Corte costituzionale
Ordinanza n. 132/1994
Corte cost., ord. 7 aprile 1994, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 132/1994
- Data di deposito
- 7 aprile 1994
- Data di decisione
- 24 marzo 1994
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 14, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 16, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 12, comma 1, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 18, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 13, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 21, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 15, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 19, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 20, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 20637
Il sistema di predeterminazione legale del canone, adottato in ragione della grave situazione dell'edilizia abitativa, risponde all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni, frutto di discrezionale bilanciamento di interessi per determinare una sostanziale indifferenza della persona del conduttore e, quindi, un ridotto interesse del locatore alla cessazione del rapporto. Sono, inoltre, previsti dei correttivi del canone anche mediante aggiornamenti che consentono di raccordare l'ammontare del correspettivo della locazione alla singola realta' di fatto nonche' di incrementarlo in rapporto all'aumento del costo della vita. Peraltro, alla scadenza dei contratti di locazione in corso, nel contesto di una situazione che il legislatore ha considerato mutata, le parti possono stipulare, con procedure particolari, accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978 anche quanto alla determinazione del canone. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost.). - In relazione al bilanciamento degli opposti interessi del conduttore e del locatore v. le O. nn. 1048 e 1084/88 ed in riferimento alla continuita' del rapporto la S. n. 1028/1988. red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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