Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 221 del 22 giugno 1988
- art. 3, comma 61, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21816
Ammesso il potere del legislatore di emanare leggi interpretative, che hanno come connaturale elemento la retroattivita', non basta perche' debba essere considerata tale, che la legge si autoqualifichi e sia formulata come interpretativa, ma e' necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica da essa imposta rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore. Cosi' configurato, l'intervento legislativo non presuppone necessariamente una situazione di incertezza o di conflitto di interpetazioni, ma non si sottrae all'esigenza di rispettare il principio generale di ragionevolezza e gli altri precetti costituzionali. La legge interpretativa, inoltre, pur se ha il fine di imporre un determinato significato normativo della disposizione interpretata, muovendosi sul diverso piano delle fonti normative, non tocca ne' lede la funzione giurisdizionale, a meno che non violi il giudicato o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti giudizi in corso per determinarne gli esiti. - Cfr. S. nn. 123/1987, 233/1988, 397/1994, 424/1993, 39/1993, 6/1994, 283/1993, 402/1993, 6/1988 e 397/1994, e O.n. 480/1992. red.: S.P.
Massima n. 21817
La lettura dell'art. 1 della legge n. 221 del 1988 - che con gli opportuni adattamenti attribuisce al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonche' a quello di cui alle leggi nn. 1206 del 1962 e 982 del 1982, a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'indennita' stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 - secondo cui il rinvio del primo al secondo va considerato come espressamente limitato alla misura dell'indennita' alla data suddetta, senza che possa estendersi ad essa il meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per quella spettante ai magistrati, rientra tra i possibili significati della disposizione interpretata. Percio' l'art. 3 della legge n. 537 del 1993, che tale interpretazione ha reso obbligatoria, e' correttamente qualificato di interpretazione autentica e, come tale, e' caratterizzato dalla retroattivita'. Il che consente di escludere che questa disposizione interferisca sulla funzione giurisdizionale o limiti il diritto di difesa degli interessati, giacche' non travolge i giudicati che si sono formati ne' appare mossa dall'intento di interferire nei giudizi in corso (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 73, 101, 102, 103, 104, 108, 113 e 24 Cost., dell'art. 3, comma sessantunesimo, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). - V. la precedente massima A e S. n. 118/1957. Sulla legittimita' del mancato computo nell'indennita' spettante ai magistrati ex art. 3, legge n. 27 del 1981, dei periodi di assenza dal lavoro per maternita', v. S. n. 238/1990. red. S. P.
Massima n. 21818
L'indennita' concessa ai magistrati dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981 si configura diversamente da quella prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dall'art. 1 della legge n. 221 del 1988. Non e' dunque irragionevole, data la mancanza di omogeneita' tra le due categorie di dipendenti, che lo speciale meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per i magistrati - che trae giustificazione dalla particolare condizione dei destinatari e dall'assenza per essi di altri e specifici strumenti, legislativi o contrattuali, di variazione del trattamento retributivo - non sia stato esteso al personale amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, sessantunesimo comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). red.: S.P.
Massima n. 21819
La negata estensione alla speciale indennita' spettante al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ex art. 1 della legge n. 221 del 1988, del meccanismo di adeguamento economico triennale previsto per l'indennita' attribuita ai magistrati ex art. 3 della legge n. 27 del 1981, non e' in contrasto con l'art. 36 Cost.. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale i requisiti costituzionali di proporzionalita' e sufficienza della retribuzione devono essere infatti valutati non gia' in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso. Non si puo'' pertanto far richiamo all'indicato precetto costituzionale - che non tende a garantire la indicizzazione degli elementi retributivi - con isolato riferimento ad una indennita' che concorre ad integrare il trattamento stipendiale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). - Sui principi ribaditi riguardo all'art. 36 Cost., da ultimo, v. S. n. 164/1994. red.: S. P.
Massima n. 21820
Riguardo alla negata estensione, ex art. 3, comma sessantunesimo, legge n. 537 del 1993, alla indennita' attribuita al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dall'art. 1, legge n. 221 del 1988, del meccanismo di adeguamento automatico triennale previsto per l'indennita' concessa ai magistrati dall'art. 3, legge n. 27 del 1981, non si vede come possa essere configurato un contrasto - dedotto peraltro dal giudice 'a quo' senza adeguata argomentazione - con l'art. 97 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 3, comma sessantunesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 1, legge 22 giugno 1988, n. 221). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, della Toscana, del Veneto e del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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