locali. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 Cost.). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21601
Se e' vero che gli enti dipendenti dalla regione non possono essere assimilati agli enti locali e che la potesta' legislativa concorrente delle regioni ad autonomia comune in materia di ordinamento degli enti dipendenti dalle regioni stesse si estende anche ai rispettivi controlli, tuttavia l'attribuzione alla Corte dei conti del controllo successivo sulla gestione dei detti enti non interferisce con quelli - di diverso tipo - assegnati alle regioni. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione all'art. 13, comma primo, d.P.R. n. 616 del 1977). - v. S. nn. 164/1990, 114/1986, 21/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21602
La mancata indicazione dell'articolo di legge oggetto di censura non preclude l'ammissibilita' della questione proposta dalla regione in via principale, ove dal ricorso si deduca chiaramente quale sia la norma oggetto di contestazione. (Reiezione di un'eccezione di inammissibilita' formulata dall'Avvocatura di Stato in ordine a questione di costituzionalita' proposta dalla Regione Emilia Romagna). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21603
L'autoqualificazione che il legislatore conferisce alle proprie norme non e' determinante al fine di ritenere che esse siano effettivamente "principi fondamentali della materia" o "norme fondamentali di riforma economico-sociale"; tuttavia, nel caso della legge n. 20 del 1994, detta qualificazione risponde al carattere sostanziale delle disposizioni ivi contenente, le quali introducono un nuovo tipo di controllo sulle pubbliche amministrazioni da parte della Corte dei conti e comportano una rilevante trasformazione istituzionale, i cui effetti ricadono inequivocabilmente nel campo economico-sociale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, prima e seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 125 Cost., nonche' agli artt. 2 e 4 dello Statuto per la Valle d'Aosta e all'art. 58 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia). - v. S. nn. 85/1990, 99/1987, 219/1984. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi sesto, ottavo e nono, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento all'art. 38 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo, secondo e terzo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto e quinto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto e ottavo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento all'art. 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, ultima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma, prima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto e settimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale, con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, prima proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, seconda proposizione, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e della relativa legge di conversione (legge 14 gennaio 1994, n. 19), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 e della relativa legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma e 108 della Costituzione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 100, 116 e 125 della Costituzione e agli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento all'art. 125, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevate, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze