Corte costituzionale
Sentenza n. 355/1993
Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 355/1993
- Data di deposito
- 28 luglio 1993
- Data di decisione
- 11 giugno 1993
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:355
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 6, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 4, comma 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 3, comma 13, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 4, comma 10, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 6, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 10, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 14, comma 2, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 1, comma 3, lett. e), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 12, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 1, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 1, comma 1, lett. n), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 81, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 116, Costituzione
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, comma 1, lett. g), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 1, lett. d), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 1, lett. u), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 1, lett. s), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 3, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, lett. i), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, lett. h), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 1, comma 1, lett. l), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 38, Costituzione
Massime
Massima n. 19938
Come ribadito costantemente dalla Corte, la ripartizione delle funzioni regionali fra i vari organi interni della regione stessa rientra - nei limiti posti dall'art. 121 Cost. - nella materia "organizzazione interna della regione", riservata dalla Costituzione allo Statuto regionale. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite (nomina del direttore generale della U.S.L. e risoluzione del relativo rapporto di lavoro, commissariamento delle aziende ospedaliere) siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. - S. nn. 355/1992, 353/1992, 407/1989.
Massima n. 19939
L'art. 1, primo comma, lett. u), della legge delega n. 421 del 1992, prevede che soltanto il Consiglio dei ministri possa esercitare poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere, nel caso di inerzia da parte delle regioni nell'esercizio di competenze ad esse spettanti. E' pertanto illegittimo, per contrasto con tale norma, l'art. 3, sesto e tredicesimo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi menzionati (nomina del direttore della U.S.L.; ricostituzione del collegio dei revisori della U.S.L.) siano esercitati dal Ministro della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.
Massima n. 19940
E' alla 'ratio' ispiratrice della legge delega che deve commisurarsi il giudizio sul rispetto, da parte del legislatore delegato, dei limiti ad esso posti. Al riguardo, la 'ratio' della legge di delega n. 421 del 1992, relativamente alla definizione dei criteri per la individuazione degli ospedali da scorporare dalle UU.SS.LL. e da costituire in aziende (art. 1, primo comma, lett. n)) e' quella di creare un sistema chiuso per gli ospedali di rilievo nazionale, individuandone precisamente la tipologia (aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione, policlinici universitari, ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza) con conferimento agli stessi di personalita' giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica, in contrapposizione agli altri presidi, che, invece, dovranno essere informati all'autonomia economico-finanziaria e a criteri di buon andamento e di efficienza finanziaria. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - con assorbimento degli ulteriori profili prospettati nei confronti di tale norma - l'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facolta' di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'universita', i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'universita' medesima.
Massima n. 19941
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio di legalita' sostanziale deve presiedere all'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento. A tale riguardo, l'art. 8, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel prevedere un atto di indirizzo e coordinamento disciplinante oggetti ricadenti sicuramente nella materia regionale della organizzazione dei servizi destinati alla tutela della salute (definizione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie; periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti medesimi; fissazione di termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati etc...), non determina affatto i principi o gli orientamenti di massima destinati a delimitare la discrezionalita' del Governo nell'esercizio della predetta funzione di indirizzo e coordinamento e percio' e' costituzionalmente illegittimo. - S. n. 359/1991.
Massima n. 19942
L'aver posto a carico delle regioni gli eventuali disavanzi di gestione delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere, con immediato e totale esonero di interventi finanziari da parte dello Stato, senza prevedere una disciplina transitoria diretta a permettere il graduale, e quindi controllabile, adeguamento della finanza regionale al nuovo sistema introdotto (art. 13, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992), comporta il rischio obiettivo che l'utilizzazione da parte delle regioni dei nuovi poteri di imposizione tributaria ("tasse sanitarie", aumenti dei contributi o tributi regionali) sia in gran parte assorbita, soprattutto in una prima fase, dalla copertura dello scarto, fra i costi delle prestazioni assistenziali ipotizzati dallo Stato e la situazione di partenza effettivamente esistente nelle UU.SS.LL.. La previsione risulta quindi irragionevole, in considerazione della esigenza costituzionale di preservare, insieme all'equilibrio del bilancio statale (art. 81 Cost.), anche l'equilibrio finanziario dei bilanci regionali (art. 119 Cost.) e un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettivita' costituzionalmente rilevanti (art. 32 Cost.) ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 13, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992.
Massima n. 19943
L'art. 13, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, nella parte in cui pone a carico delle regioni i costi relativi sia all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi sul piano nazionale, sia all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti per la determinazione del parametro capitario di finanziamento in sede nazionale, attua il principio di incentivare l'erogazione dei servizi di assistenza e creare modelli organizzativi rispondenti a parametri di efficienza ottimale e uniformita' territoriale nonche', in particolare, il principio del parallelismo fra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria, cosi' interpretando, conformemente al dettato costituzionale, lo spirito del requisito di efficienza, e quindi quello dell'equilibrio finanziario, valevole, a norma dell'art. 97 Cost., anche per il sistema pubblico di assistenza sanitaria nel suo complesso.
Massima n. 19944
Secondo quanto affermato costantemente dalla Corte, posto che neppure una riforma economico-sociale puo' integralmente estromettere le regioni dalle materie di loro competenza, le disposizioni dirette a porre i principi concernenti l'organizzazione delle UU.SS.LL. vanno considerate come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, le cui eventuali disposizioni di dettaglio sono tali da vincolare l'esercizio delle competenze regionali soltanto ove le disposizioni stesse siano legate con i principi della riforma da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. A tale riguardo, l'art. 3, decreto legislativo n. 502 del 1992, nel dettare le regole organizzative per la ristrutturazione delle UU.SS.LL., contiene molteplici disposizioni aventi carattere di norme di dettaglio che, tuttavia, non violano i limiti delle competenze regionali, in quanto esse o sono organicamente legate ai principi affermati, al fine di definirne piu' precisamente il senso o stabiliscono requisiti minimi, rispondenti a un interesse nazionale che le regioni debbono rispettare o, se volte a soddisfare l'esigenza di una piu' sollecita operativita' delle nuove regole organizzative (indicazione per la sostituzione del direttore generale, fissazione dei limiti massimi di assenza o impedimento e del termine di cessazione dall'incarico del direttore sanitario e amministrativo) rivestono, per tale loro 'ratio' ispiratrice, un carattere dispositivo verso le regioni, nel senso che queste ultime, nell'esercizio delle loro competenze, possono derogarvi, fermo restando il vincolo della congruita' delle disposizioni regionali rispetto al principio sotteso alle disposizioni di dettaglio adottate in via dispositiva dallo Stato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - con assorbimento degli ulteriori profili sollevati nei confronti dell'art. 4, sesto e decimo comma, limitatamente all'espresso richiamo a detto art. 3 - sollevata in riferimento, per la regione Valle d'Aosta, agli artt. 76, 77 e 116 Cost., nonche' agli artt. 2, 3 e 4 del proprio Statuto e, per le altre regioni ricorrenti, agli artt. 76, 77, 117 e 118 Cost.). - In tema di riforme economico-sociali, v. S. nn. 219/1984, 99/1987, 274/1988, 107/1088,mentre sulla vincolativita' delle norme di dettaglio nei confronti delle regioni, S. nn. 153/1985 e 192/1987.
Massima n. 19945
Non sussiste violazione degli artt. 76 e 77 Cost., da parte del decreto legislativo n. 502 del 1992, sotto il profilo che, per l'approvazione di esso, non sia stato sentito - come prescrive la procedura di cui alla legge di delega n. 421 del 1992 - il parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , circostanza questa che risulterebbe anche dalla mancata menzione dello stesso nel preambolo del decreto citato. Infatti, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre 1992 - come risulta dal relativo estratto del verbale, non contestato peraltro dalle ricorrenti - e' stato redatto un documento sulla proposta governativa di decreto legislativo, stilato dai presidenti delle regioni e delle province autonome, riuniti in Conferenza, del quale il Consiglio dei ministri ha tenuto conto, ai fini delle modifiche da apportare al decreto stesso, in sede di approvazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Massima n. 19946
Posto che, pur nell'ambito invalicabile dei confini dati dalle possibilita' applicative desumibili dalle norme di delega, il legislatore delegato ha un'indiscutibile liberta' di interpretazione e di scelta fra le alternative ad esso offerte, e' da escludersi che l'art. 1, decreto legislativo n. 502 del 1992 sia in contrasto con l'art. 1, primo comma, lett. g), legge di delega n. 421 del 1992. Non puo' al riguardo sostenersi la mancata considerazione della molteplicita' degli obiettivi - pur con il vincolo dei limiti delle risorse disponibili - da parte della norma delegata in quanto essa, oltre a mantenere la coerenza delle prestazioni con il finanziamento, impone anche di rapportare i livelli di assistenza agli obiettivi di tutela della salute individuati a livello internazionale e di prevedere livelli di assistenza comunque garantiti a tutti i cittadini. Ne' la previsione della adozione del piano sanitario a cura del Governo, che realizza la totale delegificazione della materia, viola le direttive della legge delega del libero accesso alle cure, della gratuita' del servizio prestato nei limiti previsti dalle norme vigenti e quella del vincolo che i principi relativi ai livelli uniformi di assistenza sanitaria devono essere direttamente stabiliti dal decreto legislativo medesimo: infatti, le indicazioni e i criteri contenuti nella norma delegata sono da ritenersi sufficienti ad escludere tale violazione e a delimitare la discrezionalita' del Governo nella predisposizione del piano sanitario, anche perche' quest'ultimo deve stabilire "i principi" per la fissazione dei livelli e non gia' i livelli stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 4/1992, 141/1993.
Massima n. 19947
L'espressione grammaticale "organi di gestione", che la legge di delega n. 421 del 1992 prevede all'art. 1, lett. d), a proposito della organizzazione delle UU.SS.LL., e' collegata alla formulazione originaria della norma, in quanto riferita al direttore generale e al consiglio di amministrazione. Tuttavia, l'erroneita' della locuzione, rimasta al plurale, pur dopo l'eliminazione, dal testo definitivo, del termine "consiglio di amministrazione", non puo' essere interpretata come indicativa dell'esigenza di prevedere, in sede di esercizio del potere delegato, una pluralita' di organi di gestione, con conseguente esclusione di violazione degli artt. 76 e 77 Cost., da parte dell'art. 3, sesto comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, il quale accentra tutti i poteri di gestione e di rappresentanza, su menzionati, nel direttore generale della U.S.L.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, sesto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost.).
Massima n. 19948
Non lede l'autonomia delle regioni a statuto ordinario ne' della Valle d'Aosta, che la partecipazione delle regioni al procedimento relativo alla individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di quelli di alta specializzazione, da costituire in aziende ospedaliere con decreto del Ministro della sanita', sia limitata ad un potere di proposta, ai sensi dell'art. 4, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992. Infatti, la separazione dalle UU.SS.LL. di detti ospedali, nonche' dei policlinici universitari, costituisce una scelta legislativa - motivata dalla valutazione negativa del precedente assetto - che non interferisce illegittimamente sui poteri di organizzazione dell'assistenza sanitaria riservati alle regioni (v., anche, art. 1, primo comma, lett. c) legge di delega n. 421 del 1992) perche' il Ministro della sanita', oltre ad essere condizionato dalla proposta regionale, interviene in un campo connotato dall'interesse nazionale ed esercita il proprio potere unicamente sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nello stesso art. 4. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
Massima n. 19949
Posto che, come gia' chiarito dalla Corte, la norma di dettaglio puo' cosi' qualificarsi in quanto richiede soltanto un'attivita' di materiale esecuzione o in quanto preclude qualsiasi spazio per l'intervento della legge regionale, non puo' ritenersi tale e quindi non interferisce illegittimamente sulle competenze regionali in materia di assistenza sanitaria, l'art. 4, decimo comma, nella parte in cui regola l'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici e l'individuazione dei posti letto da destinare alle camere a pagamento. La norma, infatti, e' volta a garantire concretamente che i medici possano svolgere attivita' libero-professionale all'interno dell'ospedale, sia al fine di controbilanciare le nuove regole in materia di incompatibilita' nel settore medico (art. 4, settimo comma, legge n. 412 del 1992) sia al fine di permettere che le aziende ospedaliere, dotate di autonomia finanziaria, possano beneficiare di nuove entrate (v. art. 4, settimo comma, lett, e), stesso decreto legislativo n. 502 del 1992), ma lascia alle regioni, nell'ambito delle loro potesta' di organizzazione del servizio, tanto l'individuazione e la determinazione degli "spazi adeguati", quanto la fissazione, entro il limite minimo e massimo definito dallo Stato, della precisa percentuale dei posti letto destinati alle camere a pagamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - con assorbimento degli ulteriori profili prospettati nei confronti di tale norma - dell'art. 4, decimo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119 Cost. e 2, 3, 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 70/1981, 177/1988.
Massima n. 19950
La previsione che le universita' contribuiscano, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani sanitari regionali, contenuta nell'art. 6, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce in realta' una partecipazione delle universita' alla programmazione regionale - nelle forme della leale cooperazione e, quindi, nell'osservanza delle rispettive competenze - al fine di prevenire conflitti e di fissare forme positive di collaborazione fra l'una e l'altra istituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118, 119 Cost.).
Massima n. 19951
Non comporta alcuna lesione delle competenze regionali in materia di formazione professionale del personale infermieristico, ne' violazione dei principi posti al riguardo dalla legge di delega n. 421 del 1992 (art. 1, lett. o)), l'art. 6, terzo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, a norma del quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione deve avvenire in sede ospedaliera, secondo un ordinamento didattico definito con decreto del Ministro della universita', di concerto con il Ministro della sanita' e i relativi diplomi sono rilasciati a firma del responsabile della scuola e del rettore dell'Universita' competente. La norma infatti, a parte alcune oscurita' lessicali, prevede certamente una ipotesi di collaborazione, formalizzata in appositi protocolli d'intesa, che avviene nel rispetto delle reciproche competenze delle due istituzioni coinvolte, cosicche' appare coerente che i corsi siano affidati al personale del ruolo sanitario dalle strutture ospedaliere interessate, che l'ordinamento didattico, i (nuovi) diplomi di formazione professionale e le loro modalita' di rilascio siano affidate ad autorita' statali, anche perche' tale affidamento tocca segmenti riconducibili alle attribuzioni universitarie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118, 119 Cost.). - Sul rilascio dei diplomi di studio, v. S. n. 245 del 1990.
Massima n. 19952
Secondo principi piu' volte affermati dalla Corte, nell'ipotesi di intreccio di distinte competenze dello Stato e delle regioni, la prevalenza di interessi unitari, che ha indotto il legislatore a prevedere forme di collaborazione tra le parti, giustifica, in caso di mancato accordo tra di esse, entro un congruo termine, l'iniziativa risolutiva - assistita dalle dovute cautele (diffida) - da parte dello Stato, rispondente peraltro all'esigenza di prevenire eventuali paralisi nell'esercizio di funzioni pubbliche. Sono quindi legittimi, anche in relazione all'art. 1, primo comma, lett. u) della legge di delega n. 421 del 1992, i poteri sostitutivi - e le relative modalita' di esercizio - attribuiti al Ministro della sanita' dal decreto legislativo n. 502 del 1992, in ordine al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni sull'attivazione di poteri sostitutivi (art. 10, quarto comma), alla intesa con detta Conferenza per la fissazione delle tariffe di prestazioni dirette (art. 8, quinto e sesto comma), alla stipulazione dei protocolli di intesa tra regioni e Universita' (art. 6, quarto comma), dovendosi precisare, per quest'ultima norma, che la potesta' di indirizzo per l'applicazione degli accordi, connessa all'intervento ministeriale, e' strumentale alla predisposizione degli accordi stessi, poiche' riguarda direttive e indicazioni delucidative per agevolare l'applicazione di essi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 6, quarto comma, 8, quinto e sesto comma, 10, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost., 2, 3, 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 351/1991, 1031/1988.
Massima n. 19953
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, al silenzio del legislatore delegante non puo' automaticamente attribuirsi il significato di una volonta' contraria, ma, al fine di interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la 'ratio' che ha ispirato la corrispondente norma di delega, tanto piu' che rientra nella fisiologia delle relazioni tra "principi e criteri direttivi" e norma delegata, la circostanza che i primi non prevedano la concreta disciplina della materia, per via del naturale rapporto di riempimento che lega i due distinti livelli normativi. Al riguardo, l'istituzione da parte dell'art. 7, decreto legislativo n. 502 del 1992, di un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale - finalizzato alla gestione dei presidi multizonali e rispondente ad un modello organizzativo basato sulla massima semplificazione e integrazione - non puo' ritenersi in contrasto con la 'ratio' dell'art. 1, lett. s), legge di delega n. 421 del 1992, il quale, nel delegare la definizione dei principi e dei criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, di tali presidi (art. 22, l. n. 833 del 1978) ha inteso, pur non menzionando un tale organismo, modificare radicalmente il precedente sistema decentrato, sulla base, evidentemente, di una valutazione non positiva di quest'ultimo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.). - In tema di delegazione legislativa, v. S. nn. 141/1993, 41/1993, 4/1992, 261/1962.
Massima n. 19954
Posta l'ampiezza della delega al Governo per la riorganizzazione del settore dei presidi multizonali di prevenzione e considerati i principi sulla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia, non puo' ritenersi esercizio arbitrario dell'ampio potere d'interpretazione del legislatore delegato verso la norma di delega (v. massima R) che - pur in mancanza di espressa previsione da parte di quest'ultima - l'art. 7, quarto comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, abbia affidato all'esercizio congiunto del Ministro della sanita' e di quello dell'ambiente "le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali", con avvalimento, per gli aspetti di rispettiva competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti di ricerca del Cnr e dell'Enea, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Del resto, disciplinando tale norma una forma di coordinamento tecnico - e non, come sostenuto dalle ricorrenti, di indirizzo e coordinamento, il cui esercizio e' subordinato a specifica disposizione legislativa - la relativa funzione puo' esplicarsi, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte, senza bisogno di attenersi alle rigorose regole della legalita' sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118, 119 Cost.). - S. n. 49/1991.
Massima n. 19955
La previsione, da parte dell'art. 9, decreto legislativo n. 502 del 1992, della possibilita' di forme di assistenza regionale differenziate, in relazione a particolari tipologie di prestazioni, per un periodo sperimentale, nonche' delle modalita' di determinazione del Ministro della sanita' riguardo alle quote di risorse disponibili per la relativa gestione, costituisce notevole innovazione del precedente sistema. A tal motivo e anche in considerazione dei rischi sociali connessi all'attuazione dell'una o dell'altra forma di assistenza, le verifiche della Conferenza Stato-regioni e i continui aggiustamenti stabiliti per il periodo di sperimentazione non possono costituire violazione della legge di delega n. 421 del 1992, solo perche' da questa non menzionati, ne' il meccanismo flessibile di finanziamento, dal quale peraltro le regioni non sono escluse, risulta lesivo delle loro competenze, essendo giustificato dalla necessaria elasticita' del nuovo sistema e dalla sua provvisorieta', in attesa della definizione di un assetto a regime. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
Massima n. 19956
Un potere diretto a regolare strumenti conoscitivi utili per migliorare la qualita' dell'assistenza, quale e', nella specie, quello attribuito dall'art. 10, terzo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, al Ministro della sanita' per l'emanazione di un decreto - d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni - finalizzato a stabilire i contenuti e le modalita' di utilizzazione degli indicatori di efficienza e di qualita', e' insuscettibile, secondo la giurisprudenza della Corte, di ledere le competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 116, 117, 118, 119, Cost. e 2, 3, 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 188/1992, 201/1987.
Massima n. 19957
La competenza del Ministro della sanita', di cui all'art. 14, primo e secondo comma, decreto legislativo n. 502 del 1992, di definire mediante decreto un sistema di indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie in riferimento a determinati ambiti (personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza, diritto all'informazione, prestazioni alberghiere, attivita' di prevenzione delle malattie) non e' riconducibile ad un atto di indirizzo e coordinamento, bisognevole di adeguata base legislativa: cio' e' confermato dal fatto che, nella fase di adozione del provvedimento, oltre alle regioni, siano sentiti vari altri soggetti (universita', Consiglio nazionale delle ricerche, organizzazioni rappresentative degli utenti e del volontariato nonche' operatori del servizio sanitario nazionale) e sia prevista l'utilizzazione di tali indicatori "anche sotto il profilo sociologico", cosicche' e' da escludersi l'illegittimita' della norma anche in relazione alla mancata previsione nella legge di delega n. 421 del 1992 dell'atto in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo e secondo comma, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 Cost.)
Massima n. 19958
Nella materia concernente la procedura per l'adozione del piano sanitario nazionale, non vi e' alcuna norma che differenzi l'autonomia delle regioni a statuto speciale da quella delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, non lede l'autonomia della regione Valle d'Aosta la previsione di vincolativita', per tutte le regioni, del piano sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, senza contemplare procedure differenziate di intervento da parte delle regioni a statuto speciale nel relativo "iter" di formazione del piano stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, nella parte in cui prevede procedure di formazione del piano sanitario nazionale identiche per le regioni a statuto ordinario e per quelle ad autonomia speciale, in riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 2, (lett. a), 3, (lett. h) i) ed l) e 4 del proprio Statuto speciale).
Massima n. 19959
E' conforme alla ripartizione di competenze costituzionalmente assicurate alla regione Valle d'Aosta, la ricomprensione, tra i contenuti del piano sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, degli "indirizzi relativi alla formazione di base del personale", dal momento che la potesta' statale in materia risulta circoscritta alla predisposizione degli indirizzi, nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi, al fine di orientare la successiva attivita' regionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata dalla regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 116 Cost. e all'art. 4 del proprio Statuto speciale).
Massima n. 19960
L'art. 1, primo comma, lett. l), legge di delega n. 421 del 1992, affida al legislatore delegato il compito di "introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni", sulla base dei principi e criteri ivi stabiliti. E' quindi da escludersi che l'art. 8, decreto legislativo n. 502 del 1992, disciplinante i rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, le convenzioni tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, costituisca violazione di tale norma di delega. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte in cui prevede nuove norme per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di convenzione, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.).
Massima n. 19961
L'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo n. 502 del 1992, disponendo la destinazione dell'uno per cento del fondo sanitario nazionale ad attivita' di sperimentazione, si configura come norma disciplinante un aspetto strettamente legato alla ricerca, attivita' di competenza statale, della quale costituisce la necessaria fase di verifica e di controllo della bonta' dei risultati raggiunti in sede teorica. E' quindi da escludersi al riguardo una lesione della competenza regionale ne' tantomeno e' ragionevolmente ipotizzabile che attraverso le attivita' regolate nella disposizione predetta si possa aprire una breccia per interventi ministeriali in campi, come la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari, riservati alle competenze regionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, lett. b), decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).
Massima n. 19962
Non e' configurabile, a danno delle regioni, in relazione all'art. 1, decreto legislativo n. 502 del 1992, la' dove tale norma stabilisce che il piano sanitario nazionale sia adottato dal Governo e che abbia il compito di determinare, fra l'altro, i livelli uniformi di assistenza sanitaria in rapporto al volume delle risorse a disposizione, un contrasto con gli artt. 32 e 38 Cost., ne' con il principio di legalita' sostanziale. Infatti, il contrasto con le norme costituzionali che assicurano a ogni cittadino il diritto alla salute e quello all'assistenza non ha alcuna influenza, neppure indiretta, sulla sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e cio' anche se si presupponga una interpretazione della norma impugnata - peraltro non condivisibile - che fa dipendere totalmente gli interventi pubblici in materia sanitaria dalle esigenze finanziarie di bilancio. Sotto il secondo profilo, la presunta lesione dell'autonomia delle regioni per l'ipotizzato vincolo a loro carico di ripianare i disavanzi di bilancio delle UU.SS.LL., non e' ricollegabile alla norma stessa, bensi', eventualmente, al successivo art. 13, medesimo decreto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 38 Cost.). - S. n. 407/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
artt. 3, sesto comma (prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione) nella parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione;
art. 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro della sanità anziché dal Consiglio dei ministri, previa diffida;
art. 4, terzo comma, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'università, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università medesima; art. 8, quarto comma; art. 13, primo comma, nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione e, dalle Regioni a statuto ordinario, in riferimento all'art. 32 della Costituzione;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, da tutte le ricorrenti, in riferimento, per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 76, 77 e 116 della Costituzione nonché agli artt. 2, 3 e 4 del proprio Statuto, e, per le altre regioni ricorrenti, agli artt. 76, 77, 117 e 118 della Costituzione;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo n. 502 del 1992, sollevata dalle Regioni a statuto ordinario ricorrenti, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
Dichiara non fondate, in riferimento, per la Regione Valle d'Aosta, agli artt. 76, 77, 116 della Costituzione e 2, 3 e 4 del proprio Statuto, e, per le Regioni a statuto ordinario ricorrenti, in riferimento agli artt. 76, 77, 117, 118 e 119 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992: art. 1 (questione sollevata da tutte le ricorrenti); art. 3, sesto comma (questione sollevata dalle Regioni a statuto ordinario); art. 4, primo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti); art. 4, decimo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti); art. 6, primo, terzo e quarto comma (questione sollevata dalle Regioni a statuto ordinario); art. 7, primo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti); art. 7, quarto comma (questione sollevata dalle Regioni a statuto ordinario); art. 8, quinto e sesto comma (questione sollevata dalle Regioni a statuto ordinario); art. 9 (questione sollevata da tutte le ricorrenti); art. 10, terzo comma (questione sollevata da tutte le ricorrenti); art. 10, quarto comma (questione sollevata dalla Regione Valle d'Aosta); art. 14, primo e secondo comma (questione sollevata dalle Regioni a statuto ordinario);
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei seguenti articoli del decreto legislativo n. 502 del 1992: art. 1, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, nella parte in cui prevede procedure di formazione del piano sanitario nazionale identiche per le regioni a statuto ordinario e per quelle ad autonomia speciale, in riferimento all'art. 116 della Costituzione e agli artt. 2 (lettera a), 3 (lettera h, i ed l) e 4 del proprio Statuto speciale; art. 1, terzo comma, lettera e), sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 116 della Costituzione e all'art. 4 del proprio Statuto speciale; art. 8, nella parte in cui prevede nuove norme per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in regime di convenzione, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; art. 12, secondo comma, numero 2, sollevata dalle Regioni a statuto ordinario, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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